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DECRETO-LEGGE
30 DICEMBRE 1999, N.502
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DEI SOGGETTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI.
GU
n. 305 del 30 dicembre 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni
in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici,
al fine di consentire alle imprese la partecipazione alle relative
gare di appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento
del nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato articolo
8;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 dicembre 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art.
1. Ambito di applicazione
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata
in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione
alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici,
i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1° gennaio 2000, è
disciplinata dal presente decreto.
Art.
2. Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti
e opere speciali
1.
I bandi di gara e la qualificazione delle imprese relativamente
alle opere e i lavori pubblici fanno riferimento ad una o più
categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie
di opere specializzate.
2.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano
strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate
se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 3, comma
2, lettera c):
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,
il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina
e di lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici,
di impianti antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Art.
3. Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali
che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria
dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere
o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata,
la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione
nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2.
La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a)
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b)
la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la
relativa classifica determinate sulla base delle categorie e classifiche
previste dalle norme sull'Albo nazionale dei costruttori;
c)
le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, diverse
dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro
con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
3.
Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 2, lettera
c), sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per
cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo
superiore a 150.000 Euro.
Art.
4. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate
non eseguite direttamente
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate,
indicate nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto
al comma 2.
2.
Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti
ed opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2, non indicate nel
bando di gara come categoria prevalente, non possono essere eseguite
direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente,
se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei
bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee
di tipo verticale.
Art.
5. Requisiti di ordine generale
1.
Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento
di lavori pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni
di cui all'articolo 18 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, e all'articolo
24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno
1993.
2.
I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.
Art.
6. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
Euro
1.
Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici
di importo pari o inferiore a 150.000 Euro sono ammesse le imprese
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dell'appalto
da affidare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente ridotto
in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste;
l'importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2.
Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi archeologici costituiscono
requisiti di ammissione l'avvenuta esecuzione nel triennio precedente
di lavori analoghi di importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire, e l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dall'autorità
preposta alla tutela dei beni sul quale sono intervenute.
3.
La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di domanda di partecipazione
o di offerta, è accertata dalla stazione appaltante secondo
le disposizioni vigenti in materia.
Art.
7. Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP
1.
Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese
che, oltre al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto,
sono in possesso del possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta
e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto
da affidare;
b)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta
nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto
dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare;
per gli appalti di importo pari o inferiore a 3.500.000 di Euro,
la predetta percentuale è fissata al 40%;
c)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma
di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio,
per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari
in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma
di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per
un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote
costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
2.
Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere
c) e d) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa,
anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, nonchè delle società
fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
3.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere
c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della
cifra d'affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la
cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera
a).
4.
Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato
dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
Art.
8. Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP
1.
Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato d'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente
ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta
e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, non inferiore a 2,50 volte l'importo del lavoro
da affidare;
b)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta
nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto
dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello del lavoro
da affidare;
c)
esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta
nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, di un singolo lavoro, appartenente alla categoria prevalente
oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 30% di quello
del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, appartenenti
alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore
al 40% dell'importo del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa,
di tre lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente,
di importo complessivo non inferiore al 50% di quello del lavoro
da affidare posto a base di gara;
d)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma
di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio,
per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari
in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma
di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per
un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote
costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
2.
Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere
d) ed e) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa,
anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, nonchè delle società
fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
3.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere
d) ed e) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della
cifra d'affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la
cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera
a).
4.
Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato
dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
Art.
9. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
1.
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente
e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale,
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti
dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime
del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
3.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata
legge n. 109 del 1994 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria
o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
4.
Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio
o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito previsto all'articolo
8, comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito
da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Art.
10. Documentazione
1.
La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta
è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società
di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione
dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito.
2.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta,
in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente,
è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle direttive europee, e della relativa nota
di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture
per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
3.
L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), all'articolo 7, comma 1, lettera b) e all'articolo 8, comma
1, lettere b) e c), è documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante
che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
4.
L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e all'articolo
8, comma 1, lettera e), è comprovato da parte delle ditte
individuali e delle società di persone con la presentazione
delle dichiarazione annuali dei redditi corredata da autocertificazione
circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei
consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione
dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee
e della relativa nota di deposito.
5.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è
composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti
ai fondi di quiescenza; esso è comprovato con il bilancio,
corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità
alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonchè con
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti
i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili
in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
6.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature
tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri
consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
7.
I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie
del cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei
certificati dei lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni
in subappalto utilizzano l'importo complessivo dei lavori se l'importo
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo dell'intero
appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture,
impianti e opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2; in caso
contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della
quota eccedente quelle anzidette e l'importo così determinato
può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti
relativi alla sola categoria prevalente.
8.
Fermo restando l'articolo 8, comma 11-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in
altri Stati aderenti all'Unione europea non sono tenute al possesso
del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.
Art.
11. Disposizioni finali
1.
Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori può
essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione
non è stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente
in vigore.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
le imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare
alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare
almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri
requisiti.
3.
In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere
assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori
per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva
iscrizione all'Albo stesso.
Art.
12. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109
1.
All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, le parole "ed edifici industriali"
sono soppresse.
Art.
13. Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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