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Legge
4 Agosto 1984, n. 464
Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio Geologico
della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di elementi di conoscenza relativi
alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale
Art.
1 - Obblighi di informazione nei confronti del Servizio Geologico
Chiunque
intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini,
a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e ed indagini, a mezzo di
scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche
o per opere di ingegneria civile, al disotto di trenta metri dal
piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate
di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione
al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando
su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini
programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta
giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata
relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati
geologici e geofisici acquisiti.
Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i
limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.
Art.
2 - Poteri del Servizio Geologico
Il
Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi
per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel
corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo
comma dell'art. 1 della presente legge e richiedere la documentazione
relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori
a quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1.
Art.
3 - Sanzioni
Nei
casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art.
1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo
assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste
del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni.
Al
procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24-11-1981,
n. 689.
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