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LEGGE
11 FEBBRAIO 1994 N. 109
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
integrato
con le modifiche e disposizioni della legge 18 novembre 1998 n.415
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre 1998
Art.
1 - Principi generali
1.
In attuazione dell'art.97 della Costituzione l'attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità
e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure
improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel
rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra
gli operatori.
2.
Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza
delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati,
i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e
principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle
regioni a statuto speciale e dell'art.117 della Costituzione, anche
per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3.
Il Governo, ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni in conformità
alle norme della presente legge.
4.
Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento
a singole disposizioni.
Art.
2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio
e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le
norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento.
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art.3,
comma 2, si applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché
agli altri organismi di diritto pubblico;
b)
ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma
2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali
o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino
i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di
lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla
esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
c)
ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all'allegato
A del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
scopi amministrativi ed (edifici industriali) (*), di importo superiore
a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi
il 50% dell'importo dei lavori.
3.
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera
b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari
di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, (...) 32 e 33. Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano,
altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi
di natura tecnica.
4.
I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b),
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto
o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente
o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate
in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono
nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti
dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della
concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare
a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari
di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite
al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione
dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate
e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari
prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente
idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo
per i fini di cui al comma 4.
5.
I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU
e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di
quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli
11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e
30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti
ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis.
I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori
di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti
tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo.
6.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale
e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo
di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione
o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà
da componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c)
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d)
per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c).
-----------------
(*)
Parole soppresse dall'art. 12 del DL 30/12/1999 n.502
Art.
3 - Delegificazione
1.
È demandata alla potestà regolamentare del Governo,
al sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia del lavori pubblici
con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli
atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma
1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento
di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici
recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6.
Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli
istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente
e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente
legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa
comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali
e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura
di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni e integrazioni del regolamento.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di
disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche
ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,
dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art.17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato
generale d'appalto "che trova applicazione ai lavori affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o
più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, definisce in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art.4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo
fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'art.7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art.12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli
effetti dell'art.13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'art.14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all'art.17, comma 7;
i)
abrogato
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m)
le modalità di espletamento della attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'art.21;
n)
abrogato;
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art.25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'art.26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente
o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali
e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti
le modalità del collaudo di cui all'art.28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori,
i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'art.29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all'art.30, le condizioni generali e particolari delle polizze
e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art.30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti
di cui all'art.13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art.33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art.34, comma 1, della
presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione
agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio
composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti
di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta,
è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul
capitolo 1030 dello stato di previsione del ministero dei lavori
pubblici.
7-bis.
Entro il 1° gennaio 1996, con DPR ai sensi dell'art.17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del Genio
militare, in relazione a lavori (...) connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti
sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,
il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7-quater.
soppresso.
Art.
4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1.
Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art.1,
comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito
da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I membri dell'Autorità al fine di garantire la pluralità
delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente
tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3.
I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo
di lire 1.250.000.000 annue.
4.
L'autorità:
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione
del regolamento;
f)
predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle cessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b);
4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d'opera;
5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h)
esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i)
vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art.8.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera
c), delle unità specializzate di cui all'art.14, comma 1,
del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di
ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona
che ne sia in possesso documenti, informazioni e chiarimenti relativamente
ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi
di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni,
avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione
di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati,
sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7.
Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100
milioni se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso
al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per
gli impiegati dello Stato.
9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo
e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b)
il Servizio ispettivo;
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti,
di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio
ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter.
Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica,
di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico"
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilità dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
11.
abrogato;
12.
abrogato;
13.
abrogato.
14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e
le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
15.
L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato,
dei ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica
(Istat), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(Upi), dell'Associa-zione nazionale comuni italiani (Anci), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili.
16.
La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge
i seguenti compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e,
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara,
le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego
della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione
e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e
le disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione;
c)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, (...) nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d)
promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui lavori pubblici;
e)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità;
g)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere
a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione,
da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU,
entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione
della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o
dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18.
I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art.
5 Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del
Servizio ispettivo e norme finanziarie
l.
Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di
cui al DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2.
La Segreteria tecnica di cui all'art.4, comma 10, lettera a), è
composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3.
( abrogato)
4.
L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art.4, comma 10, lettera
c), al quale è preposto un dirigente generale di livello
C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto
del DPCM è istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede
in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità
di cui al capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure
di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell'Autorità
è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché,
di esercitare attività professionale, didattica, commerciale
ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui
al DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico
ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
5-bis.
In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in
via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi
per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il
ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6.
L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie
al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato
di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro del Tesoro, disciplina con
apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità
di rendicontazione.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni
per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7-bis.
L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio.
Art.
6 - Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
1.
È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa,
nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato.
2.
L'art.8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito
dal seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici è nominato con DPR, previa deliberazione
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica
in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche
amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
3.
Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art.1,
terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a)
l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dalla Autorità;
b)
l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c)
la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4.
Con DPR, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio
1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza
del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto
si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni
dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale,
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui
progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori
a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso
i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione
viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora
il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere
del Consiglio superiore.
5-bis.
Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un
terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
Art.
7 Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici,
per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può
essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri
organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento
ed esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e
le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori
in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate
o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali
in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a
proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7.
Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento,
il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta
giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8.
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono
sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel
termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini
di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi.
La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese,
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti
da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata.
10.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
11.
Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione
della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono,
per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei
poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in
relazione all'oggetto del procedimento.
12.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per
una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità
delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14.
Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente
articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da
parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in
trenta giorni e può essere interrotto per non più
di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui
al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
Art.
8 - Qualificazione
1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività
ai princìpi della qualità, della professionalità
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (...) e con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia,
un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo
superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva
istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione
è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti
di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione.
4.
Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché
i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che
i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori
pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti
alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel
settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio
della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta
sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso
dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione
di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto
di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c)
le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui
al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica
annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori,
tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi
2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi
i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni (...) ed in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti,
di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità
o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a) e b) (...). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere
la certificazione di qualità non potranno comunque essere
previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f)
i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g)
la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due
anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità
di verifica; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma
3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità,
che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5.
(abrogato)
6.
Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti di cui al sesto comma dell'art.6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al
predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'art.24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina
antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, alla esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7
del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti
dai soggetti di cui all'art.2.
9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per
le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla
Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge
10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 dell'art.9 e sino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici
di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre
1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati
ai sensi del medesimo comma 3 dell'art.9.
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in
base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che
non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11-quater.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono
dei seguenti benefici:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge,
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi
variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies.
Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
ECU.
11-sexies.
Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori .
Art.
9 - Norme in materia di partecipazione alle gare
1.
Fermo restando quanto disposto dall'art.8, fino al 31 dicembre 1999
la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni
di cui al comma 2 del presente articolo.
2.
Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate
con DPCM ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché
alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati
per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per
la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori,
articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al
comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine
ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria
e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla
base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della
manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4.
Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro
e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
4-bis.
Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo
del comitato regionale.
4-ter.
soppresso
Art.
10 - Soggetti ammessi alle gare
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della presente legge;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.12
della presente legge;
d)
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.13;
e)
i consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'art.13 della presente legge;
e-bis)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del DLgs 23 luglio 1991,
n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.13.
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore,
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato,
possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo
contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte
dal secondo classificato.
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente
dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta
richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
Art.
11 -Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art.10,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art.
12 - Consorzi stabili
1.
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art.11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno
di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare (...) in modo congiunto
nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2.
Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed
i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3.
II regolamento di cui all'art.8, comma 2, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo art.8 ai consorzi
stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile,
nonché l'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato
dall'art.34 della presente legge.
5.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice
penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili
costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee
ai sensi dell'art.10, comma 1 lettere b), d) e), ed e-bis) nonché
più di un consorzio stabile.
6.
Tutti gli atti, relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all'art.4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta
a carico delle società ai sensi dell'art.3, commi 18 e 19,
del DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7.
Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli
enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8.
I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre
1997.
Art.
13 - Riunione di concorrenti
1.
La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'art.10, comma l, lettere d)
ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo,
nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso
dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
dell'art.8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di
cui al medesimo art.8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità
a quanto stabilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55.
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti
e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo.
3.
Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata
per il concorrente singolo.
4.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara.
5.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
5-bis.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio
di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora
ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate
in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate
dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere
di cui al presente comma.
8.
Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'art.10 comma 1, lettera d), nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie
prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando
di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art.
14 - Programmazione dei lavori pubblici
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, (...) e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità
i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione
di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità
tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di
priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria
sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma
5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo
diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni
sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri
di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7.
Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.
In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale
ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici,
decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa
vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli
enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo
1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni.
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli
provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e
gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi,
sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto
sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art.
15 - Competenze dei consigli comunali e provinciali
1.
All'art.32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, la lettera
b) è sostituita dalla seguente: "b) i programmi, le
relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi
ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;".
Art.
16 - Attività di progettazione
1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a)
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b)
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella
fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad
integrarle ovvero a modificarle.
3.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio; della
sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso
le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi,
da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché
in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa.
4.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva
dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché
delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove
previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi
delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e
dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti
in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e
i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire
i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed
il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello
di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare
il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi
ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,
che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi
del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti,
i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'art.3.
6.
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'art.3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti
di verifica dei vari livelli di progettazione.
7.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per
la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8.
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9.
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco
del comune in cui i lavoro sono localizzati ovvero dal prefetto
in caso di opere statali.
Art.
17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie
1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli
enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c)
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
2.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico
ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione
(...).
3.
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione (...). Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.
4.
La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere
le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile
del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma
1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1,
lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione
soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo
pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale
complessità e che richiedano una specifica organizzazione.
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati
alla firma dei progetti.
6.
Si intendono per:
a)
(...) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto
del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b)
(...) società di ingegneria le società di capitali
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica
il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario
del progetto.
7.
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente
articolo (...) . Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre
di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale
di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società,
di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano
gli elaborati.
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
per l'aggiudicazione.
9.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché
agli eventuali subappalti o cottimi; per i quali abbiano svolto
la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art.2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni
di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992
e al DLgs 17 marzo 1995, n. 157.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare contemperando i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali ed il
corrispettivo dell'incarico.
12.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento
degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula
presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni
appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale
dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata
fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi,
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità
previste dai commi 10 e 12.
14.
Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata,
con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al
progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per
stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico
di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
14-bis.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe
in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma
5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano
ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima
e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento
può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva.
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento
e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a
società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società
nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione
di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni
di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
Art.
18 - Incentivi e spese per la progettazione
"1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita,
per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità
e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto
e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri. (*)
2.
Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito,
con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di
cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto". (*)
2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano
già provveduto, nonché i comuni e le province e i
loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto
mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative
alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater.
È vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto
a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse
da quelle previste dalla presente legge.
--------------
(*)
Commi modificati dall'articolo 13, comma 4°, della legge n.144
del 14 maggio 1999.
Art.
19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1.
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'art.2, comma 2, aventi per
oggetto:
a)
la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.2, comma 1;
b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5 e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'art.2, comma 1, qualora:
1)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;.
2)
riguardino lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici.
1-bis.
Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la
gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all'articolo 16, comma 4.
2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento
dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto
a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali,
costanti o variabili.
2-bis.
La durata della concessione non può essere superiore a trenta
anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del
piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza
della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano
le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario
di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione
del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici
o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività
di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito
disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4.
I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati
a corpo ai sensi dell'art.326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art.329 della
citata legge n.2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo,
sono stipulati a corpo.
5.
È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
5-bis.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori
di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere
il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già
indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono
più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che
detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in
favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione
dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due
migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione
dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione
del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità
di aggiudicazione.
Art.
20 - Procedure di scelta del contraente
1.
Gli appalti di cui all'art.19 sono affidati mediante pubblico incanto
o licitazione privata.
2.
Le concessioni di cui all'art.19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato,
comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto
posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto
dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3.
Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso
o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previste dalla presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo
parere (...)del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'art.16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad
oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Art.
21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a)
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari,
anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto
compatibile;
b)
per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta
a prezzi unitari;
c)
per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis.
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di
cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte
che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende
in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni
relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero
i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare
un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque (...).
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1)
il prezzo;
2)
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1)
il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2)
il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il rendimento;
5)
la durata della concessione;
6)
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle
1)
tariffe da praticare all'utenza;
7)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3.
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il
bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi
di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento
e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5.
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari
di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già
ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto
o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre
anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi
incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6.
I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dagli ordini professionali;
b)
professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c)
funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per
la presentazione delle offerte.
8.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art.
22 - Accesso alle informazioni
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo
divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore
o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi
altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle
medesime;
b)
l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata,
di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa
privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'art.326 del codice penale.
Art.
23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1.
Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno
la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta
concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter
del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che
siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma
1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare
un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande
in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque
in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta.
Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda
deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente
attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle
gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore
a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda
presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo
a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha
validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della
domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 8, comma 7.
Art.
24 - Trattativa privata
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a)
lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto
delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in
particolare, dell'art.41 del RD 23 maggio 1924, n. 827;
b)
lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso
di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate
e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal
funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili
i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c)
appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni.
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati
e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento
e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma
1 lettera b), avviene mediante gara informale alla quale devono
essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i
lavori oggetto dell'appalto.
6.
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti
in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato
a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura
altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla
medesima opera.
8.(
abrogato)
Art.
25 - Varianti in corso d'opera
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all'art.3, o per l'intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,
o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;.
c)
nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento
ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori
od omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3.
Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento della dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, semprechè non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto.
5-bis.Ai
fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art.
26 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa,
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
2.
L'art.33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art.1664 del codice civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di
ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2
per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da
contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori
pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione
di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entità delle penali e le modalità di versamento
sono disciplinate dal regolamento.
Art.
27 - Direzione dei lavori
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di
direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti
soggetti:
a)
altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all'art.24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b)
il progettista incaricato ai sensi dell'art.17, comma 4;
c)
altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Art.
28 - Collaudi e vigilanza
1.
Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il
quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo
ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2.
Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel
caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo
è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è
in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori alla loro complessità e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento.
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera
e dei materiali.
7.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti
casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art.27,
comma 2, lettere b) e c);
b)
in caso di opere di particolare complessità;
c)
in caso di affidamento di lavori in concessione;
d)
in altri casi individuati nel regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori verificando il rispetto della
convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
10.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art.
29 - Pubblicità
1.
Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a)
per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara,
nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b)
per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, Iva esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c)
per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, Iva esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale
e provinciale;
d)
prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di
gara del responsabile del procedimento;
e)
disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme
per i lavori di qualsiasi importo, le procedure comprese quelle
accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni
e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f)
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto
o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è
avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore
o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo
di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera,
del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché,
entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione
dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale
del lavoro.
f-bis)
nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o
l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai
sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente
comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta
a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione
dei lavori;
f-ter)
nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e
3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi
delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora
le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi
di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di
pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art.
30 - Garanzie e coperture assicurative
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare
la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento.. La mancata costituzione
della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi
1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione
di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5.
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto,
di una polizza di responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista
o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'art.25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore
a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, e per un massimale non inferiore
al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 2 milioni e 500mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, Iva esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata
da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti.
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste
dalla normativa vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per
i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Art.
31 - Piani di sicurezza
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana
un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili
in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (...).
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei
piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti
in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza
di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora
non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e
lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per
queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo
criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art.
31 bis -Norme acceleratorie in materia di contenzioso
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art.2, comma
2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve
di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è
sottoscritto dall'affidatario.
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'art.21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda
di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito.
A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della
causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per
la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di
lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
32 - Definizione delle controversie
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite
ad arbitri.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per
i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate
le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la
determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione
della controversia.
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori
pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà
attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità
per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico
stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità
e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina
da essi fissata.
Art.
33 - Segretezza
1.
Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi
di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto,
nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili
ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei
lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi
nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità
delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti
idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché
le relative procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della
gestione. Dell'attività di cui al presente comma è
dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
Art.
34 - Subappalto
1.
Il comma 3 dell'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già
sostituito dall'art.34 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, è
sostituito dal seguente: "3. Il soggetto appaltante è
tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria
o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché
le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili
in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con
regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
"1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;".
"2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di cui al numero 4) del presente comma;".
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
2.
Dopo il comma 3-bis dell'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dall'art.34 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, è
inserito il seguente:
"3-ter."
- abrogato -
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4.
(abrogato)
Art.
35 - Fusioni e conferimenti
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguano opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti
di essa alle comunicazioni previste dall'art.1 del DPCM 11 maggio
1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto,
con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'art.10-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi
i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione,
gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici
2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 13 agosto 1985.
5.
Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti
di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative
ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte
sui redditi da conferimento.
Art.
36 - Trasferimento e affitto di azienda
1.
Le disposizioni di cui all'art.35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della
procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite
o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'art.6 della legge
23 luglio 1991, n. 223.
Art.
37 - Gestione delle casse edili
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi
di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i
diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che
i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati
iscritti.
Art.
37-bis. - (Promotore). -
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di
seguito denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti
nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2,
ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti
di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente
o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono
contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale,
uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono
inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione
da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
Art.
37-ter. - Valutazione della proposta
1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici
valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il
profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento,
del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione,
dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe
da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza
di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro
realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare
quelle che ritengono di pubblico interesse.
Art.
37-quater. - Indizione della gara
1.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune
di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare
mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore;
b)
ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla
gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una
ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine
fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto
a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore,
la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore
offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
6.
I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo
sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo
2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano
ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo
2.
Art.
37-quinquies. - Società di progetto
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica
utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà,
dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto
in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata
la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo
37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro
non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può,
altresì, prevedere che la costituzione della società
sia un obbligo dell'aggiudicatario.
"1-bis.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio
anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società
ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi".(*)
--------------
(*)
Comma aggiunto dall'articolo 6 della legge n.144 del 14 maggio 1999.
Art.
37-sexies. - Società di progetto: emissione di obbligazioni
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410
del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca;
dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato
grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
Art.
37-septies. - Risoluzione
1.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili
da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti.
3.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art.
37-octies. - Subentro
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società
che subentri nella concessione al posto del concessionario e che
verrà accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente
e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
Art.
37-nonies. - Privilegio sui crediti
1.
I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici
servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale
del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo
1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio
risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione
e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in
cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
Art.
38 - Applicazione della legge
1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero
per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1o giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli
articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando
che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo
in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento
dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
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