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LEGGE
2 FEBBRAIO 1974, N. 64
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER
LE ZONE SISMICHE
Titolo
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1. TIPO DI STRUTTURE E NORME TECNICHE
In
tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con
successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione
del consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere
emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le
norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente
aggiornate o modificate con la medesima procedura ogni qualvolta
occorra.
Dette
norme tratteranno i seguenti argomenti:
a)
criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b)
carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del
tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera;
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c)
indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione;
d)
criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e)
protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura
o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici
con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso consiglio.
Art.
2. ABITATI DA CONSOLIDARE
In
tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti
od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento
di abitato ai sensi della legge 9-7-1908, n. 445, e successive modificazioni
ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di
manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti
senza la preventiva
autorizzazione
dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti.
Le
opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima
della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è
ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale
o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con
provvedimento definitivo.
Titolo
II NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Capo
I NUOVE COSTRUZIONI
Art.
3 OPERE DISCIPLINATE E GRADI DI SISMICITA'
Tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai
sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate,
oltre che dalle norme di cui al precedente art.1, da specifiche
norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro
per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito
il consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà
anche della collaborazione del consiglio nazionale delle ricerche,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed aggiornate
con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al
progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con
decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore dei lavori
pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni
tecniche, si provvede:
a)
all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli
effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente
emanate;
b)
ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado
di sismicità da prendere a base per la determinazione delle
azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
c)
all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi
delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità
.
I decreti
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
4 CONTENUTO DELLE NORME TECNICHE
Le
norme tecniche di cui al precedente art.3, da adottare sulla base
dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione
dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:
a)
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo,
al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b)
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c)
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d)
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e)
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti
il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle
deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono
essere esaurientemente accertate.
Per
le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii
medesimi.
Le
norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità
degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicità .
Art.
5 SISTEMI COSTRUTTIVI
Gli
edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio
o sistemi combinati dei predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d)
struttura in legname.
Art.
6 EDIFICI IN MURATURA
S'intendono
per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione
portante.
Esse
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà
fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva
secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente
art.3.
Art.
7 EDIFICI CON STRUTTURA A PANNELLI PORTANTI
S'intendono
per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione
di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un
piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.
Le
strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo
pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare
giunzioni eseguite in opera con malta cementizia o calcestruzzo,
ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli
stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo
realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
Il
complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'art.9.
La
trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
assicurata da armature metalliche.
L'idoneità
di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità,
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso consiglio.
Art.
8 EDIFICI CON STRUTTURE INTELAIATE
S'intendono
per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse
potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a)
strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione
delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
Il
complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire
le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'art.3.
Le
murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo
le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente
art.3.
Art.
9 AZIONI SISMICHE
L'edificio
deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere
alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d)
e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente art.3:
A)
AZIONI VERTICALI
Non
si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le
strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti
di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica
o sperimentale.
B)
AZIONI ORIZZONTALI
Le
azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzioni ortogonali.
C)
MOMENTI TORCENTI
Ad
ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle
forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui al precedente art.3.
D)
MOMENTI RIBALTANTI
Per
le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali
devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui al precedente art.3.
Art.
10 VERIFICA DELLE STRUTTURE
L'analisi
delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente
articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
Si
devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna
riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del
vento.
Art.
11 VERIFICA DELLE FONDAZIONI
I calcoli
di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si
eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo
conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate
alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche
di cui al precedente art.3.
Art.
12 DEROGHE
Possono
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui
al precedente art.3 dal Ministero per i lavori pubblici previa apposita
istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero
dei lavori pubblici e parere favorevole del consiglio superiore
dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che
ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza
di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
Tali
deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
Art.
13 PARERE DELLE SEZIONI A COMPETENZA STATALE DEGLI UFFICI DEL GENIO
CIVILE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI
Tutti
i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II
della presente legge e quelli di cui al precedente art.2, devono
richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente
ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché
sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione,
e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità
delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
Le
sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
Capo
II RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI
Art.
14 SOPRAELEVAZIONI
E'
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a)
la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché,
nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla
presente legge;
b)
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso,
in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della
struttura sia conforme alle norme della presente legge.
Art.
15 RIPARAZIONI
Le
riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore
grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I criteri
sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art.3.
Art.
16 EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA
Per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti
di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni vigenti in materia.
Capo
III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art.
17 DENUNCIA DEI LAVORI, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI PROGETTI
Nelle
zone sismiche di cui all'art.3 della presente legge, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale
o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente,
al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore
dei lavori e dell'appaltatore.
Alla
domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché
dal direttore dei lavori.
Il
progetto deve essere esauriente p,r planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo
dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione,
e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al
progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta
del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La
relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
L'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza
delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché
non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto
il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art.
18 AUTORIZZAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI
Fermo
restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente
legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti
di cui al secondo comma del precedente art.3, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
Per
i manufatti da realizzarsi da parte dell'azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di
cui al precedente comma.
L'autorizzazione
viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti
di sua competenza.
Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori
devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Art.
19 REGISTRO DELLE DENUNZIE DEI LAVORI
In
ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori
di cui al precedente art.17.
Il
registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo
art.29.
Titolo
III REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art.
20 SANZIONI PENALI
Chiunque
violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti
interministeriali di cui agli artt. 1 e 3 è punito con l'ammenda
da lire 200 mila a lire 10 milioni.
ART.
21 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
I funzionari,
gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo art.29, appena accertato
un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico
della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
L'ingegnere
capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti
di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con
le sue deduzioni.
ART.
22 SOSPENSIONI DEI LAVORI
L'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio
civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti
di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato
a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché all'appaltatore
o direttore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
Copia
del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
Il
prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al
primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò
sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine
di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
ART.
23 PROCEDIMENTO
Se
nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità
di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti,
scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Deve
essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario
dipendente.
Con
il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità
alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali
di cui agli artt. 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie
per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo
termine.
ART.
24 ESECUZIONE D'UFFICIO
Qualora
il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto
esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio
civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con
l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
ART.
25 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Qualora
il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta
regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo
tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle
parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente
legge e delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 ovvero l'esecuzione
di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
In
caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.
Art.
26 COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO DELLA REGIONE
O AL GENIO CIVILE
Copia
della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base
alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni
da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il
decreto è diventato esecutivo.
ART.
27 MODALITA' PER LA ESECUZIONE DI UFFICIO
Per
gli adempimenti di cui al precedente art.24 è iscritta annualmente
in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
Al
recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori
di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di
cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale
in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico
della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti,
e resa esecutiva dal prefetto.
La
riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato
e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta
mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la
procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
Il
versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
ART.
28 UTILIZZAZIONE DI EDIFICI
Il
rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici
costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità
da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato
da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.
ART.
29 VIGILANZA PER L'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE
Nelle
località di cui all'art.2 della presente legge e in quelle
sismiche di cui all'art.3 gli ufficiali di polizia giudiziaria,
gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici
e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del corpo nazionale
dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio
dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare
che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia
in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico
della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli artt.
2 e 18.
I funzionari
di detto ufficio debbono alterai accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle
presenti norme.
Eguale
obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Titolo
IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
30 COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE
Non
sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche
di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una
costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione
purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento stesso.
Il
presidente della giunta regionale può per edifici pubblici
e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma precedente.
Qualora
però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche
di cui al precedente art.3 dovrà arrestarsi la costruzione
stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.
Ove
tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà
proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso
di costruzione.
Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione,
chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia
all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile,
secondo le competenze vigenti.
L'ufficio
di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla recezione della
denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al
sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota
che l'edificio può raggiungere.
In
caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo
si applicano le disposizioni del titolo III.
ART.
31 PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DEL PREFETTO
Quando
concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il
prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza
delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art.378
della legge 20-3-1865, n. 2248, sui lavori pubblici.
In
tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento
penale in ordine alle violazioni accertate.
ART.
32 COSTRUZIONI IN CORSO E PROGETTI GIA' APPROVATI
Le
norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Fino
all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente
continuano ad applicarsi le norme della legge 25-11-1962, n. 1684,
che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in
corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in
vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente art.30.
ART.
33 COSTRUZIONI ESEGUITE COL SUSSIDIO DELLO STATO
L'INOSSERVANZA
DELLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE, NEL CASO DI EDIFICI PER I QUALI
SIA STATO GIÀ CONCESSO IL SUSSIDIO DELLO STATO, IMPORTA,
OLTRE LE SANZIONI PENALI, ANCHE LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL SUSSIDIO
STATALE, QUALORA L'INTERESSATO NON SI SIA ATTENUTO ALLE PRESCRIZIONI
DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART.23.
ART.
34
LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO TERZO DEL TITOLO II E NEL TITOLO
III NON SI APPLICANO ALLE OPERE CHE, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME,
SI ESEGUONO A CURA DEL GENIO MILITARE.
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