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LEGGE
18 NOVEMBRE 1998 N. 415
MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 e ULTERIORI DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art.
1. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
1.
All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge
n. 109", il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio
e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le
norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento".
2.
All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2 è
sostituita dalla seguente:
"b)
ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma
2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali
o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino
i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di
lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla
esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158".
3.
All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti
dai seguenti:
"3.
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera
b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari
di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, (...) 32 e 33. Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di
cui al decreto , non si applicano, altresì, le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione
dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4.
I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b),
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto
o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente
o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate
in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono
nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti
dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della
concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare
a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari
di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite
al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione
dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate
e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari
prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente
idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo
per i fini di cui al comma 4".
4.
All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostituiti
dai seguenti:
"5.
I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU
e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di
quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli
11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e
30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti
ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis.
I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori
di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti
tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo".
5.All'articolo
2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole: "di
interesse generale", la virgola è soppressa.
Art.
2. (Qualificazione).
1.
All'articolo 8 della legge n.109, i commi 1, 2, 3, e 4 sono sostituiti
dai seguenti:
"1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività
ai princìpi della qualità, della professionalità
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (...) e con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia,
un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo
superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva
istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione
è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti
di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione.
4.
Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché
i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che
i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori
pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti
alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel
settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio
della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta
sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso
dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione
di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto
di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c)
le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui
al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica
annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)
i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori,
tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi
2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi
i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni (...) ed in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti,
di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità
o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a) e b) (...).
La
facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti
di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f)
i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g)
la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due
anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità
di verifica;
h)
la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui all'articolo 4 ".
2.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109,
come ostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.
4.
All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: "dei
requisiti di cui alla lettera b) del comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3".
5.
All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti
i seguenti:
"11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in
base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che
non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11-quater.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono
dei seguenti benefici:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge,
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi
variabili di cui al
comma
2 dell'articolo 21 della presente legge. 11-quinquies. Il regolamento
di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies.
Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori ".
Art.
3. (Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici).
1.
All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore,
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato,
possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo
contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte
dal secondo classificato.
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente
dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta
richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione".
2.
All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso
il seguente:
"01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6".
3.
All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera b), dopo
le parole: "progettazione esecutiva" sono inserite le
seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 5,".
4.
All'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109, il numero
1) è sostituito dal seguente
"1)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;".
5.
All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
"1-bis.
Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la
gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all'articolo 16, comma 4".
6.
All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, ill soggetto concedente assicur al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento
dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto
a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali,
costanti o variabili".
7.
All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
"2-bis.
La durata della concessione non può essere superiore a trenta
anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del
piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza
della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano
le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario
di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione
del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione".
8.
Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge
n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.
9.
All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti
i seguenti:
"5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere
il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già
indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono
più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che
detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in
favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione
dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due
migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione
dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta qualora non siano
presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione
della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le
modalità di aggiudicazione".
Art.
4. (Programmazione dei lavori pubblici).
1.
L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art.
14. - (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attività
di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono
ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono
essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità
tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di
priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria
sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma
5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo
diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni
sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri
di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7.
Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.
In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale
ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici,
decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa
vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli
enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo
1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, successive modificazioni
ed integrazioni.
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli
provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e
gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi,
sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto
sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori".
2.
All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori
pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe
ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
3.
All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni,
i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Nei
casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni
specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione
dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio
comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di
lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi
alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità
di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò
non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione
delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione,
regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali
o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi
oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui
si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard
minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione
della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi,
non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono
approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti
della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni".
Art.
5. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione).
1.
L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art.
7. - (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può
essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri
organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento
per
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e
le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori
in materia di
salute
e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei
lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate
o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali
in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a
proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7.
Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento,
il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta
giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8.
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono
sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel
termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini
di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi.
La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze,
i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti
da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata.
10.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
11.
Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione
della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono,
per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei
poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in
relazione all'oggetto del procedimento.
12.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per
una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità
delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14.
Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente
articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da
parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in
trenta giorni e può essere interrotto per non più
di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui
al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367".
Art.
6. (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109).
1.
La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è sostituita
dalla seguente: "Effettuazione delle attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie"
2.
All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti
dai seguenti:
"1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli
enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni; c) dagli organismi
di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
2.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione,
possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice,
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato
ad attività di progettazione (...).
3.
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione (...). Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.
4.
La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere
le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così
come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti
di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di
cui al comma 1, lettera f), singole
ovvero
raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie
di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi
siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i
casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati
alla firma dei progetti.
6.
Si intendono per:
a)
(...) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto
del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b)
(...) società di ingegneria le società di capitali
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista
firmatario del progetto.
7.
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente
articolo (...) . Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre
di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale
di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società,
di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano
gli elaborati.
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".
3.
All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti".
4.
All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono sostituiti
dai seguenti:
"11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare contemperando i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali ed il
corrispettivo dell'incarico.
12.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento
degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula
presentati dai progettisti.
Per
gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore
a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia.
In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza
e la capacità
professionale
dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata
fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi,
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno".
5.
All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostituiti
dai seguenti:
"13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità
previste dai commi 10 e 12.
14.
Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata,
con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al
progettista incaricato. In tal
caso
il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori ".
6.
All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti
i seguenti:
"14-bis.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe
in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma
5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano
ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima
e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applical'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a
sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento
può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva.
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento
e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a
società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società
nella Unione europea negli ultimi tre
anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile".
7.
Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis, della legge n.
109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8.
Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui
all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente
articolo, le società costituite dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento
ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa,
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società
con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente
o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali; per le società
costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore
della presente legge detta facoltà è esercitabile
per un periodo massimo di tre anni da tale data.
9.
La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo,
della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,
si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.
7. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici).
1.
All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
"1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a)
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari,
anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto
compatibile;
b)
per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta
a prezzi unitari;
c)
per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis.
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di
cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte
che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende
in considerazione entro il termine di sessanta
giorni
dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni
fondate sull'economicità del procedimento di costruzione
o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli
di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni
relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero
i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare
un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque (...).
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1)
il prezzo;
2)
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1)
il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2)
il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il rendimento;
5)
la durata della concessione;
6)
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle
tariffe
da praticare all'utenza;
7)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".
2.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce
le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle
offerte in sostituzione diquelle previste dall'articolo 21, comma
1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo
Art.
8. (Licitazione privata).
1.
La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita
dalla seguente: "Licitazione privata e licitazione privata
semplificata".
2.
All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-bis.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno
la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta
concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter
del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che
siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma
1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare
un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande
in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque
in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta.
Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda
deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente
attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle
gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore
a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda
presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo
a
quello
della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità
per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa.
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo
8, comma 7".
Art.
9. (Ulteriori modifiche alla legge n. 109).
1 All'articolo
1, comma 2, della legge n. 109, le parole: "le disposizioni"
sono sostituite dalle seguenti: "i princìpi desumibili
dalle disposizioni".
2.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109
è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.
All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: "coordinata
con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
come modificato dalla relativa legge di conversione, " sono
sostituite dalle seguenti: "coordinata con le modifiche ad
essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,".
4.
All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "nuovo
capitolato generale d'appalto" sono inserite le seguenti: "che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge, e" e le parole:
"per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela,
su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti
architettonici e di materiali di scavo" sono sostituite dalle
seguenti: "per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089".
5.
All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole:
"17, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "17,
comma 7".
6.
All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: "strettamente"
è soppressa.
7.
All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n.
1089".
8.
All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: "anche
su richiesta", è inserita la seguente: "motivata"
e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al
comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del
Servizio ispettivo di cui al comma 10".
9.
All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "I provvedimenti dell'Autorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi
è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione
dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene
mediante ruoli".
10.
All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito
dai seguenti:
"10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b)
il Servizio ispettivo;
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti,
di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con l'Autorità, può
avvalersi
del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo
spettanti all'Amministrazione.
10-ter.
Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica,
di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico"
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilità dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
11.
All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito
dal seguente:
"14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e
le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano".
12.
All'articolo 4, comma 16, lettera c), della legge n. 109, sono soppresse
le parole: "le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ".
13.
All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito
il seguente:
"16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere
a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione,
da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio".
14.
All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: "80.000
ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 ECU".
15.
La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è sostituita
dalla seguente: "Disposizioni in materia di personale dell'Autorità
e del Servizio ispettivo e norme finanziarie".
16.
All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.
17.
All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è sostituito
dal seguente:
"5-bis.
In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in
via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi
per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il
ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".
18.
All'artico 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis.
L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio".
19.
All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: "regolata
dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in base
alle".
20.
All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: "per
quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al periodo
di riferimento nonché".
21.
All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: "riferiti
ai consorzi e non alle singole imprese consorziate" sono sostituite
dalle seguenti: "posseduti e comprovati dagli stessi secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate".
22.
All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa
la parola: "esclusivamente".
23.
All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: "di
cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara".
24.
All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito
dai seguenti:
"5.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti.
In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto
in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta".
25.
All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo,
dopo le parole: "di cui ai commi" è inserita la
seguente: "3,".
26.
All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "ai
profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo
dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio";
la parola: "speciali" è sostituita dalle seguenti:
"dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
27.
All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: "nei
termini e con le modalità" sono sostituite dalle seguenti:
"nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi
e la gradualità".
28.
All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: "nonché
agli studi e alle ricerche connessi," sono inserite le seguenti:
"gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti,".
29.
All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 109, dopo le parole:
"impatto ambientale ad altre rilevazioni," sono inserite
le seguenti: "alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494,".
30.
All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis, sono inseriti
i seguenti:
"2-ter.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater.
È vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto
a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse
da quelle previste dalla presente legge".
31.
All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "le
amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le seguenti:
"ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)".
32.
All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto
il seguente periodo: "Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni
di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o
alle amministrazioni provinciali".
33.
All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: "delle
amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti:
"dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,".
34.
All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di gara un progetto
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi
alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche
e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno
avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice".
35.
All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola: "parere"
è soppressa la parola: "vincolante", le parole:
"ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 16", ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo".
36.
All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le
parole: "superiore a 150.000" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore a 300.000".
37.
All'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109, dopo le
parole: "imperiosa urgenza" sono inserite le seguenti:
"attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento".
38.
All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "comma
1," sono inserite le seguenti: "lettera b), ".
39.
All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori del Ministero
della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe
e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma
7-bis".
40.
All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.
41.
All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b)
è inserita la seguente:
"b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,
o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;".
42.
All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo,
le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori" e le
parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'importo del contratto stipulato".
43.
All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto
il seguente:
"5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".
44.
All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa,
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto".
45.
All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole:
"per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei
casi di cui al comma 4 dell'articolo 17".
46.
All'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109, le parole:
"17, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "17,
comma 4".
47.
All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e di redazione del certificato di
collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione".
48.
All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante
di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".
49.
All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è sostituito
dal seguente:
"9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile".
50.
All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge n. 109, le parole:
"nonché del nominativo del direttore dei lavori designato"
sono sostituite dalle seguenti: "del nominativo del direttore
dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione
del collaudo, dell'importo finale del lavoro".
51.
All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera f),
sono aggiunte le seguenti:
"f-bis)
nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o
l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai
sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente
comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta
a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione
dei lavori;
f-ter)
nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e
3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi
delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora
le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi
di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di
pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma".
52.
All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario".
53.
All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione".
54.
All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20 per cento" e l'ultimo periodo è soppresso.
55.
All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
"2-bis.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi
1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La
fidejussione
bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta".
56.
All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito
dal seguente:
"6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata
da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti".
57.
All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è aggiunto
il seguente:
"7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per
i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)".
58.
Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge
n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
59.
Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 30 della legge
n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
60.
All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b)".
61.
All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del
committente.
Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (...).
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei
piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti
in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza
di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora
non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1".
62.
All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente:
"4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore".
63.
All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto
sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui
deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato,
salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai
sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste
ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata
dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate
l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle
disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dall'Albo stesso"
64.
Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine
del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del
comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
65.
All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109,
il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;".
66.
All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109,
i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di cui al numero 4) del presente comma;".
67.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3-ter,
introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è
abrogato.
68.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è
abrogato.
69.
All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, le parole da: ", da trasmettere" a: "n.
3) e" sono soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa".
70.
All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "5," è soppressa;
b)
le parole da: "20" fino a: "n. 584, e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".
71.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12, come
sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"12.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua
volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del
sub-contraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati".
72.
All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, la parola: "5," è soppressa.
73.
All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.
74.
L'articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art.
38. - (Applicazione della legge). - 1. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali
per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089,
può procedere in
deroga
agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando
che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo
in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento
dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".
75.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" sono aggiunte
le seguenti: ", siano complessivamente di importo inferiore
al 50 per cento del totale".
76.
Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto
e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di
cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi
trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali
proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
77.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite
non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità
contributiva.
Art.
10. (Definizione delle controversie).
1.
L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:
"Art.
32. - (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma
1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per
i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate
le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la
determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione
della controversia.
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori
pubblici; disciplina i
criteri
cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di
arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi
di trasparenza,
imparzialità
e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina
da essi fissata".
Art.
11. (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per
la pubblica amministrazione).
1.
Dopo l'articolo 37 della legge n. 109 sono aggiunti i seguenti:
"
Art. 37-bis. - (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno
i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo
14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19,
comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte
devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice,
non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario.
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
Art.
37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1. Entro il 31 ottobre
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione,
della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori
della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano
l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate
le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che
ne facciano richiesta, provvedono ad individuare
quelle
che ritengono di pubblico interesse.
Art.
37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro il 31 dicembre di
ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma
2, procedono, per ogni proposta individuata:
a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle
amministrazioni
stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b)
ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla
gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una
ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine
fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto
a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore,
la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore
offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
6.
I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo
sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo
2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano
ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma dell'articolo
2.
Art.
37-quinquies. - (Società di progetto). - 1. Il bando di gara
per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione
di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,
di costituire una società di progetto in forma di società
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione
al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni
si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società
così costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
Art.
37-sexies. - (Società di progetto: emissione di obbligazioni).
- 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire
una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410
del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca;
dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato
grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
Art.
37-septies. - (Risoluzione) - 1. Qualora il rapporto di concessione
sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati
al concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili
da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti.
3.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art.
37-octies. - (Subentro). - 1. In tutti i casi di risoluzione di
un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario,
gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta
da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto,
una società che subentri nella concessione al posto del concessionario
e che verrà accettata dal concedente a condizione che:a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente
e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
Art.
37-nonies. - (Privilegio sui crediti). - 1. I crediti dei soggetti
che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale
del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo
1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio
risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio
annunzi
legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in
cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
Art.
12. (Efficacia di disposizioni della legge n. 109).
1.
Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216,
le parole: "agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14".
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