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Decreto
Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n.412
Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento
di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto
il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo
3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 aprile 2000;
Visto
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con
voto n. 20 del 29 marzo 1999;
Visto
il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza
generale del 12 luglio 1999;
Acquisito
in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10
novembre 1999 e 24 novembre 1999;
Vista
la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio,
n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale
il regolamento generale è stato ammesso al visto ed alla
conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e
75;
Considerato
che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento
in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonché
degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione
regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti
alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni
di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina
comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una più
approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo
di controllo;
Considerato
quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n.
40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua
il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse
nella predetta delibera;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 luglio 2000;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività
culturali;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1.
L'articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art. 52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi
di architettura e di ingegneria 1. Sono esclusi dalle procedure
di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino
nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, cosi' come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti
di appalti pubblici di servizi.
(Comma
non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".
Art.
2.
L'articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art. 75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione
di lavori pubblici 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti:
che
si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei
cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
nei
cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto della Corte
dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
che
hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
lavori pubblici;
che
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
che
abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
che
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
I concorrenti
dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni
di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale
o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte
al medesimo comma 1, lettere b) e c).
Se
nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato
innanzi a unautorità giudiziaria o amministrativa,
a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a
riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addì 30 agosto 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Nesi,
Ministro dei lavori pubblici
Bordon,
Ministro dell'ambiente
Melandri,
Ministro per i beni e le attività culturali
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti
di Governo, registro n. 123, foglio n. 11
La
Sezione del controllo, nell'adunanza del 7 dicembre 2000, ha ammesso
al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
dell'art.
1, nella parte in cui introduce il comma 2 nell'art. 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
dell'art.
2, nella parte in cui introduce nell'art. 75, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, la seguente frase: "Le disposizioni di cui alla presente
lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano
in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all'entrata
in vigore del presente regolamento".
NOTE:
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
- Si
riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art.
87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato
e rappresenta l'unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga
le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica".
- La
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante:
"legge quadro in materia di lavori pubblici" è
pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale
del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il
testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni è il seguente:
"Art.
3 (Delegificazione). - 1. È demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente
articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia
dei lavori pubblici con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici nonché degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli
atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali fra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma
1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento,
di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto assume
come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché per quanto
non da essa disposto, la legislazione antimafia, e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché
delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura
di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è
emanato.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica
di disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche
ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,
dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il nuovo capitolato
generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali sono adottati uno o
più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, definisce in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art.
4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo
fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'art. 7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all'art. 17, comma 7;
i)
abrogata;
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1o giugno 1939, n.
1089,
e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge;
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'art. 21;
n)
abrogata;
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art.
25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente
o di altri soggetti sulle riserve dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali
e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti
le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine
entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori,
i criteri di rotazione negli incarichi i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'art. 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze
e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti
di cui all'art. 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma
1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi le modalità di corresponsione
agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio
composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti
di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo
1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in
armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti.
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti
sul territorio dei rispettivi Stati esteri nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,
il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"
è pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta
Ufficiale del 28 aprile 2000".
Note
all'art. 1:
- Nel
presente decreto la denominazione "Legge" deve intendersi
come la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
come sancito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
- Il
testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge
è il seguente:
"Art.
17. - 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono
espletate:
a)-c)
(Omissis);
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13 in quanto compatibili".
Note
all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante:
"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità" è
il seguente:
"Art.
3. - 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato
condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata,
nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla
sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze
del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più
comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in
una o più province.
Nei
casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
- Il
testo dell'art. 444 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art.
444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto,
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti se ritiene
che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette,
dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando
nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide
sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art.
75, comma 3.
3.
La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
può essere concessa, rigetta la richiesta".
- Il
testo dell'art. 178 del codice penale è il seguente:
"Art.
178 (Riabilitazione). - La riabilitazione estingue le pene accessorie
ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge
disponga altrimenti.
- Il
testo dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale è
il seguente:
"2.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando
la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto
ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una
pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è
comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena".
- Il
testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale" è il seguente:
"Art.
17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni,
enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o
che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento
con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive
comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione
di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art.
18.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità
di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti
dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché,
per le finalità della presente legge, disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni
si applicano a tute le procedure delle amministrazioni e degli enti
pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché
alle concessioni di costruzione e di gestione.
3.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro
dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni
per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari
di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi
mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate
intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque
prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime
provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti
aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità
dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del
presente comma, si procede alla sospensione all'albo nazionale dei
costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione all'albo
stesso".
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