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DECRETO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 APRILE 2000, N.145
REGOLAMENTO RECANTE IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO
1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito
il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata
con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta
il
seguente regolamento
Art.
1. Contenuto del capitolato generale
1.
Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato,
contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2.
Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate
nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle
eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale,
ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3.
Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento
di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Art.
2. Domicilio dell'appaltatore
1.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri,
deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
2.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal
direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto
ai sensi del comma 1.
Art.
3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
1.
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a)
il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalità , secondo le norme che regolano la contabilità
della stazione appaltante;
b)
la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.
2.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate
a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata
alla stazione appaltante.
3.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.
4.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante
per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art.
4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità
tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
3.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere
il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò
spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art.
5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1.
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò
a carico dell'appaltatore:
a)
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b)
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c)
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d)
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi
e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del
direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
e)
le spese per le vie di accesso al cantiere;
f)
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere
a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g)
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento
di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali;
h)
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
i)
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
n. 626/1994, e successive modificazioni.
2.
L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che
siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere
impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti
i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati
dall'appaltatore.
Art.
6.Disciplina e buon ordine dei cantieri
1.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore
ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi
dell'articolo 4.
4.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
5.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.
Art.
7. Tutela dei lavoratori
1.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento,
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette
di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti
che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio,
ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
Art.
8. Spese di contratto, di registro ed accessorie
1.
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore
provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento
delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento
delle maggiori imposte.
3.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti
minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante
rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.
Art.
9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata
consegna dei lavori
1.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore
dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile
a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo
129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento,
nonchè delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo
fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000
milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel
caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto
al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato
nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento
la proprietà del progetto è acquisita in capo alla
stazione appaltante.
2.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori.
3.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma
1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento
degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata
a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo
165 del regolamento.
Art.
10. Variazione al progetto appaltato
1.
Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione
ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva
dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore
di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ,
fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi
o indennizzi per i lavori medesimi.
2.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge,
la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire
i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma
6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3.
Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite
il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore
che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a
quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore
le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto
è formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti
già intervenute, nonchè dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo
149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di
variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d)
della legge.
5.
Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,
rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano
da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera
d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso
per la parte eccedente.
6.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali
alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni
comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni
comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni
del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole
la variazione della quantità del singolo gruppo che supera
il quinto della corrispondente quantità originaria e solo
per la parte che supera tale limite.
7.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata
in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante,
salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva
per l'ulteriore richiesta.
8.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore,
e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili
all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto
dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti
dalla stazione appaltante.
Art.
11. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1.
Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,
l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre
al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.
2.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, nonchè singoli elementi tecnologici
o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori
e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità
delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche
di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3.
La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, è
presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette
al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il
responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni,
sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito
atto aggiuntivo.
4.
Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate
in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione
dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai
sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la
stazione appaltante e l'appaltatore.
Art.
12. Diminuzione dei lavori
1.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della
legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione
dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato
speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto,
come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che
nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve
essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art.
13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile
del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.
2.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore,
il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste
e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art.
14. Danni
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
2.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
ai sensi del titolo VII del regolamento.
Art.
15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni
del capitolato speciale ed essere della migliore qualità
: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del
direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi
dell'articolo 138 del regolamento.
2.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva
solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
4.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e
i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia
impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità
è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
6.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o
convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali
o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza
o nella qualità , ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.
7.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto,
sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione
di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre
ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato
speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità
dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.
Art.
16. Provvista dei materiali
1.
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore
è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, nè all'incremento
dei prezzi pattuiti.
2.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee
e ripristino dei luoghi.
3.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare
di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità , ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per
le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art.
17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
in contratto
1.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza
dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza
in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli
articoli 136 e 137 del regolamento
3.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli
atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso
si applica l'articolo 16, comma 2.
Art.
18. Difetti di costruzione
1.
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni
che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.
2.
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la
decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio
a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di
costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo
o compenso.
Art.
19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel
corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa,
o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore
stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun
diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in
capo alla stazione appaltante.
Art.
20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore,
questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.
2.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite
di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature
di cantiere e di mezzi d'opera.
3.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali
esso è tenuto a rispondere.
4.
L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento
dei fatti.
5.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o
di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti
di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare
la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova,
ad eccezione di quella testimoniale.
Art.
21. Tempo per la ultimazione dei lavori
1.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli
atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130
del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119
del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo
di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45,
comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori.
Art.
22. Penali
1.
Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la
penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto
e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2.
Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di
varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto
articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza
comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente
stabilito.
3.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o
parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca
che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art.
23. Premio di accelerazione
1.
In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore
sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale
o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art.
24. Sospensione e ripresa dei lavori
1.
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano
le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime
due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2.
La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla
redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato
alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre
al progetto.
3.
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchè
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4.
Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il
responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute
meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che
lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione,
o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità ; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti.
5.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata
nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina
altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art.
25. Sospensione illegittima
1.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24
sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad
ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante
da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo
i seguenti criteri:
a)
detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali
infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà
della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera
c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b)
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi
moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c)
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte
sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d)
la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse
alla sospensione dei lavori.
Art.
26. Proroghe
1.
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne
la proroga.
2.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del
tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.
Art.
27. Durata giornaliera dei lavori
1.
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione
al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare
l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non
ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro,
se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento
ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art.
28. Valutazione dei lavori in corso d'opera
1.
Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione
e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui
valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati
speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera,
e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della
messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo
stesso.
2.
Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi
a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono
a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art.
29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare
i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base
al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.
2.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel
caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.
3.
I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art.
30. Interessi per ritardato pagamento
1.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia
emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per
causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute,
fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo
nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro
il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo
nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e
fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine
stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante,
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi
i sessanta giorni dal termine stesso.
4.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è
fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai
sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art.
31. Forma e contenuto delle riserve
1.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono abbandonate.
3.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la
precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore
ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del
regolamento.
4.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.
Art.
32. Definizione delle riserve al termine dei lavori
1.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore
o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura
di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono
esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni
dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo
204 del regolamento.
2.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della
legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo
o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque
definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.
La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi
novanta giorni.
3.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione
appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla
accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In
caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4.
Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese
già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono
essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve stesse.
Art.
33. Tempo del giudizio
1.
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio
ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine
di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento,
o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32
del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli
stessi commi 1 e 2.
2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia
ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile
nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima
che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
32.
3.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande
di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario,
queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Art.
34. Controversie
1.
Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice
di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato.
2.
Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti
dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è
fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni
del presente articolo.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da
un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per
i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento.
Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art.
35. Proprietà degli oggetti trovati
1.
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini
di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza,
la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei
lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità
ed il diligente recupero.
2.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti,
nè può rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.
Art.
36. Proprietà dei materiali di demolizione
1.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel
luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali
all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei
prezzi.
Art.
37. Collaudo
1.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità
eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso,
determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate
ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo
101 del regolamento.
2.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono
ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale
della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'impresa.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
19 aprile 2000
Il
Ministro: Bordon
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro
n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
al titolo:
- Per
il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche, vedasi in nota all'art. 1.
Note
alle premesse:
- Per
il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche, vedi in nota all'art. 1.
- Il
testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), e' il seguente:
"3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Note
all'art. 1:
- Il
testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro
in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art.
3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare
del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo e secondo
le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici
con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali,
anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica,
nonche' alle procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il
Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento,
di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume
come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione
dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali
di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia
di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche'
delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura
di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni
ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di
disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche
ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,
dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato
generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o
piu' capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato,
definisce in particolare:
a)
le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo
fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c)
le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di
cui all'art. 7;
d)
i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche'
le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
dei programmi di cui all'art. 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h)
gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art.
17, comma 7;
i)
(abrogata);
l)
specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1o giugno 1939, n.
1089,
e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge;
m)
le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici
di cui all'art. 21;
n)
(abrogata);
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art.
25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative;
q)
le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima
del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di
altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali
e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita'
del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e'
obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni
di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art.
29;
t)
le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art.
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie
di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia
in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma
1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato
di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal
Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione
e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle
attivita' del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle
esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore
del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7-ter.
Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,
il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.
Note
all'art. 5:
- Il
testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
"Norme generali per la prevenzione degli infortuni in attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
supplemento ordinario.
Note
all'art. 9:
- Il
testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni", e' il seguente:
"8.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore puo' chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche' di quelle
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore
ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9.
La facolta' della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non puo' esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la meta' del termine utile contrattuale".
- Il
testo dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore).
- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2.
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base
alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato
stipulato il contratto.
3.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione".
- Il
testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita').
- 1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2.
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e' invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.
3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita'
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
4.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilita'
per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5.
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine
di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare
le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.
6.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa
e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando
in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie".
Note
all'art. 10:
- Il
testo dell'art. 134 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). - 1. Nessuna
variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta
dall'appaltatore se non e' disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni
e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.
2.
Il mancato rispetto di tale disposizione non da' titolo al pagamento
dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a
carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3.
Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre
nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel
contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del
procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione
da inviare alla stazione appaltante.
4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purche' non mutino sostanzialmente la natura dei
lavori compresi nell'appalto.
5.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo
della legge.
6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136.
7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che
a norma dell'art. 25, comma 1, della legge consentono di disporre
varianti in corso d'opera e' demandato al responsabile del procedimento,
che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8.
Nel caso di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita'
alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita'
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori
e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.
Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni
di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione
o di altra autorita', il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma
1, lettera b-bis) della legge la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento
in relazione alla specificita' del bene, o della prevedibilita'
o meno del rinvenimento.
9.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella prevista
nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le
perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento
della loro non prevedibilita', le variazioni di cui all'art. 25,
comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario
del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento
per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla
stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi
sono altresi' responsabili delle conseguenze derivate dall'aver
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto,
senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino
da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali".
- Il
testo del comma 1 dell'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
"1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita'
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c)
nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento
ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista".
- Il
testo dell'art. 136 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto). - 1. Quando sia necessario eseguire una specie di
lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti
dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a)
desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta nuovi prezzi.
3.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita' dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e
approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati".
- Il
testo dell'art. 31-bis della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e' il seguente:
"Art.
31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). - 1. Per
i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma
2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve
di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto
dall'affidatario.
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda
di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito.
A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della
causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione
del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per
la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro
sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti
fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di
lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge".
- Il
testo dell'art. 149 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e' il seguente:
"Art.
149 (Accordo bonario). - 1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore
abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo
superi i limiti indicati dall'art. 31-bis della legge, il direttore
dei lavori ne da' immediata comunicazione al responsabile del procedimento,
trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la propria relazione
riservata in merito.
2.
Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita' e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di
un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta
di soluzione bonaria.
3.
Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme
previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni
in merito alla proposta e ne da' sollecita comunicazione al responsabile
del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione
appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4.
Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata
dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del
procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale
di accordo bonario.
La
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino
a quel momento insorta.
5.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia' precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo
fissato dalla legge".
- Per
il testo della lettera d), comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modiche, si veda la nota all'art. 12.
Nota
all'art. 11:
- Per
il testo del secondo periodo, terzo comma dell'art. 25 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche, si veda la nota
all'art. 12.
Nota
all'art. 12:
- Il
testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"Art.
25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita'
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c)
nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento
ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori
o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare
il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da'
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".
Nota
all'art. 14:
- Il
Titolo VI del citato decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, reca la dicitura GARANZIE (articoli da 100
a 108).
Nota
all'art. 15:
- Il
testo dell'art. 138 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
138 (Sinistri alle persone e danni alle proprieta'). - 1. Qualora
nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione
da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando
il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose".
Nota
all'art. 17:
- Il
testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono i seguenti:
"Art.
136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto). - 1. Quando sia necessario eseguire una specie di
lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti
dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a)
desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta nuovi prezzi.
3.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita' dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e
approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati".
"Art.
137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore).
- 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile
del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile
del procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilita' in occasione della sottoscrizione.
2.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso copia del verbale e' comunicata all'appaltatore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3.
L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale
dei lavori".
Note
all'art. 21:
- Il
testo dell'art. 130 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
130 (Processo verbale di consegna). - 1. Il processo verbale di
consegna contiene i seguenti elementi:
a)
le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;
b)
le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore
per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno
uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni
tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c)
la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e'
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui
al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio
e la prosecuzione dei lavori.
2.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza
dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in piu' tempi
ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.
3.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art. 129, comma 4,
il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione
al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta
stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4.
Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine
utile per il compimento dei lavori.
5.
Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore,
ove questa lo richieda.
6.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in piu' volte con successivi verbali di consegna parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda,
ovvero si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o degli
immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per
le sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti
di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7.
In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le
cause di indisponibilita' si applica la disciplina dell'articolo
133".
- Il
testo dell'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita'
e grave ritardo). - 1.
Quando
il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale
da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente
e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
4.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma,
il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere
i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza
di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga,
la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto".
- Il
testo del comma 10 dell'art. 45 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"10.
Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa
di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in
facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione
a determinate esigenze".
Nota
all'art. 22:
- Il
testo dell'art. 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
117 (Penali). - 1. I capitolati speciali di appalto e i contratti
precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita'
ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
3.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori
di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base
di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al
10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile
del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento
dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore
all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.
5.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini
di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi".
Note
all'art. 24:
- Il
testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita'
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna".
- Per
il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma 1 dell'art. 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi
la nota all'art. 12.
- Il
testo del comma 2, dell'art. 133 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento
puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal
capitolato generale".
- Il
testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"7.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale".
Note
all'art. 25:
- Il
testo dell'art. 1382 del codice civile e' il seguente:
"Art.
1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si
conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento,
uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto
di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e'
stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223).
La
penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno".
- Il
testo della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a)
e b) (omissis);
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 ed
il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori,
per spese generali".
- Il
testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove".
- Il
testo della lettera d), comma 2, dell'art. 34 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, e' il
seguente:
"2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
da
a) a c) (omissis);
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore".
- Il
testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"5.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite
al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra,
le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori".
Note
all'art. 29:
- Il
testo dell'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
168 (Stato di avanzamento lavori). - 1. Quando, in relazione alle
modalita' specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve
effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni
e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi
dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione
ai sensi dell'art. 136.
2.
Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita'
ma puo' essere redatto anche utilizzando quantita' ed importi progressivi
per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
nel sommario di cui all'art. 167.
3.
Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 161 e sempre che
i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure, lo stato d'avanzamento puo' essere redatto, sotto la responsabilita'
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori.
Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione".
- Il
testo del comma 9 dell'art. 28 della citata legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
"9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile".
Nota
all'art. 30:
- Il
testo del secondo comma dell'art. 1224 del codice civile e' il seguente:
"Al
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore
risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura
degli interessi moratori".
Nota
all'art. 31:
- Il
testo del comma 3 dell'art. 165 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita'
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda".
Note
all'art. 32:
- Per
il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche vedi la nota all'art. 10.
- Il
testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). - 1. Condotte a termine
le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo
di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti
ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a)
il processo verbale di visita;
b)
le proprie relazioni;
c)
il certificato di collaudo;
d)
il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni
ordinate dall'organo di collaudo;
e)
la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo.
2.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento
tutti i documenti acquisiti.
3.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo
di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare
o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera
entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore".
- Il
testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"Art.
28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi'
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le
modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato
di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione.
2.
Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi
a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato
di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza
di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita'
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei
materiali.
7.
E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi;
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art.
27, comma 2, lettere b) e c);
b)
in caso di opere di particolare complessita';
c)
in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d)
in altri casi individuati nel regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
10.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.
Nota
all'art. 33:
- Il
testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente.
"3.
Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme
previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni
in merito alla proposta e ne da' sollecita comunicazione al responsabile
del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione
appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari".
Note
all'art. 34:
- Il
testo dell'art. 20 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art.
20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
- Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente
il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
dedotta in giudizio".
- Il
testo dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
150 (Definizione delle controversie). - 1. Nel caso in cui gli atti
contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie
insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise
da arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio istituito presso
la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32
della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza
tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori
pubblici; se la parte nei cui confronti e' diretta la domanda di
arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente
del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura
civile.
3.
Ad iniziativa della parte piu' diligente, gli atti di nomina dei
due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici
affinche' essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni
di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4.
Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno
dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici. Se non vi e' alcuna indicazione della sede
del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti,
questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale
per i lavori pubblici.
5.
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi
in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti
necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge
secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'art.
32, secondo comma, della legge.
6.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e'
versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata
secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale
e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
- Il
testo dell'art. 32 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e' il seguente:
"Art.
32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma
1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e' demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per
i lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui all'art.
4 della presente legge.
Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del
giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura
civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3.
Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di
cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita'
di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina
i criteri cui la Camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico
di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo principi
di trasparenza, imparzialita' e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia'
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti
ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata.
Note
all'art. 37:
- Il
testo del comma 2 dell'art. 30 della citata legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
"2.
L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria
e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio".
- Il
testo dell'art. 101 del citato decreto del Presidente della Reppublica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
101 (Cauzione definitiva). - 1. La cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
2.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche'
a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita' del maggior danno.
3.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
4.
La stazione appaltante puo' richiedere all'appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore".
- Il
testo dell'art. 193 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
"Art.
193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo). - 1.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
2.
Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire
le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche.
3.
Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi,
il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo
la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
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