MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Circolare 20 luglio 1989, n. 1603/U.L.(1)

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Autorizzazioni a laboratori per prove sui materiali.

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
Ai laboratori ufficiali
Al Magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Ai provveditori alle opere pubbliche

e, p.c.:

Al Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto


A. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 questo Ministero ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, a laboratori diversi da quelli ufficiali, autorizzazioni ad eseguire prove sui materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attività dei laboratori autorizzati, ai fini della legge suddetta, è servizio di pubblica utilità.
Detta facoltà è stata in passato esercitata sulla base di successive regolamentazioni il cui corpus si è man mano formato sulla base di proposte del Servizio tecnico centrale di questo Ministero e di indirizzi e pareri della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui avviso è obbligatorio ai sensi del citato art. 20 della stessa legge n. 1086/71.
Particolari esigenze volte ad assicurare che la funzione di pubblica utilità riconosciuta ai laboratori in questione sia garantita da validi presupposti, hanno indotto questa amministrazione a formulare, sulla base di uno studio del Servizio tecnico centrale, del parere espresso dalla citata sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché del parere reso dell'ufficio studi e legislazione di questo Ministero, un'aggiornata regolamentazione tecnico-amministrativa che forma oggetto della presente circolare ed è di seguito portata a conoscenza degli interessati del settore.
Va poi avvertito che, nonostante l'impropria dizione dell'art. 20 della legge n. 1086/71 che parla di autorizzazioni, gli atti con cui si consente a privati di effettuare prove materiali rilasciando certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione, sono da qualificare in realtà come concessioni di pubblico servizio (e in tal senso è esplicito lo stesso art. 20, allorché definisce "servizio di pubblica utilità" l'attività svolta dai soggetti in questione). Invero, tali provvedimenti non rimuovono un ostacolo legale all'esercizio di un diritto preesistente ma, al contrario, conferiscono ex novo ai privati il diritto di esercitare un'attività di certificazione che, altrimenti, sarebbe inderogabilmente riservata all'ente pubblico.

B. Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71, da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale - Piazzale di Porta Pia, 2 - 00198 Roma, debbono sempre riferirsi a strutture operative con esperienza almeno biennale nell'ambito dei controlli delle opere oggetto della citata legge, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta in campi affini.
Si precisa che, in considerazione del fatto che le autorizzazioni in oggetto riguardano un servizio di pubblica utilità, l'amministrazione, oltre all'accertamento circa la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico ed amministrativo di cui alla regolamentazione che segue, si riserva ogni azione di controllo e di regolazione sotto il profilo quantitativo-ubicazionale.

C. In relazione a quanto innanzi precisato, dovrà essere formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la seguente documentazione:
1) domanda di bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda dovrà specificarsi:
a) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);
b) ubicazione della sede del laboratorio con specifico riferimento all'ambito territoriale pertinente e con indicazione di ogni elemento utile atto, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto il profilo della collocazione;
c) periodo di attività precedente;
2) documentazione relativa alla proprietà ed alla gestione del laboratorio:
a) per enti pubblici: «dichiarazione di compatibilità» resa dal direttore e dagli sperimentatori del laboratorio;
b) per società di capitali e miste:
atto costitutivo e successive eventuali variazioni;
statuto e successive eventuali variazioni;
estratto notarile dei libro dei soci; certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;
«dichiarazione di compatibilità» per i soci ed il direttore;
c) per società di persone: tutto quanto sopra, tranne l'estratto dei libro dei soci;
d) per ditte individuali:
certificati penali del titolare e del direttore;
«dichiarazione di compatibilità».
Si chiarisce che per «dichiarazione di compatibilità», da rilasciare dai soggetti sopra indicati, deve intendersi una dichiarazione resa a mezzo di atto notorio nella qualità ove si attesti che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità tra l'attività esplicata nel laboratorio ai sensi della legge n. 1086/71 e altre eventuali attività svolte dai soggetti stessi;
3) elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali e del numero di matricola;
4) atto notorio con il quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà anche se con riservato dominio;
5) elenco del personale addetto con indicate, per ognuno, le funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonché il preciso rapporto esistente con lo stesso;
6) documentazione circa la qualificazione del direttore e dello sperimentatore;
7) relazione documentata dell'attività svolta nel biennio precedente. La relazione dovrà elencare i tipi più significativi di prove effettuate nel suddetto biennio, indicandone approssimativamente il numero per ogni anno nonché i principali committenti;
8) pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'indicazione dei macchinari ed attrezzature;
9) copia autenticata dell'atto di proprietà dei locali adibiti a laboratorio ovvero del contratto d'affitto;
10) attestati dell'idoneità dei locali e degli impianti per i requisiti prescritti ai sensi della vigente legislazione;
11) descrizione dettagliata dell'iter amministrativo interno per il rilascio delle certificazioni;
12) stampati adottati per le diverse tipologie di certificazione;
13) tariffario delle prestazioni con indicata la sua validità nel tempo e le eventuali agevolazioni praticate;
14) calendario impegnativo dei giorni di apertura del laboratorio;
15) dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle seguenti regole di comportamento:
a) chiedere - producendo la necessaria documentazione - il preventivo nullaosta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione;
b) conservare per dieci giorni i campioni identificabili sottoposti a prova;
c) comunicare le variazioni dei prezziario quindici giorni prima della loro entrata in vigore;
d) non istituire centri di raccolta che possano creare comunque turbativa all'attività di altri laboratori autorizzati, né centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata.
A chiarimento del punto 3) precedente i macchinari ritenuti indispensabili sono i seguenti:

3-a) prove su calcestruzzi e laterizi:

pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 300 tonn.;
spianatrice per rettifica meccanica dei provini, a mole abrasive o a corona diamantata;
camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;
vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;
stufa per l'essiccazione degli inerti;
serie unificata di stacci e crivelli;
setacciatore meccanico ed elettromagnetico;
betoniera da laboratorio;
bilance per cubetti, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;
serie di casseforme per cubetti;
tavolo vibrante per casseforme;
pressa per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;
celle di taratura delle presse;
carotatrice per calcestruzzi;

3-b) prove sugli acciai:

macchina universale con portata non inferiore a 60 tonn., completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi «sforzi-deformazioni»;
attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato;
pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;
cella di taratura della pressa universale;
dispositivo segna-provette;
calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni dei campioni;
tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri.

A chiarimento dei punti 5) e 6) precedenti si puntualizza che la funzionalità di un laboratorio è strettamente legata ad un minimo di personale qualificato operante nel laboratorio stesso; minimo che è individuato nel direttore, avente qualifica di ingegnere o architetto, nello sperimentatore, preferibilmente diplomato, e in un addetto di segreteria.
Circa la qualificazione del direttore la documentazione dovrà riferirsi a periodi di attività presso laboratori chiarendo se l'attività si riferisce o meno a prove sui materiali di cui alla legge n. 1086/71.
La qualificazione dello sperimentatore sarà appurata sia attraverso esame dei titoli posseduti (studio e attività svolta nel campo delle prove di laboratorio), sia in sede di sopralluogo.
In merito ai locali adibiti a sede di laboratorio - punto 8) precedente - si specifica che, in rapporto alla dotazione minima di macchinario sopra specificato, questi devono avere una superficie utile non inferiore a circa 150 mq e consentire una buona funzionalità del laboratorio stesso.
Circa poi l'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione - punto 11) precedente - questo deve consistere essenzialmente nella redazione del verbale di accettazione, nella tenuta del registro di carico e scarico e nell'archiviazione.
Al riguardo si precisa:
verbale di accettazione: sarà costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie dei verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima verrà consegnata al committente, la seconda (foglio di lavoro) all'operatore che trascriva i risultati delle prove, la terza quale riscontro;
registro: prenumerato e bollato in parallelo al verbale di accettazione, conterrà gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla certificazione e fatturazione;
archivio: per ogni richiesta, sarà archiviata la copia dei verbale di accettazione (foglio di lavoro); copia della certificazione, copia della fattura, estremi della spedizione della certificazione e della fattura.

D. L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni innanzi elencate, da documentare nell'istanza a cura del richiedente, costituirà attività istruttoria propria del Servizio tecnico centrale, che opererà tutti i controlli del caso anche attraverso sopralluoghi e trasmetterà poi le istanze per il prescritto parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con riferimento al criterio ubicazionale sarà tenuto conto della situazione locale ad evitare sovraffollamenti che potrebbero provocare concorrenzialità anomale.
Anche per la concessione dei rinnovi di autorizzazione il Servizio tecnico centrale opererà in fase istruttoria i controlli necessari.

E.La presente circolare sostituisce quella n. 29233 in data 29 ottobre 1987.

Il Ministro: FERRI

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1989, Serie generale n. 220.

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