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LEGGE
5 NOVEMBRE 1971 n. 1086
Norme
per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale
e precompresso ed a struttura metallica
CAPO
I
Disposizioni precettive
Art. 1
(Disposizioni generali)
Sono
considerate opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso
quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente
l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali
la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire
in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza
delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
Art.
2
(Progettazione, direzione ed esecuzione)
La
costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o
geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo,
nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria
l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori
e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano
ingegneri o architetti dello Stato.
Art.
3
(Responsabilità)
Il
progettista ha la responsabilità diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza
dell'opera al progetto, della osservanza delle prescrizioni di esecuzione
del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché,
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art.
4
(Denuncia dei lavori)
Le
opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore
all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del
loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture,
e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista
e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche,
le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre
alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario,
dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,
all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti
nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.
Art.
5
(Documenti in cantiere)
Nei
cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1
a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli
atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati
e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché
un apposito giornale dei lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art.
6
(Relazione a struttura ultimata)
A strutture
ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice
copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori
di cui all'articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli
atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà
a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel
quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4.
Art.
7
(Collaudo statico)
Tutte
le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo
statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto
in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo
di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione
dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini
di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni
di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio,
è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato
nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a
quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi
fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo
e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a
restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito
da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo
e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Art.
8
(Licenza d'uso)
Per
il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte,
occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di
collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile,
dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato
e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4,
è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Art.
9
(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
Le
ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie
e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo
di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici,
con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni
e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli
riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione
e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta
di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo
20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori
di cui all'articolo 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati
in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'articolo
1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve
descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni
e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti
sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare
la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di
cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
CAPO
II
Vigilanza
Art.
10
(Controlli)
Il
sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere
indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza
degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale
dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4.
Art.
11
(Accertamenti delle violazioni)
I funzionari
e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che,
a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura
per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.
Art.
12
(Sospensione dei lavori)
Il
prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente
articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore
dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura
non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco
perché ne curi l'osservanza.
CAPO
III
Norme penali
Art.
13
(Lavori abusivi)
Chiunque
commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le
opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 (2).
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda
da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (2), chi produce in serie manufatti
in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi
in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.
Art.
14
(Omessa denuncia dei lavori)
Il
costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo
4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire 200.000 a lire 2.000.000 (2).
Art.
15
(Responsabilità del direttore dei lavori)
Il
direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire
400.000 (3).
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda
la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata
nell'articolo 6.
Art.
16
(Responsabilità del collaudatore)
Il
collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo
7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 80.000
a lire 400.000 (3).
Art.
17
(Mancanza del certificato di collaudo)
Chiunque
consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite
per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire
2.000.000 (2).
Art.
18
(Comunicazione della sentenza)
La
sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni,
deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni
da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente
prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale,
cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo
IV
Norme transitorie e finali
Art.
19
(Costruzioni in corso)
Le
disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle
opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata
denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto
16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato
armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino già iniziate.
Art.
20
(Laboratori)
Agli
effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici
e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti
universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie
dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring
Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto
altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione,
ai sensi della presente legge (4).
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge,
è servizio di pubblica utilità.
Art.
21
(Emanazione di norme tecniche)
Il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente,
ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi
le costruzioni di cui alla presente legge (5).
Art.
22
(Applicabilità di norme tecniche vigenti)
Fino
a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente
articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico
contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, e nel decreto
del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n.1516.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 5 novembre 1971
SARAGAT
Colombo
Lauricella
Restivo
Visto, il Guardasigilli: Colombo
(1)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321.
(2)
La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della medesima legge.
(3)
La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma,
della medesima legge.
(4)
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,
pubblicato nella G.U. 22 luglio 1993, n. 170, l'autorizzazione prevista
dall'art. 20 riguarderà altresì le prove geotecniche
sui terreni e sulle rocce.
(5)
Con D.M. Min. LL.PP. 9 gennaio 1996, pubblicato sulla G. U. del
5 febbraio 1996, n. 29 - Supplemento Ordinario, sono state approvate
le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche.
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