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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999 N. 554
REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI 11 febbraio 1994 n. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Pubblicato
sul S.O. n. 66/L alla G.U. n.98 del 28 aprile 2000
TITOLO
I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo
I - Potestà regolamentare
Art.
1 - Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1.
Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai
soggetti elencati e nei limiti fissati dall'art.2, commi 2 e 3,
della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2.
Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il
regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi
provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da
questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà
legislativa a norma dell'art.117 della Costituzione.
3.
Ai sensi dell'art.10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti
di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino
a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dalla Legge.
4.
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge,
gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi
espressi in EURO.
5.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al
netto dell'IVA.
Art.
2 - Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'art.2, comma 2, della
Legge;
b)
tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento
e le attività ad essi assimilabili;
c)
per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli
impianti da realizzare;
d)
opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area
di terreno;
e)
opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone
e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono
vaste estensioni di territorio;
f)
opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
g)
strutture, impianti e opere speciali previsti all'art.13, comma
7, della Legge: quelli elencati all'art.72, comma 4;
h)
opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata
componente tecnologica, oppure di particolare complessità,
secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'art.17, commi
4 e 13, nell'art.20, comma 4, e nell'art.28, comma 7 della Legge:
le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1.
utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2.
processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale
e qualitativa;
3.
esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche
e ambientali;
4.
complessità di funzionamento d'uso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5.
esecuzione in ambienti aggressivi;
6.
necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i)
progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
l)
manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere
o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere
la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m)
restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche
di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n)
completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o)
responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'art.7 della Legge;
p)
responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q)
appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'art.19,
comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori.
Capo
II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità
sui lavori pubblici
Art.
3 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1.
L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della
Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei
lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio
interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza
sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati
dall'Autorità stessa.
2.
Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione
sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art.8, comma 2,
della Legge.
3.
Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme
ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale
o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4.
Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo
le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art.
4 - Esercizio della funzione di vigilanza
5.
Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'art.4,
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari
devono inviare gli elementi richiesti.
2.
Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità
può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione
delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori,
i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3.
L'Autorità può altresì inviare funzionari per
assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art.
5 - Istruttoria e provvedimenti conseguenti
1.
In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'art.4, l'Autorità
delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta
ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore
a 20 giorni, entro il quale il destinatario può chiedere
di essere sentito.
3.
Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge,
l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto,
la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4.
Salvo quanto previsto dall'art.4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso
agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
Art.
6 - Esercizio del potere sanzionatorio
1.
L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'art.4, commi 6 e 17, della Legge,
e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa di cui all'art.10, comma 1 quater, della
Legge, concedendo un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione
di eventuali giustificazioni scritte.
2.
Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
3.
I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni,
e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei
termini di legge.
4.
Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi
di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai
sensi dell'art.10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento
è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5.
Nel caso di cui all'art.4, comma 8, della Legge, l'Autorità
informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità
l'esito del procedimento disciplinare.
TITOLO
II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo
I Organi del procedimento
Art.
7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici
1.
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità
e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico,
prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da
inserire nell'elenco annuale di cui all'art.14, comma 1, della Legge.
2.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti
condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati,
alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui
è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso
dati e informazioni:
a)
nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b)
nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c)
nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
d)
sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e)
nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4.
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso
di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare,
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con
idonea professionalità, e con anzianità di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento
può svolgere per uno o più interventi, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista
o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere
nel caso di interventi di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed
i), e di interventi di importo superiore a 500.000 EURO.
5.
In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a
300.000 EURO diversi da quelli definiti ai sensi dell'art.2, comma
1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono
attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale,
le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
6.
I soggetti non tenuti alla applicazione dell'art.7 della Legge devono
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il
responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
Art.
8 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
1.
Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a)
promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
b)
verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio
delle procedure di variante urbanistica;
c)
redige, secondo quanto previsto dall'art.16, commi 1 e 2 della Legge,
il documento preliminare alla progettazione;
d)
accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.17,
comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle
relative procedure;
e)
coordina le attività necessarie al fine della redazione del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto
del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione
ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni
e degli elaborati richiesti;
f)
coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g)
convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare
per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo
stesso;
h)
propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove
la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi
atti;
i)
richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione,
degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento
delle concessioni di lavori pubblici;
l)
promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta
la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'art.17, comma
4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m)
accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'art.28,
comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n)
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o)
effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti
del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p)
nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 -
l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione
per lotti;
2 -
la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 -
l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
q)
svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle
relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale
della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle
procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
r)
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
s)
raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t)
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
u)
trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere
o di risoluzione del contratto;
v)
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti
in corso d'opera;
w)
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x)
accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed i);
y)
propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
z)
propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2.
Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile
dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe
deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente
agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve
contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3.
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a)
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste
dalla legge;
b)
determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
c)
designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
d)
vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza
e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e)
comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che
siano indicati nel cartello di cantiere;
f)
assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare
di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale
piano generale di sicurezza;
g)
trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici
l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede
inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto
per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi
annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5.
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività
di supporto secondo le procedure e con le modalità previste
dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti
di assicurazione professionale.
6.
Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo
non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti
e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato
i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto
che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell'art.17, comma 9, della Legge.
7.
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a
suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga
i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla
ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.18 della Legge relativamente
all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni
derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del
suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo
II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art.
9 - Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
1.
Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa,
mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto,
da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di
amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme
equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione
dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità
alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2.
In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione
sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra
il progetto preliminare posto a base di gara.
Art.
10 - Accesso agli atti
1.
Ai sensi dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO
III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo
I - La programmazione dei lavori
Art.
11 - Disposizioni Preliminari
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare
il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare
gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2.
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari
per l'elaborazione del programma di cui all'art.14 della Legge.
3.
In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con
le disposizioni della Legge e del regolamento.
Art.
12 - Fondo per accordi bonari
1.
È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito
dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il 3% delle
spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma,
destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione
dell'art.31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi
per l'accelerazione dei lavori.
2.
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse,
aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta
può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3.
I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione
del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile
del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4.
Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli
interventi previsti dal programma.
5.
Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori
al 10% dei residui passivi relativi al programma di riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente
gli stanziamenti predetti.
6.
Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono
a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi
si sono conclusi.
Art.
13 - Programma triennale
1.
In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'art.11,
commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente
approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di
previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato
assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2.
Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati
attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche
di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le
relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado
di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima
dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad
altri elementi.
3.
Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il
30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili
del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello
Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro
90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4.
Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto,
entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art.
14 - Pubblicità del programma
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori
pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero
dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti
e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'art.14,
comma 11, della Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono
i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiori al controvalore in EURO di 5.000.000 di
DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione Europea.
Capo
II - La progettazione
Sezione
I - Disposizioni generali
Art.
15 - Disposizioni preliminari
1.
La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra
l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali
non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità
delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2.
Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile
del procedimento ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge, secondo
tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo
ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti
che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3.
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto
sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore
e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione
dell'opera o del lavoro.
4.
Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto
necessario alla redazione del progetto.
5.
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria
dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a)
della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b)
degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c)
delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d)
delle regole e norme tecniche da rispettare;
e)
dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto;
f)
delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g)
dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h)
degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso
degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i)
delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l)
dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
m)
dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
n)
del sistema di realizzazione da impiegare.
6.
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla
loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto
degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare
il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche
del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento,
sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,
artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere
ed a tal fine comprendono:
a)
uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone
e l'ambiente;
b)
l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c)
la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione
sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle
esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d)
lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela
e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e
delle opere di sistemazione esterna.
8.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento
si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
9.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e
la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per
la sicurezza e la salute degli operai.
10.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o
dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11.
La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed
in particolare di quelli di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed
i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi
del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati
di tali analisi.
12.
Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale
da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra
le soluzioni progettuali possibili.
Art.
16 - Norme tecniche
1.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento
della loro redazione.
2.
I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni
tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3.
È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti
particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese
o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o
un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata
dalla espressione "o equivalente", allorché non
sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art.
17 - Quadri economici
1.
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale
sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a)
lavori a misura, a corpo, in economia;
b)
somme a disposizione della stazione appaltante per:
1)
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2)
rilievi, accertamenti e indagini;
3)
allacciamenti ai pubblici servizi;
4)
imprevisti;
5)
acquisizione aree o immobili;
6)
accantonamento di cui all'art.26, comma 4, della Legge;
7)
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8)
spese per attività di consulenza o di supporto;
9)
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10)
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11)
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12)
I.V.A ed eventuali altre imposte.
2.
L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere
suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo
per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Sezione
II - Progetto preliminare
Art.
18 - Documenti componenti il progetto preliminare
1.
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli
di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della
tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva
diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti
elaborati:
a)
relazione illustrativa;
b)
relazione tecnica;
c)
studio di prefattibilità ambientale;
d)
indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)
planimetria generale e schemi grafici;
f)
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g)
calcolo sommario della spesa.
2.
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a)
sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b)
è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3.
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere
altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima,
sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'art.85,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel
relativo bando di gara.
Art.
19 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
1.
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entità dell'intervento, contiene:
a)
la descrizione dell'intervento da realizzare;
b)
l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il
profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche
connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione
alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche
con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c)
l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito
delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito
degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d)
l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione,
ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e)
gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'art.15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione;
f)
il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g)
le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
2.
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla
scelta e sulla riuscita del progetto.
3.
La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi
della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra
il profilo architettonico.
4.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento
per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento
in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano
economico finanziario.
Art.
20 - Relazione tecnica
1.
La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di
prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento
da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle
prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
Art.
21 - Studio di prefattibilità ambientale
1.
Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla
tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo
scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
comprende:
a)
la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni
di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia
a carattere generale che settoriale;
b)
lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;
c)
la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d)
la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;
e)
l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di
settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione
dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
2.
Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione
di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale,
contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase
di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura
di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità
ambientale consente di verificare che questi non possono causare
impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare
misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art.
22 - Schemi grafici del progetto preliminare
1.
Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati,
con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione,
alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto
della necessità di includere le misure e gli interventi di
cui all'art.21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
a)
per opere e lavori puntuali:
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate
la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
- dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione
e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima
di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da
tabelle relative ai parametri da rispettare;
b)
per opere e lavori a rete:
- dalla
corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti
esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di
trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico,
all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:
25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è
indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più
stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala
non inferiore a 1: 25.000;
- dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala
non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie,
deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:10.000;
- dai
profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei
lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni
tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100
nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali
esaminate;
- dalle
indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
- dalle
tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle
opere e dei lavori da realizzare.
2.
Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori
a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative
scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme
restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie
e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative
al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art.14, comma 7, della
Legge.
Art.
23 - Calcolo sommario della spesa
1.
Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a)
per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di
costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi
similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini
ufficiali vigenti nell'area interessata;
b)
per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede
di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art.
24 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
1.
Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a)
l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e
delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento
in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante
e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b)
la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c)
una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione
III - Progetto definitivo
Art.
25 - Documenti componenti il progetto definitivo
1.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento
di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
2.
Esso comprende:
a)
relazione descrittiva;
b)
relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c)
relazioni tecniche specialistiche;
d)
rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e)
elaborati grafici;
f)
studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilità ambientale;
g)
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h)
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i)
piano particellare di esproprio;
l)
computo metrico estimativo;
m)
quadro economico.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'art.19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità
della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto
ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui
all'art.32, il progetto è corredato dallo schema di contratto
e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità
indicate all'art.43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le
modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4.
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari
sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche
e di costo.
Art.
26 - Relazione descrittiva del progetto definitivo
1.
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza
del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del
prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici
attesi.
2.
In particolare la relazione:
a)
descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per
le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento
sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei
materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle
strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b)
riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia,
la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili
di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati
e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all'art.29, ove previsto, nonché attraverso
i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c)
indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d)
indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e)
riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento
da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle
reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f)
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g)
riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico
o di valorizzazione architettonica;
h)
riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed i)
la relazione deve essere corredata da quanto previsto all'art.36,
comma 3.
Art.
27 - Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del
progetto definitivo
1.
La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito,
lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici
del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo,
illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché
il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento
in assenza ed in presenza delle opere.
2.
La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e
che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che
si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3.
Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare
le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti
usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art.
28 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1.
Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche,
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva.
Art.
29 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità
ambientale
1.
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente,
è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia
ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla
base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio
di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle
cave e alle discariche.
2.
Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica
le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare,
ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli
effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare
e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche,
alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in
fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività
e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza
di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni
necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
in materia ambientale.
Art.
30 - Elaborati grafici del progetto definitivo
1.
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni
e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera
o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2.
Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva
diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già
predisposti con il medesimo progetto, da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all'intervento;
b)
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con
equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade,
della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione
delle varie essenze;
c)
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare
tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione
al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo
la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione
del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite
ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli
spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre
a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è
altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli
elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio,
superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile
elemento;
d)
le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche
e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le
piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e)
almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta
da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli
piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio.
In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe.
Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo
di cui alla lettera c);
f)
tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti,
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio
è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g)
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto
strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto
riguarda le fondazioni;
h)
schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni;
i)
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne
e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione
del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo
da poterne determinare il relativo costo;
3.
Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse
valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile
e con gli opportuni adattamenti.
4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5.
Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre
che da quelli già predisposti con il progetto preliminare,
anche da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:25.000;
b)
planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni
delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento
e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie
è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:5.000;
c)
profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze
e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d)
piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte
le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili
ad opere puntuali.
6.
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,
gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere
ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art.15,
comma 7.
Art.
31 - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
1.
I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne
il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I
calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione
degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art.
32 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
del progetto definitivo
1.
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base
delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici
degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento,
dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art.
33 - Piano particellare di esproprio
1.
Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d'acqua.
2.
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali
zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3.
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o
occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione
di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4.
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5.
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da
realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto
al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari
espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali
sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui
imputabili.
Art.
34 - Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto
definitivo
1.
La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi
unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini
correnti nell'area interessata.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli
e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b)
aggiungendo all'importo così determinato una percentuale
per le spese relative alla sicurezza;
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e
il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il
computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione
della stazione appaltante.
4.
L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata;
se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi
devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5.
Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui
all'art.17.
Sezione
IV - Progetto esecutivo
Art.
35 - Documenti componenti il progetto esecutivo
1.
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani
di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento
di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di
pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento
di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo
è composto dai seguenti documenti:
a)
relazione generale;
b)
relazioni specialistiche;
c)
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d)
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e)
piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f piani
di sicurezza e di coordinamento;
g)
computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h)
cronoprogramma;
i)
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l)
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m)
schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art.
36 - Relazione generale del progetto esecutivo
1.
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e
alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi
e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza
e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato
speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione
e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2.
La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti
e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale
e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione
la possibilità di imprevisti.
3.
La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi
di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a)
da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto
del progetto fino alle più elementari attività gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei
costi e dei tempi;
b)
da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato
speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma
di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente
previste.
Art.
37 - Relazioni specialistiche
1.
Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2.
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali
si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio
gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti
tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.
3.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche
esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva.
Art.
38 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
1.
Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più
idonei, sono costituiti:
a)
dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b)
dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere
o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite
in sede di progettazione esecutiva.
c)
dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d)
dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive
di dettaglio;
e)
dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti
in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f)
dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le
esigenza di cui all'art.15, comma 7;
g)
dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2.
Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio
di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori
in ogni loro elemento.
Art.
39 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
1.
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza
delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche
mediante utilizzo di programmi informatici.
2.
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e
il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni
in corso di esecuzione.
3.
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento
e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario
per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire
di determinarne il prezzo.
4.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità
di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a)
gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni)
in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio
in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro:
1)
per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:
i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni
e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati
delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo
di cantiere;
2)
per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore,
tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto
la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte
pezzi;
3)
per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali
atti a consentirne l'esecuzione.
b)
la relazione di calcolo contenente:
1)
l'indicazione delle norme di riferimento;
2)
la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3)
l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4)
le verifiche statiche.
7.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali
ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre
e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari
esecutivi di tutte le opere integrative.
8.
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a)
gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta
e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio,
in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b)
l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo;
c)
la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative
dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art.
40 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è
costituito dai seguenti documenti operativi:
a)
il manuale d'uso;
b)
il manuale di manutenzione;
c)
il programma di manutenzione;
3.
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti
del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale
contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente
di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile
i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire
di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che
non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a)
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b)
la rappresentazione grafica;
c)
la descrizione;
d)
le modalità di uso corretto.
5.
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a)
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b)
la rappresentazione grafica;
c)
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d)
il livello minimo delle prestazioni;
e)
le anomalie riscontrabili;
f)
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g)
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7.
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate,
al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a)
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione,
per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle
sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b)
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del
bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi
come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c)
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta
in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al
fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.
8.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a
cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento,
al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione
dei lavori.
9.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a)
progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 35.000.000 di EURO;
b)
progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di EURO;
c)
progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di EURO, e inferiore a 25.000.000 di EURO;
d)
progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di EURO, fatto salvo il potere di deroga
del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.16, comma 2,
della Legge.
Art.
41 - Piani di sicurezza e di coordinamento
1.
I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari
al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni
atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle
varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione
connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione
di fasi di lavorazioni.
2.
I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate
e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo,
la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata
delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia
del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera,
all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile
a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte
le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare
comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni
in esso contenute.
Art.
42 - Cronoprogramma
1.
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale,
nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi
da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore
unitamente all'offerta.
3.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art.
43 - Elenco dei prezzi unitari
1.
Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante
dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per
il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'art.34, integrati,
ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art.
44 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
1.
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori
redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni precisati all'art.43.
2.
Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'art.43.
3.
Nel quadro economico redatto secondo l'art.17 confluiscono:
a)
il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi
delle opere di cui all'art.15, comma 7;
b)
l'accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e
per eventuali lavori in economia;
c)
l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree
o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d)
tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art.17.
Art.
45 - Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare
riferimento a:
a)
termini di esecuzione e penali;
b programma
di esecuzione dei lavori;
c)
sospensioni o riprese dei lavori;
d)
oneri a carico dell'appaltatore;
e)
contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f)
liquidazione dei corrispettivi;
g)
controlli;
h)
specifiche modalità e termini di collaudo;
i)
modalità di soluzione delle controversie.
2.
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale,
che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del
singolo contratto.
3.
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione
delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a)
nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche
ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo;
b)
nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme
di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione
di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità
di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché
le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4.
Nel caso di interventi complessi di cui all'art.2, comma 1, lettera
h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione
e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione
dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze,
modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività
di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato
suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a)
critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b)
importante le strutture o loro parti nonché gli impianti
o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento
ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante
costo;
c)
comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi
precedenti;
5.
La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a)
nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b)
nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c)
nella valutazione delle non conformità.
6.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo
è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto
indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi
e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo
dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera
i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite,
di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.
7.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei
gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute
omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti
dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.25, comma 3, primo periodo
della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni
è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti
omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9.
Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni
per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto
a base d'asta.
10.
Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa
di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art.42 comma 1,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È
in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione
a determinate esigenze.
Sezione
V - Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri
e approvazione dei progetti
Art.
46 - Verifica del progetto preliminare
1.
Ai sensi dell'art.16, comma 6, della Legge i progetti preliminari
sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla
presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia,
alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2.
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione
progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo
di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3.
La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e
ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione
progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione
indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia
della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la
valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta
intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando
i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art.
47 - Validazione del progetto
1.
Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede
in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità
del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare
alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha
ad oggetto il progetto definitivo.
2.
La validazione riguarda fra l'altro:
a)
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione
delle rispettive responsabilità;
b)
la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c)
l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati
di tali indagini con le scelte progettuali;
d)
la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e)
l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti
e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f)
l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g)
la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
h)
l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i)
l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l)
l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m)
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché
la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art.
48 - Modalità delle verifiche e della validazione
1.
Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile
del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico
dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate
professionalità avvalendosi del supporto degli organismi
di controllo di cui all'art.30, comma 6, della Legge, individuati
secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche
sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2.
Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente
agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi
con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette
attività.
3.
Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui
al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli lavori.
Art.
49 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
1.
La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri
tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto.
La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo
che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste,
e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2.
Terminata la verifica di cui all'art.47 e svolta la conferenza di
servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione
del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3.
In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale
si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo
dell'art.7, comma 8, della Legge.
TITOLO
IV AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
50 - Ambito di applicazione
1.
Quando ricorre una delle situazioni previste dall'art.17, comma
4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui
all'art.17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli
altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare,
del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, (seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) secondo
le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni
del presente titolo.
2.
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data
di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale.
3.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
4.
prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle
vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali;
5.
prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste
dalle vigenti tariffe.
Art.
51 - Limiti alla partecipazione alle gare
1.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'art.50,
in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società
di professionisti o una società di ingegneria delle quali
il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo.
3.
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
4.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto
dall'art.18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni
territoriali.
5.
Ai sensi dell'art.17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso art.17, comma 1, lettera g) devono prevedere
la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro
dell'Unione Europea di residenza.
Art.
52 - Esclusione dalle gare (*)
1.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati
dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12
del DLgs 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato
dal DLgs 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti
di appalti pubblici di servizi.
2.
Costituiscono errore grave ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
c), del DLgs 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal DLgs 25
febbraio 2000, n.65 , gli errori o le omissioni di progettazioni
di cui all'art. 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato
un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto.
In tal caso l'esclusione non può essere disposta decorsi
18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento
dell'errore o dell'omissione di progettazione, ovvero decorsi 9
mesi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento
prevista all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista
non vi si è opposto nel termine di 30 giorni."
-----------------------
(*)Articolo
dapprima non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
e successivamente così sostituito dal DPR "Regolamento
recante modifiche al DPR 21 dicembre 1999 n. 554" approvato
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000 ed
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Art.
53 - Requisiti delle società di ingegneria
1.
Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo,
le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno
un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici della società e di collaborazione
e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle
progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta
dalla società, abilitato all'esercizio della professione
da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo
albo professionale, la società delega il compito di approvare
e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni
oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti
della stazione appaltante.
2.
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo
di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti
gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si
decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o
a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano
in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3.
Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali
e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma
riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze
e responsabilità. Se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'art.50, nell'organigramma
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi
costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni
loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità.
La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative
della società ai fini della partecipazione alle gare per
gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività
diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono
comunicate all'Autorità.
Art.
54 - Requisiti delle società professionali
1.
Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche
e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione
imposti dall'art.53.
Art.
55 - Commissioni giudicatrici
1.
La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso
di progettazione e per gli appalti di servizi è composta
da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella
materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente
della stazione appaltante.
2.
Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di
cui all'art.18, comma 2-bis, della Legge.
Art.
56 - Penali
1.
I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle
attività ad essa connesse precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3.
Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione
o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare
alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per
mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque
complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4.
Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Capo
II - Concorso di idee
Art.
57 - Modalità di espletamento
1.
Il concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo
la disciplina di cui all'art.80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi sia pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000
DSP, e all'art.80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo
è fissato nel controvalore in EURO di 130.000 DSP.
2.
Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'art.17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori
subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti
al relativo ordine professionale, secondo l'ordinamento nazionale
di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto
di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che
bandisce il concorso.
3.
Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più
idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono
essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza
e complessità del tema e non può essere inferiore
a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4.
La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi
dell'art.55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando
di gara.
5.
Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto
che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6.
L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici,
può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione
ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente
titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare
il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Art.
58 - Contenuto del bando
1.
Il bando per il concorso di idee contiene:
a)
nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b)
nominativo del responsabile del procedimento;
c)
descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d)
eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e)
modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f)
termine per la presentazione delle proposte;
g)
criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h)
importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i)
data di pubblicazione.
Capo
III - Concorsi di progettazione
Art.
59 - Modalità di espletamento
1.
L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto
da pubblicità secondo quanto previsto all'art.80, comma 2,
qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei
servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore
al controvalore in EURO di 200.000 DSP, e all'art.80, comma 3, qualora
inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore
in EURO di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte
progettuali non può essere inferiore a 90 giorni.
2.
Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto,
ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3.
Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto
preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso
di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
4.
L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato
in misura non superiore al 60% dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla
base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa
fra il 40 ed il 70% è stanziata per i concorrenti ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5.
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso,
se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere
affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione.
Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando.
6.
In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità
può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in
due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso
la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo
grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i
rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi
di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta
giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7.
Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e
il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
Art.
60 - Contenuto del bando
Il
bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'art.58, contiene l'indicazione:
a.
della procedura di aggiudicazione prescelta;
b.
del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo
quanto previsto dall'art.59, comma 6;
c.
descrizione del progetto;
d.
del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti
nel caso di licitazione privata;
e.
delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda
di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata;
f.
dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g.
del "peso" o del "punteggio" da attribuire,
con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza
relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è
scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h.
dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione
della commissione giudicatrice;
i.
del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare
determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l.
delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m.
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare
la documentazione di cui al comma 3.
2.
Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità
di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è
stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà
della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
3.
Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e
i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché
il documento preliminare alla progettazione di cui all'art.15, comma
5.
Art.
61 - Valutazione delle proposte progettuali
1.
La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso
di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei
metodi contenuti nell'allegato C.
Capo
IV - Affìdamento dei servizi di importo inferiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP.
Art.
62 - Disposizioni generali e modalità di determinazione del
corrispettivo
1.
I servizi di cui all'art.50 di importo inferiore a 40.000 EURO sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale;
l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità,
unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2.
I servizi di cui all'art.50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota
riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000
EURO e il controvalore in EURO di 200.000 DSP, sono affidati mediante
licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica
qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 EURO e il controvalore
in EURO di 130.000 DSP.
3.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione
è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di
prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali,
in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi
dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del
livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote
parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali
per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali
ivi previste ed eventualmente richieste.
4.
Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore
dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente
a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti
a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato,
al netto del ribasso percentuale offerto.
6.
Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
7.
Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante
richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per
ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
8.
Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da
fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara
le relative motivazioni.
9.
I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità
di cui all'art.80, comma 3.
10.
La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente
divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle
norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
Art.
63 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
1.
Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a)
il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail
della stazione appaltante;
b)
l'indicazione dei servizi di cui all'art.50 con la specificazione
delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c)
l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono
i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati,
nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d)
l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e
le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali
speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti
tariffe professionali;
e)
l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi
di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f)
il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g)
i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h)
il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i)
l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l)
il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m)
il massimale dell'assicurazione prevista dall'art.30, comma 5, della
Legge;
n)
il divieto previsto dall'art.17, comma 9, della Legge;
o)
l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali
il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'art.50, nel
decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi
devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale
stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p)
il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare
a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri
di cui all'allegato D.
q)
il nominativo del responsabile del procedimento.
2.
Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione,
resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale
il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a)
attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli
51 e 52;
b)
indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera
o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente
nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi
appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;
c)
fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché
con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione
delle prestazioni specialistiche.
3.
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione
dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto
dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria
assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri
fissati all'allegato D.
4.
La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito
di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il
servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite
dal bando di gara.
5.
La lettera di invito deve indicare:
a)
il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4,
che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
all'art.64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra
tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci,
nel caso di schede di formato A4;
b)
il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'art.64, comma 1, lett. b)
ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione;
tale numero è compreso tra 20 e 40;
c)
l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'art.64,
comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6.
Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera
di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data
di spedizione della lettera stessa.
7.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
8.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per
gli effetti dell'art.10, comma 1 quater della Legge, per quanto
compatibili.
Art.
64 - Modalità di svolgimento della gara
1.
L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a)
una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella
lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste
dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni
di cui agli articoli 51 e 52;
b)
una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1)
dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2)
dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
3)
dal curriculum dei professionisti di cui all'art.63, comma 2, lettera
c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c)
una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1)
ribasso percentuale da applicarsi:
a)
alla percentuale per rimborso spesa;
b)
alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui
all'art.63, comma 1, lettera d);
c)
agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art.63, comma
1, lettera e);
d)
alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2)
riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico.
2.
Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a)
professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva;
b)
caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno
il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c)
ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d)
riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento
al tempo
3.
I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal
bando di gara e possono variare:
·
per l'elemento a): da 20 a 40;
·
per l'elemento b): da 20 a 40;
·
per l'elemento c): da 10 a 30;
·
per l'elemento d): da 0 a 10.
4.
La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100. Le misure
dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza
relativa di ogni elemento di valutazione.
5.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente,
in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule
di cui all'allegato E.
6.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura
di verifica della congruità dell'offerta economicamente più
vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità
del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni
offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
CAPO
V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP
Art.
65 - Disposizioni generali
1.
I servizi di cui all'art.50, sono affidati mediante licitazione
privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art.62, commi
3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000
DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore
di 130.000 DSP.
2.
Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie
e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi
per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3.
In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati
che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione
da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la
presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4.
La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'art.17, comma 1, lettera g) della Legge che
i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art.66, comma 1, lettere
a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo;
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal
o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali
di possesso dei requisiti minimi.
Art.
66 - Requisiti di partecipazione
1.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a)
al fatturato globale per servizi di cui all'art.50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per
un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b)
all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all'art.50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori
da progettare;
c)
all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
di cui all'art.50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un
valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori
da progettare;
d)
al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3.
I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52.
Art.
67 - Licitazione privata
1.
I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'art.63,
comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'art.66,
commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità
di cui all'art.80, comma 2.
2.
Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque
e venti.
3.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione
appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4.
Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta
dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per
una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri
di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5.
La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica,
con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di
verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata
ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F)
6.
La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente
a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il
punteggio riportato.
Art.
68 - Lettera di invito
1.
La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla
data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il
termine per l'invio delle lettere di invito non può superare
i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2.
In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva
la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile
del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità,
la procedura è annullata e la documentazione viene restituita
ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3.
La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art.
69 - Pubblico incanto
59.
Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico
incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'art.63,
comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'art.66, commi 1
e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie
e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure
di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
Art.
70 - Verifiche
1.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti di cui all'art.66 ai sensi e per gli effetti dell'art.10,
comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
2.
La stazione appaltante può procedere altresì alla
verifica prevista dall'art.64, comma 6.
TITOLO
V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo
I - Appalti e concessioni
Sezione
prima: Disposizioni generali
Art.
71 - Disposizioni preliminari
1.
L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del
direttore dei lavori in merito:
a)
alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b)
alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c)
alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre
per l'esecuzione dei lavori.
2.
L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione
con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato
una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) della mano
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il
responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione
dei lavori.
4.
Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative
e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono
posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art.
72 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti
e opere speciali
1.
Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le
opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie
di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere
specializzate.
2.
Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati
da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare
l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3.
Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito
del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità.
4.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'art.73,
comma 3:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,
il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina
e di lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici,
di impianti antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Art.
73 - Condizione per la partecipazione alle gare
1.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali
che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria
dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere
o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata,
la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione
nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2.
Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera
o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale
o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti,
appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili.
3.
Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono
quelle di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 EURO.
Art.
74 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate
non eseguite direttamente
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto
salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni.
2.
Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti
ed opere speciali di cui all'art.72, comma 4, indicate nel bando
di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative
adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'art.13,
comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni
sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate
a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale
stessa.
Art.
75 - Cause di esclusione dalle gare
1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti:
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b)
nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c)
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui
innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di
condanna emesse successivamente all'entrata in vigore del presente
regolamento. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178
del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d)
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e)
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
lavori pubblici;
f)
che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g)
che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2.
I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza
delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e
h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario
giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni
prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3.
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma
2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato
innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un
notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla
in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli stati dell'Unione
Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne".
-----------------------
(*)Articolo
dapprima non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
e successivamente così sostituito dal DPR "Regolamento
recante modifiche al DPR 21 dicembre 1999 n. 554" approvato
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000 ed
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Sezione
II - Appalto di lavori pubblici
Art.
76 - Procedure di scelta del contraente
1.
L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata
sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2.
Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora
il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal
caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico
incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque
l'appalto all'esito della seconda procedura.
3.
Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che
lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o
alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione
di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni
è data comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni
delle Comunità Europee.
4.
Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato
o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda,
nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi
della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della
scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico
interesse o di tutela dell'impresa.
Art.
77 - Licitazione privata semplificata
1.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 EURO i soggetti elencati
all'art.2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco
dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata.
L'elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante
sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica
con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto
al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate
dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2.
L'invito a presentare offerte è inoltrato a 30 concorrenti
nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
per l'affidamento dei lavori.
3.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
4.
Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti
dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco,
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori cui si riferisce l'invito.
5.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6.
L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare
con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico
ai sensi dell'art.80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni
anno.
Art.
78 - Trattativa privata preceduta da gara informale
1.
La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla
legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte
dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza
e rotazione.
2.
Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente
invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di
raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
3.
La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione
di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4.
La procedura della gara informale può essere adottata dalla
stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria
per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere
inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art.
79 - Termini per le gare
1.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di
importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP,
il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può
essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia
o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono
comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine
di ricezione delle domande stesse.
2.
Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita
nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di
invito deve contenere:
a)
l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare
la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento
della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i
suddetti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono
essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
gli estremi del bando di gara;
d)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara.
3.
Le informazioni complementari sui capitolati doneri, sempre
che richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione
privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso
tale termine non può essere inferiore ad 80 giorni.
5.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte
devono essere adeguatamente aumentati.
6.
I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempreché
richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle
stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
7.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
8.
Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o
le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini
o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati
al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere
adeguatamente aumentati.
9.
Quando la comunicazione di preiformazione di cui all'art.80, comma
1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque,
non più di dodici mesi prima della data di invio del bando,
il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto
a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la
licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
10.
Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori
di importo inferiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP il
termine di ricezione delle domande di partecipazione non può
essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
11.
Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in EURO di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione
del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può
essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore
a ottanta giorni.
12.
I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni
dell'Unione Europea.
Art.
80 - Forme di pubblicità
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP,
contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea.
2.
Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in EURO
di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e
i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, dopo 12 giorni dall'invio all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono
i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione
e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data
di spedizione.
3.
Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore
al controvalore in EURO di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi
di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
4.
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di EURO,
gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale
della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per
estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare
diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5.
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000
EURO, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo
Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
6.
È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
7.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località
di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda
di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter
acquisire le informazioni necessarie.
8.
Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei
dati di cui all'art.29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della
Legge.
9.
Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono
quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita,
in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali
si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel
relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa,
la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici
a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e
che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali
tipici dei giornali quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato
il nome del responsabile del procedimento.
11.
Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli
appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli
allegati I, L, M, N, O.
12.
L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale
alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei
contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure
di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
Art.
81 - Procedure accelerate
1.
Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è
possibile l'osservanza dei termini di cui all'art.79, la stazione
appaltante può stabilire i termini seguenti:
a)
un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore
in EURO di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo
inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni
dalla data di spedizione dell'invito.
2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla
stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3.
Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili.
Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o
telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza
del termine indicato al comma 1, lettera a).
Art.
82 - Segretezza e sicurezza
1.
Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano
con provvedimento motivato, le opere di cui all'art.33 della Legge
da considerarsi "segrete" ai sensi del RD 11 luglio 1941,
n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili
con speciali misure di sicurezza".
2.
Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della
abilitazione di sicurezza.
3.
La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni
previste dall'art.78, commi 1, 2, e 3.
4.
L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea,
della quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice
entro i successivi 10 giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza;
la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5.
Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e
del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art.
83 - Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione
di beni immobili
1.
Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito,
in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore
delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede
l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare
per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto
a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2.
I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a)
il prezzo per l'acquisizione del bene;
b)
il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c)
il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei
lavori.
3.
Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione,
a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
4.
L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora
nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione
del bene.
5.
Qualora le offerte pervenute riguardano:
a)
esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello
stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b)
esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del
bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene
e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta;
c)
la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori
ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei
lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori
vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che
essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate.
In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore
offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione
dei lavori.
6.
Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura
di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla
base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7.
L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli
altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta
il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma
dell'art.828 del codice civile.
Sezione
III - Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art.
84 - Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici
1.
L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante
licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato
dall'art.91.
2.
Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'art.79, maggiorati
di 15 giorni e le forme di pubblicità di cui all'art.80.
Art.
85 - Bando di gara
1.
Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le
modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati
del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare,
indica:
a)
l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
b)
l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto
a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c)
l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d)
la percentuale, pari o superiore al 40% dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall'art.2, comma 4, della Legge;
e)
il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio
della gestione;
f)
la durata massima della concessione;
g)
il livello minimo della qualità di gestione del servizio,
nonché delle relative modalità;
h)
il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i)
eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel
contratto;
l)
la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire
la società di progetto prevista dall'art.37 quinquies della
Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà
per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali
varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti
dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
Art.
86 - Schema di contratto
1.
Lo schema di contratto di concessione indica:
a)
le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario
del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b)
l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi
richiesto;
c)
i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi
i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile
del procedimento;
d)
la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e)
il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalità e le condizioni fissate dall'art.2, comma
4, della Legge;
f)
le procedure di collaudo;
g)
le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
h)
le penali per le inadempienze del concessionario, nonché
le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa
dichiarazione;
i)
le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l)
i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che
il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi
prestati;
m)
l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni
necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione
del progetto;
n)
le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione
di canoni o prestazioni di natura diversa;
o)
le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p)
le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine
della concessione.
Art.
87 - Contenuti dell'offerta
1.
In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a)
il prezzo richiesto dal concorrente;
b)
il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c)
il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d)
il tempo di esecuzione dei lavori;
e)
la durata della concessione;
f)
il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il
livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative
modalità;
g)
le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2.
All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico
finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto
l'arco temporale prescelto.
Sezione
IV - Lavori in economia
Art.
88 - Tipologie di lavori eseguibili in economia
1.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a)
manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza
è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19
e 20 della Legge;
b)
manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
EURO;
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti;
f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
2.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati
al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3.
Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare
una previsione, ancorché sommaria.
4.
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti
per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli
per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati
sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
Capo
II - Criteri di aggiudicazione
Art.
89 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull'elenco prezzi
1.
Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene
con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato
il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2
e 3.
2.
Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in
EURO di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara,
individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore
a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni
di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi
concorrenti, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate
dai concorrenti ai sensi dell'art.21, comma 1 bis della Legge e
valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede
la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione
delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso
in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque
non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell'offerta.
3.
A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la
stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative
motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.
4.
Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in EURO
di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In
tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità
da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione
della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata.
Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è
ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta
e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
Art.
90 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari
1.
Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta
a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista
delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera
o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in
ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati
per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero
di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni
e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione
sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna
le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
2.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono
alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti,
la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna,
i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi
in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna
e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti
dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo
complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti,
è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente
al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3.
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo
indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun
foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che
non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4.
In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione
dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso
gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista
delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5.
Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti
i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero
a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta,
il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti
anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito
a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre
le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire
le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto
a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale
nonché negli altri documenti che è previsto facciano
parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari
che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena
di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto
che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli
19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione
dell'offerta previsti dall'art.79, comma 5, sono maggiorati della
metà.
6.
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica
le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale
e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato
in lettere ai sensi di quanto previsto all'art.89, commi 2 e 4.
7.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo,
i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti
in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco
dei prezzi unitari contrattuali.
8.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra
ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche.
Art.
91 - Offerta economicamente più vantaggiosa
1.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi"
da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'art.21,
comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono
essere indicati nel bando di gara.
2.
Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi"
in base ai quali è determinata la valutazione.
3.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando
tra i criteri e le formule di cui all'allegato B. Successivamente,
in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri
di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4.
La stazione appaltante può altresì procedere alla
verifica prevista all'art.64, comma 6.
Art.
92 - Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
1.
Nelle commissioni giudicatrici di cui all'art.21, comma 4, della
Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio,
ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle
stazioni appaltanti.
2.
Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone
un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali,
dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante.
Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi
richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari
a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
3.
L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso
e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine
può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano
ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità
di cui all'art.21, comma 5, della Legge.
5.
Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale nei confronti di uno o più
soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle
attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo
di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
TITOLO
VI SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art.
93 - Riunione di Imprese
1.
Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni
di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino
a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, detta capogruppo.
2.
In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa
privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo
di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3.
La violazione delle disposizioni di cui all'art.13, comma 5-bis
della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto.
4.
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione
al raggruppamento.
Art.
94 - Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
1.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà
di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dall'art.93 purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero
di recedere dall'appalto.
2.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora
si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo,
ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire.
Art.
95 - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
1.
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente
e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'art.10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure
minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
3.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'art.10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti
per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e
nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
4.
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono
associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo
dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute
da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
5.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa
capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese
mandanti.
7.
Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina
di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Art.
96 - Società tra imprese riunite
1.
Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra
loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del
titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione
unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità
di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese
riunite ai sensi della Legge.
3.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della
società nel registro delle imprese.
4.
Tutte le imprese riunite devono far parte della società,
la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori, la società può essere
costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5.
Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive
quote di partecipazione alla società stessa.
Art.
97 - Consorzi stabili di imprese
1.
I consorzi stabili di imprese di cui all'art.10, comma 1, lettera
c), e art.12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire
i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto,
ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi
nei confronti della stazione appaltante.
2.
I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
3.
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile
non pregiudica la contemporane qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime
deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio
stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti
partecipanti.
4.
Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione
del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese
consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si
applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti
temporanei di imprese.
5.
In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono
tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione
dei lavori.
Art.
98 - Requisiti del concessionario
1.
I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento
di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria
organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori
direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a)
fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al
10% dell'investimento previsto per l'intervento;
b)
capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento;
c)
svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento
previsto per l'intervento;
c)
svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il
2% dell'investimento previsto dall'intervento.
2.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma
1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque
compresa fra il doppio e il triplo.
3.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al
comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo,
dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art.95.
Art.
99 - Requisiti del promotore
1.
Possono presentare le proposte di cui all'art.37-bis della Legge,
oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività
finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di
gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità
e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi
di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2.
Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti,
nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria
soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti
nel comma 1.
3.
Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore
deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti,
i requisiti previsti dall'art.98.
TITOLO
VII GARANZIE
Art.
100 - Cauzione provvisoria
1.
La cauzione provvisoria prevista dall'art.30, comma 1, della Legge
può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale
o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore
delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita,
sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
2.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di
un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto
o della concessione.
Art.
101 - Cauzione definitiva
1.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
2.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno.
3.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
4.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art.
102 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione
a garanzia dei saldi
1.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti.
3.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse
è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo
provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art.
103 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi
1.
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art.30,
comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 EURO, ed un massimo di 5.000.000
di EURO.
3.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
4.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
5.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.
Art.
104 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
1.
Per i lavori di cui all'art.30, comma 4, della Legge, l'appaltatore
ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere
la previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità
e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con il limite
massimo di 14.000.000 di EURO.
2.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati
a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per danni cagionati a terzi,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata
di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di EURO.
3.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art.
105 - Polizza assicurativa del progettista
1.
Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di
copertura assicurativa, la polizza di cui all'art.30, comma 5, della
Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale
del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi.
2.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri
che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento
a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri
che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto
esente da errori ed omissioni.
3.
Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni,
affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento,
la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista
originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione
appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale
con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre
dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione
del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione
della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza
la sostituzione del soggetto affidatario.
5.
Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia
dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto
è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il
saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione
della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è
contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso
avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6.
L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta
di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta,
ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna
offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata.
Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la
somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7.
Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al
comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione
appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata
ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco
di cui all'art.151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata
non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della
stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.
Art.
106 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
1.
Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi
del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa
per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire
non può essere superiore al 10% del costo di costruzione
dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il
maggior costo per le varianti di cui all'art.25, comma 1, lettera
d), della Legge.
Art.
107 - Requisiti dei fideiussori
1.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del DLgs 1° settembre 1993, n. 385.
2.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
3.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo
di assicurazione.
4.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
Art.
108 - Garanzie di concorrenti riuniti
1.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art.13 della Legge,
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
solidale nel caso di cui all'art.13, comma 2, della Legge, e con
responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.13,
comma 3, della Legge.
TITOLO
VIII IL CONTRATTO
Art.
109 - Stipulazione ed approvazione del contratto
1.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione
privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione
di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di
cottimo fiduciario.
2.
Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione
del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data
di stipulazione.
3.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista,
non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa
può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, (seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)
sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al
"Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto.
In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta
alcun indennizzo.
4.
(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è
intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.
Art.
110 - Documenti facenti parte integrante del contratto
1.
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a)
il capitolato generale;
b)
il capitolato speciale;
c)
gli elaborati grafici progettuali;
d)
l'elenco dei prezzi unitari;
e)
i piani di sicurezza previsti dall'art.31 della Legge;
f)
il cronoprogramma.
2.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi
da quelli elencati al comma 1.
Art.
111 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
1.
Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,
fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a)
il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile
del procedimento concede proroghe;
b)
i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni
totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti
previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c)
le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione;
d)
i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e)
le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art.
112 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2.
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in
base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui
è stato stipulato il contratto.
3.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art.
113 - Anticipazione
1.
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell'art.1282 codice civile.
2.
L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
Art.
114 - Pagamenti in acconto
1.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in
acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate
stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei
lavori regolarmente eseguiti.
2.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei
lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato
speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna
rata.
3.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Art.
115 - Cessione del corrispettivo d'appalto
1.
Ai sensi dell'art.26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione
debitrice.
3.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace
ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario
entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4.
L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto
o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione
da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5.
In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.
Art.
116 - Ritardato pagamento
1.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai
termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti
gli interessi a norma dell'art.26, comma 1, della Legge.
2.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'art.28, comma
9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3.
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione
prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato
e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità
di apposite domande o riserve.
Art.
117 - Penali
1.
I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali
da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori
di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base
di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al
10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile
del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento
dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore
all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.119.
5.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Art.
118 - Risoluzione dei contratti per reati accertati
1.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione
di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cui all'art.3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento,
l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art.
119 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo
1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale
da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente
e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
4.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevimento della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita,
e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
6.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga,
la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto.
Art.
120 - Inadempimento di contratti per cottimo
1.
Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile
del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi
i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione
appaltante.
Art.
121 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
1.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso
di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa
della facoltà prevista dall'art.10, comma 1 ter, della Legge.
Art
122 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite.
2.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto
a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto
dei lavori eseguiti.
3.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal
direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento
del contratto.
5.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO
IX ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo
I - Direzione dei lavori
Art.
123 - Ufficio della direzione dei lavori
1.
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti,
prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione
e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere.
2.
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto
degli impegni contrattuali.
Art.
124 - Direttore dei lavori
1.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto
e al contratto.
2.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento
e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore
in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi così come previsto dall'art.3, comma 2, della legge
5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche di cui all'art.21 della predetta legge.
4.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed
i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonché:
a)
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da
parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b)
curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone
e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art.
125 - Direttori operativi
1.
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con
il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza
delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività
direttamente al direttore dei lavori.
2.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei
lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a)
verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b)
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c)
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d)
assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)
individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori
le adeguate azioni correttive;
f)
assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g)
esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti;
h)
controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte
dei direttore di cantiere;
i)
collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art.
126 - Ispettori di cantiere
1.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità
delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona
che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante
le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2.
Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
a)
la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b)
la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c)
il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d)
il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e)
l'assistenza alle prove di laboratorio;
f)
l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio
ed accettazione degli impianti;
g)
la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
Art.
127 - Sicurezza nei cantieri
1.
Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte
dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei
lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa,
le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un
direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio
delle relative funzioni.
2.
Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a)
l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
b)
l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c)
l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d)
il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e)
il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
f)
l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art.31, comma
1 bis della Legge.
Capo
II - Esecuzione dei lavori
Sezione
I: Disposizioni preliminari
Art.
128 - Ordini di servizio
1.
L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del
procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore.
L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte
dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che
lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio
non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2.
Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori
con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità
dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il
direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione
II - Consegna dei lavori
Art.
129 - Giorno e termine per la consegna
1.
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile
del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna
dei lavori.
2.
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire
non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non
oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto
quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta
per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque
giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito
a cura della stazione appaltante.
4.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene
conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.
5.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi,
sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore
è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell'art.121; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.
8.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché
di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal
capitolato generale.
9.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la metà del termine utile contrattuale.
10.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11.
Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici.
Art.
130 - Processo verbale di consegna
1.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a)
le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;
b)
le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore
per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno
uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni
tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c)
la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui
al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio
e la prosecuzione dei lavori.
2.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza
dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più
tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante
del processo verbale di consegna.
3.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art.129, comma 4,
il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione
al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta
stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato
dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore,
ove questa lo richieda.
6.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda,
ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree
o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori
per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti
gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7.
In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le
cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art.133.
Art.
131 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
1.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori
ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando
le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3.
Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale
di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art.165.
Art.
132 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
1.
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore
deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità
da corrispondersi.
2.
Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare
i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante
non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità
indicate all'art.129, comma 7.
Sezione
III - Esecuzione in senso stretto
Art.
133 - Sospensione e ripresa dei lavori
1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità,
ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dal capitolato generale.
3.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta
e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
5.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite
al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra,
le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore
dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento
nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore
dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8.
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei
lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede
a norma dell'art.165.
9.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il
responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art.
134 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può
essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.25
della Legge.
2.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino,
a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre
nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel
contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del
procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione
da inviare alla stazione appaltante.
4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nell'appalto.
5.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'art.25, comma 3, primo periodo
della Legge.
6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art.136.
7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che
a norma dell'art.25, comma 1, della Legge consentono di disporre
varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8.
Nel caso di cui all'art.25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità
alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori
e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.
Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni
di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione
o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'art.25, comma 1,
lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione
alla specificità del bene, o della prevedibilità o
meno del rinvenimento.
9.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri
casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del
procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento
della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'art.25,
comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al 5% dell'importo originario del contratto
ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per
imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla
stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi
sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto,
senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino
da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art.
135 - Diminuzione dei lavori
115.
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può
ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei
lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art.
136 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto
1.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente
da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali si valutano:
a)
desumendoli dal prezziario di cui all'art.34, comma 1;
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.
3.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilità dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'art.26, comma 4, della Legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati
e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
Art.
137 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
1.
Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile
del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile
del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3.
L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale
dei lavori.
Art.
138 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone,
o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita
relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose.
Art.
139 - Danni
1.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento,
a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a)
dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b)
delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c)
della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d)
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori;
e)
dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
Art.
140 - Appalto integrato
1.
Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del
contratto a norma dell'art.109, il responsabile del procedimento,
con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato
inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere
completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto
definitivo posto a base di gara.
2.
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità,
dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o
indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati
per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
3.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione
alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste
nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.25,
comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati
errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi
al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali
con le modalità previste dal capitolato generale e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art.136.
La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni
e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché
al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato
speciale allegato al progetto definitivo.
5.
Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine
fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono
i termini previsti dall'art.129, comma 2, per la consegna dei lavori.
Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è
effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla
consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il
contratto.
6.
Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo,
la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall'art.122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente
quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento
dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione
IV - subappalto
Art.
141 - Subappalto
1.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile
è stabilita nella misura del 30% dell'importo della categoria.
2.
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture
e di impianti e opere speciali di cui all'art.72, comma 4, lettere
c), d) ed l).
3.
L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata
la documentazione prevista dall'art.18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'art.18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento
della predetta istanza.
4.
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art.10,
comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma
3, numero 5 e al comma 6 dell'art.18 della legge 19 marzo 1990 n.
55.
5.
Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate
ai sensi dell'art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Capo
III - Lavori in economia
Art.
142 - Modo di esecuzione dei lavori
1.
I lavori in economia si possono eseguire:
a)
in amministrazione diretta;
b)
per cottimi.
2.
Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un
responsabile dei procedimento.
Art.
143 - Lavori in amministrazione diretta
1.
Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del
procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale
o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'art.88.
2.
Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia
i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 EURO.
Art.
144 - Cottimo
1.
Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento
dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione
appaltante, ai sensi dell'art.88 e di importo non superiore a 200.000
EURO.
2.
Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato
fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art.78; per i lavori di
importo inferiore a 20.000 EURO si può procedere ad affidamento
diretto.
3.
L'atto di cottimo deve indicare:
a)
l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b)
i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura
e l'importo di quelle a corpo;
c)
le condizioni di esecuzione;
d)
il termine di ultimazione dei lavori;
e)
le modalità di pagamento;
f)
le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.120.
4.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione
mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo
della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art.
145 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1.
Nel caso di lavori di cui all'art.88, comma 1, nell'ambito delle
somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi
nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
2.
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni
progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali
non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia,
questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza
specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando
le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art
146 - Lavori d'urgenza
1.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata
dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare
da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2.
Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento
o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso
con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura
della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art.
147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che
si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale di cui all'art.146, la immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di 200.000 EURO o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata
in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile
del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con
il metodo previsto all'art.136, comma 5.
4.
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
5.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non riporti l'approvazione del competente organo della stazione
appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla
parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art.
148 - Perizia suppletiva per maggiori spese
1.
Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta
si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta
una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza
di spesa.
2.
In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 EURO.
TITOLO
X ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.
149 - Accordo bonario
1.
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti
indicati dall'art.31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne
dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento,
trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata in merito.
2.
Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità
e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di
un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta
di soluzione bonaria.
3.
Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme
previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni
in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al
responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri
ritenuti necessari.
4.
Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata
dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del
procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale
di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di
ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo
fissato dalla Legge.
Art.
150 - Definizione delle controversie
1.
Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono
che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante
e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato
ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori
pubblici, ai sensi dell'art.32 della Legge. L'arbitrato ha natura
rituale.
2.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza
tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori
pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda
di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente
del Tribunale ai sensi dell'art.810, comma 2, del codice di procedura
civile.
3.
Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina
dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori
pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro,
con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo
camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4.
Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno
dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della
sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra
le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5.
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalità del deposito
da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti
gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio
si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale
di cui all'art.32, secondo comma, della Legge.
6.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è
versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata
secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale
e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art.
151 - Camera Arbitrale per i lavori pubblici
1.
La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la
tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli
arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione
ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'art.150.
(Seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte
dei conti)
2.
Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio
Arbitrale.
3.
Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti
dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire
l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità
sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è
retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina
nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa.
Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità
e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
4.
Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5.
Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)
magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello
Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera
Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b)
avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per
la nomina a consigliere di cassazione;
c)
tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed
iscritti ai relativi albi;
d)
professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6.
La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei
periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali;
sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti
in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7.
I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché
al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente
inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda
corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8.
L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti
ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi
due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza
all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro
di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non
possono espletare incarichi professionali in favore delle parti
dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9.
In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice
di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro
che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le
controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso
un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10.
Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte
di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio
Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto
del valore delle controversie e della complessità delle questioni,
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti)
11.
Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la
decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'art.4, comma 10
quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica all'unità previsionale di
base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine
del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12.
La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti
dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità
e all'Osservatorio.
TITOLO
XI CONTABILITÀ DEI LAVORI
Capo
I - Scopo e forma della contabilità
Art.
152 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
1.
Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti
destinazioni:
a)
lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b)
rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali, di cui all'art.17, comma 1,
lettera b) punto 11;
c)
allacciamenti ai pubblici servizi;
d)
maggiori lavori imprevisti;
e)
incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art.26, comma 4, della
Legge;
f)
acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g)
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h)
spese per attività di consulenza o di supporto;
i)
spese per commissioni giudicatrici;
l)
spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art.124,
comma 4;
m)
spese per collaudi;
n)
imposta sul valore aggiunto;
o)
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2.
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui
alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle
stazioni appaltanti.
Art.
153 - Lavori in economia contemplati nel contratto
1.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad
una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità
secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni
al lordo del ribasso d'asta.
Art.
154 - Lavori di manutenzione
1.
Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il
direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del
procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del
procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un
totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara
e comunque non superiore a 200.000 EURO.
2.
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
della stazione appaltante.
Art.
155 - Accertamento e registrazione dei lavori
1.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione;
sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in
altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici
a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento
e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per
le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di
opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché
dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori
si trovi sempre in grado:
a)
di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed
i certificati per il pagamento degli acconti;
b)
di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti
delle somme autorizzate;
di
promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.
4.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art.
156 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1.
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori
e delle somministrazioni in appalto sono:
a)
il giornale dei lavori;
b)
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c)
le liste settimanali;
d)
il registro di contabilità;
e)
il sommario del registro di contabilità;
f)
gli stati d'avanzamento dei lavori;
g)
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h)
il conto finale e la relativa relazione.
2.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli
stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal
direttore dei lavori.
3.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito
al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità,
il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati
dall'appaltatore.
4.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono
firmati dal responsabile del procedimento.
Art.
157 - Giornale dei lavori
1.
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di
operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché
quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2.
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti
relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi,
a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche
ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarità che possano essere utili.
3.
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni
e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore
dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento,
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione
di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale
dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito
all'ultima annotazione dell'assistente.
Art.
158 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1.
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a)
il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
b)
la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c)
le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente
delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti
lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d)
le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto,
oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti
saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali
sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata,
la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso
la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere
dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio
con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione
di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei
rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art.
159 - Annotazione dei lavori a corpo
1.
I lavori a corpo sono annotati su libretto delle misure, sul quale,
in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata
eseguita.
2.
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate
dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale
le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte
della documentazione contrattuale.
Art.
160 - Modalità della misurazione dei lavori
1.
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro,
da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque
sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori
deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure
con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli
può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito
dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni,
quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o
dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto
del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti
per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza.
Art.
161 - Lavori e somministrazioni su fatture
1.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte
del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture
così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate
all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.
Art.
162 - Note settimanali delle somministrazioni
1.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente
incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita
lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle
quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi
d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza
dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando
queste abbiano una certa importanza.
Art.
163 - Forma del registro di contabilità
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte
dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento
e dall'appaltatore.
2.
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.
Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei
lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro
sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché
le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la
sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3.
I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato.
Art.
164 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
1.
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni
fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o
nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione,
sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità,
segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto
nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il
prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito
le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e giustificate nel modo indicato dall'art.165 nonché
le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le
stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni
e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti
di firmare, si provvede a norma dell'art.165, comma 5.
Art.
165 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
1.
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2.
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.
3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
4.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità
per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5.
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine
di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare
le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.
6.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa
e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione
le partite provvisorie.
Art.
166 - Titoli speciali di spesa
1.
Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna
lista settimanale è riportato sul registro.
2.
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino
modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono
trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3.
La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
Art.
167 - Sommario del registro
1.
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2.
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale
a corpo.
3.
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi,
in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Art.
168 - Stato di avanzamento lavori
1.
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata
di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati
nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è
unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando
gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art.136.
2.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed
importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per
categoria, riepilogati nel sommario di cui all'art.167.
3.
Quando ricorrano le condizioni di cui all'art.161 e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto
la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure
ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
Art.
169 - Certificato per pagamento di rate
1.
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il
responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato
speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello
stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2.
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento
è annotato nel registro di contabilità.
Art.
170 - Contabilizzazione separate di lavori
1.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come
nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento,
la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata
attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una
gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla
stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art.
171 - Lavori annuali estesi a più esercizi
1.
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone
la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti
lavori fra loro distinti.
Art.
172 - Certificato di ultimazione dei lavori
1.
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione
in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per
il verbale di consegna.
2.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato
che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art.
173 - Conto finale dei lavori
1.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo
al responsabile del procedimento.
2.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro
è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente:
a)
i verbali di consegna dei lavori;
b)
gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave
di prestito concessi in uso all'impresa;
c)
le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d)
gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento
o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e)
gli ordini di servizio impartiti;
f)
la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione
delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari
intervenuti;
g)
i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di
ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h)
gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione
delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i)
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove;
l)
le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
m)
gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità);
n)
tutto ciò che può interessare la storia cronologica
della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.
Art.
174 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale
1.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento
invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
2.
L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro
di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario
di cui all'art.149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato,
o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate
nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato.
Art.
175 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1.
Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di
cui all'art.174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a)
contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi,
con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b)
registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c)
processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione
dei lavori;
d)
relazione del direttore coi documenti di cui all'art.173, comma
2;
e)
domande dell'appaltatore.
2.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore
per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art.149.
Capo
II - Contabilità dei lavori in economia
Art.
176 - Annotazione dei lavori ad economia
1.
L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore
dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a)
se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori
eseguiti ad appalto;
b)
se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte
per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza
possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.
2.
L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine
cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel
registro vengono annotate:
a)
le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare
le somministrazioni;
b)
le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine
in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e
fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento
si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato
per i lavori.
Art.
177 - Conti dei fornitori
1.
In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila
i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per
il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di
questi ultimi.
Art.
178 - Pagamenti
1.
Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle
liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone
il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi
creditori.
2.
Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a
chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle
occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori
è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito
ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che
le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il
pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione
è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle
partite liquidate.
Art.
179 - Giustificazione di minute spese
1.
Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art.
180 - Rendiconto mensile delle spese
1.
I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento
dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero
delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere
a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano
i pagamenti.
2.
Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette
al responsabile del procedimento entro i primi 2 giorni di ciascun
mese.
Art.
181 - Rendiconto finale delle spese
1.
Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto
è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore
dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per
qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro
stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del
procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti
ed i conti esposti nella relazione.
2.
Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se
sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne
sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati
in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
Art.
182 - Riassunto di rendiconti parziali
1.
Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più
sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale
riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo
III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art.
183 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri
e relativa bollatura
1.
I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'art.2219
cod. civ.
2.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati
e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le
disposizioni di cui all'art.158.
4.
Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli
uffici del registro ai sensi dell'art.2215 cod. civ.
Art.
184 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti,
sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente
e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art.
185 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
1.
La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi
lo rappresenta.
2.
Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati
di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti,
al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando
l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione
e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore
che ha assistito al rilevamento delle misure.
3.
La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure
riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle
misure prese.
Art.
186 - Firma dei soggetti incaricati
1.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo
le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume
la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni
che ha rilevato, notato o verificato.
2.
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune
verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni
documento contabile.
3.
Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone
la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO
XII - COLLAUDO DEI LAVORI
Capo
I - Disposizioni preliminari
Art.
187 - Oggetto del collaudo
1.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera
o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle
varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare
che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità
dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore,
sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva
in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente
regolamento.
3.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a)
quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'art.27,
comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b )
quando si tratti di opere e lavori di cui all'art.2, comma 1, lettera
i);
c)
nel caso di intervento affidato in concessione;
d)
nel caso di intervento affidato ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera
b), punto 1), della Legge;
e)
nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
f)
nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g)
nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art.
188 - Nomina del collaudatore
1.
Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di
collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo
a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata
alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità
ed al relativo importo.
2.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico
di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente
a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze
agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione
nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo
professionale.
3.
Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono
tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio
organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore
è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a)
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati
e procuratori dello Stato;
b)
a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori
dei lavori da collaudare;
c)
a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza
o direzione dei lavori da collaudare;
d)
a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5.
Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento,
il collaudo è affidato ad una commissione composta da 3 membri.
La commissione non può essere composta congiuntamente da
soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da
soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì
il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6.
Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è
affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i
requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti
in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso
alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7.
Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività
di controllo e vigilanza quella di cui all'art.16, comma 6 e all'art.30,
comma 6 della Legge.
8.
Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il
Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome
elenchi dei collaudatori.
9.
Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal
comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi
gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali.
Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite
commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna
di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti
alla consultazione anche telematica.
10.
Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli
elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi
di collaudo conferiti.
11.
Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il
professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso
dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare
e che abbiano conseguito la laurea:
a)
da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore
ad 5.000.000 di EURO, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b)
da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore
ad 1.000.000 di EURO.
12.
Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso
d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato
dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno
6 mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.
Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito
in 1 anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si
riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico
delle stazioni appaltanti.
13.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi
dei collaudatori devono essere predisposti entro 3 mesi dalla data
della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni
appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo
a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle
condizioni previste dal comma 12.
Art.
189 - Avviso ai creditori
1.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori
il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare
entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti
e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche
nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3.
Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun
titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art.
190 - Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1.
All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a)
la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di
variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b)
l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni
che fossero richieste dall'organo suddetto.
2.
Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile
del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a)
la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto
nonché delle eventuali varianti approvate;
b)
copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione
dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c)
copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
d)
verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione
e ripresa lavori;
rapporti
periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero
richiesti dall'organo di collaudo.
e)
verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni
di qualità.
3.
All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente
le eventuali variazioni al programma approvato.
4.
Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire
la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.
Art.
191 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
1.
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno
della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento
che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore
dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità
dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite
di collaudo.
2.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti
di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni,
anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3.
Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle
visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa
è posta a carico dell'appaltatore.
4.
Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo
hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere
riportata nel processo verbale.
5.
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite
di collaudo.
Capo
II - Visita e procedimento di collaudo
Art.
192 - Estensione delle verificazioni di collaudo
1.
Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori. (seguivano alcune parole non ammesse
al "Visto" della Corte dei conti)
2.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo
giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri
l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative,
il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore
ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione
da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità
dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti,
il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite
di collaudo:
a)
durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni
ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo
finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b)
nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma;
3.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e
delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo
di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine
non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante
la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità
dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale
inadempienza.
4.
La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in
corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga
e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
Art.
193 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
1.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
2.
Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire
le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche.
3.
Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi,
il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo
la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Art.
194 - Processo verbale di visita
1.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a)
la località e la provincia;
b)
il titolo dell'opera o del lavoro;
c)
l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d)
la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi
delle rispettive loro approvazioni;
e)
l'importo delle somme autorizzate;
f)
le generalità dell'appaltatore;
g)
le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
h)
il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
i)
la data e l'importo del conto finale;
l)
la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità
del collaudatore o dei collaudatori;
m)
i giorni della visita di collaudo;
n)
le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo
di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero
e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto
o chiaramente individuati a verbale.
3.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite
con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali,
da trasmettere al responsabile del procedimento entro 30 giorni
successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento
dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che
ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore
e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva
competenza.
4.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore,
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile
del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È
inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è
invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni
lavori.
5.
Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore
di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo
ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione
degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali
circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Art.
195 - Relazioni
1.
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta
i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i
dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili
e formula le proprie considerazioni
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