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MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 16 dicembre 1999, n. 349/STC
Decreto
del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art.
8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi
certificati ufficiali.
Ai
laboratori ufficiali
Al magistrato alle acque
Al magistrato per il Po
Ai provveditori alle OO.PP.
e,
per conoscenza:
Al
Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero della giustizia - Gabinetto
Il
decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993
di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
al comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di certificazione,
ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che Restano
ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio
superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, ha prescritto che L'autorizzazione
prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce.
Per
il settore delle prove geotecniche l'attività di esecuzione
di prove in sito e/o in laboratorio è stata finora svolta
al di fuori di qualsiasi controllo, da parte di questo Ministero
o di altri organismi dello Stato, che potesse garantire una sufficiente
affidabilità ai risultati forniti.
Il
progresso delle conoscenze maturate sia in ambito scientifico nazionale
ed internazionale che durante l'esecuzione di importanti opere di
ingegneria, ha sempre più evidenziato l'importanza che riveste
la corretta esecuzione delle prove geotecniche al fine di garantire
la necessaria affidabilità alla caratterizzazione del comportamento
meccanico dei terreni, sia per la sicurezza delle opere che per
le relative valutazioni di carattere economico. Tali esigenze, atteso
anche il moltiplicarsi di strutture operanti in questo settore,
alcune delle quali prive di qualsiasi sistema di controllo di qualità,
hanno reso sempre più necessaria l'introduzione di una regolamentazione
tecnico-amministrativa anche per i laboratori geotecnica.
Nell'ambito
del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessaria la definizione
di una apposita circolare che indichi i requisiti richiesti nonché
le modalità istruttorie finalizzate al rilascio della concessione
ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce.
Per
quanto attiene i contenuti della suddetta circolare, il cui testo
è qui allegato, si precisa che la concessione è stata
articolata in tre settori: quello delle prove di laboratorio sui
terreni, quello delle prove di laboratorio sulle rocce ed infine
quello delle prove geotecniche in sito. L'istanza di concessione
potrà riferirsi ad uno o più settori di prove.
Sono
state elencate, per ciascun settore le prove che ogni laboratorio
deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel che riguarda
le terre, sono state inserite le prove di riconoscimento e determinazione
delle proprietà indice per la classificazione delle stesse,
le principali prove di caratterizzazione del comportamento meccanico
dei terreni, le prove di permeabilità, nonché le prove
di compattazione. Non sono state contemplate le prove di carattere
dinamico sui terreni.
Per
le rocce sono state inserite le principali prove di riconoscimento
e classificazione, nonché le più comuni prove di tipo
meccanico.
Per
quanto riguarda le prove in sito, trattandosi di un settore articolato
e complesso, sono state previste soltanto alcune delle prove geotecniche
in sito più diffuse e per le quali esiste un consolidato
bagaglio di conoscenze tecniche.
I requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio delle concessioni,
sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i casi di
incompatibilità con l'attività del soggetto gestore
del laboratorio.
In
particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori
vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle
costruzioni, è stata introdotta la figura del Garante,
il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza
dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto
delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità
del laboratorio stesso. Il Garante, di provata esperienza e riconosciuta
autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed è soggetto
al gradimento dell'amministrazione.
Sono
stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio
ed al personale, nonché le caratteristiche di idoneità
dei locali.
Sono
state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative
da seguire nell'attività di prova e certificazione.
Alla
circolare sulle prove geotecniche è allegato infine un elenco
delle norme di riferimento. In particolare per quanto attiene le
prove geotecniche sui terreni, sono state richiamate le Raccomandazioni
sulle prove geotecniche di laboratorio, recentemente (1994)
messe a punto dall'A.G.I. (Associazione geotecnica italiana), una
serie di norme C.N.R./UNI che sono tuttora ritenute valide, nonché
le raccomandazioni dell'A.G.I. per lo svolgimento delle prove in
sito che, seppur datate 1977, rappresentano a tutt'oggi un valido
riferimento.
Per
tutto ciò che riguarda le prove sulle rocce, nella circolare
si è scelto di fare riferimento alle raccomandazioni messe
a punto dalla I.S.R.M. (International Society of Rock Mechanics),
alcune delle quali sono state recentemente pubblicate in traduzione
italiana sulla Rivista italiana di geotecnica.
Infine,
per tutte le altre prove, per le quali non esistono documenti di
normalizzazione italiani, si è ritenuto di consigliare come
riferimento le norme British Standard e A.S.T.M. che provengono
da paesi in cui l'attività relativa al settore geotecnico,
e quindi la normativa relativa, sono certamente ben aggiornate.
Il
Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 36
Allegato
PARTE
I
1.
Premesse.
Ai
sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 246 del 21 aprile 1993, il Ministro dei lavori pubblici ha la
facoltà di rilasciare, con apposito decreto, concessioni
ad emettere certificazioni ufficiali relative all'esecuzione di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce per la determinazione
delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, secondo quanto
previsto ai punti A.2 e B.2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988
relativo alle Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione.
Si
rende necessaria in tal senso la definizione di una regolamentazione
tecnico-amministrativa per assicurare un adeguato livello qualitativo
alle prove geotecniche e per conferire loro carattere di certificazione
ufficiale.
Scopo
della presente circolare è pertanto la definizione dei requisiti
richiesti ai laboratori geotecnici al fine di garantire condizioni
di qualità, affidabilità ed indipendenza; ciò
anche tenendo conto degli orientamenti europei in materia.
2.
Campo di applicazione della circolare.
Con
riferimento al combinato disposto dal comma 6, dell'art. 8, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993 e dal punto
c) dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme
tecniche, le concessioni disciplinate dalla presente circolare riguardano
i seguenti settori di prova e certificazione:
a)
prove di laboratorio sui terreni;
b)
prove di laboratorio sulle rocce;
c)
prove in sito.
La
richiesta di concessione potrà riguardare uno o più
settori fra quelli sopra indicati.
Le
prove specifiche di ciascun settore sono elencate nella parte II
della presente circolare.
I laboratori
autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove geotecniche
devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare tutte
le prove geotecniche elencate nella parte II per i settori prescelti,
ed essere dotati delle relative apparecchiature ed i macchinari
indicati nella stessa parte II.
Nell'istanza
i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche
ad altre prove geotecniche non comprese negli elenchi.
3.
Soggetto gestore.
3.1
- il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta
individuale, una società o un ente pubblico;
3.2
- sono esclusi dalla concessione i titolari di ditte individuali
e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre
figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività
di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività
di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera
di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile,
che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi della presente
circolare;
3.3
- nell'ambito delle società è ammessa la presenza,
nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attività
di cui al punto 3.2, nei limiti di una quota complessiva inferiore
ad un terzo, purché il possesso di tale quota non determini
da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo
di fatto della società ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile; di tale presenza nel capitale sociale deve essere data comunicazione
all'amministrazione mediante dichiarazione del legale rappresentante.
Nel
caso di cui sopra a cura del laboratorio deve essere individuato
un Garante. Il Garante, le cui funzioni sono definite
al successivo punto F della parte II, assicura il rispetto delle
condizioni di imparzialità, indipendenza e integrità
del laboratorio. Inoltre, nel caso suddetto, il laboratorio non
può effettuare prove riguardanti materiali di interesse dei
soggetti operanti nelle attività di cui al punto 3.2.
4.
Requisiti richiesti all'atto dell'istanza.
4.1
- le istanze di concessione debbono riferirsi a strutture operanti
nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni, costituendo
elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta
in campi affini;
4.2
- il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità,
seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto
essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico
manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle
procedure necessarie;
4.3
- la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata
da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle
dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori di attività
del laboratorio come specificati al punto 2 della presente circolare.
L'organico
complessivo deve comunque non essere inferiore a:
tre
addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti
solamente uno dei settori a), b) o c);
quattro
addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti
due settori;
sei
addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze riferite globalmente
ai tre settori a), b) e c);
4.4
- il direttore del laboratorio deve essere laureato in discipline
tecniche ed avere un profilo professionale corrispondente ai requisiti
di cui al punto D della parte II; la documentazione relativa deve
riferirsi a studi ed esperienze, ivi compresi eventuali periodi
di attività svolta in laboratori operanti anche in campi
affini;
4.5
- la qualificazione degli sperimentatori è documentata attraverso
i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al
diploma tecnico di secondo grado, nonché dall'attività
svolta nel campo delle prove di laboratorio ed in sito, e verificata
in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati;
4.6
- i locali adibiti a sede di laboratorio devono avere una superficie
utile non inferiore:
a 200
mq per uno dei settori a) o b) (esclusi uffici, altri servizi o
spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente
circolare);
a 150
mq per il settore c), ad uso uffici, servizi, spazi per elaborazione
dati etc., oltre a spazi adeguati per il ricovero delle attrezzatura;
a 250
mq per due settori [esclusi uffici, altri servizi o spazi destinati
a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare, oltre
ad eventuali spazi adeguati per il ricovero delle attrezzature di
cui al settore c)];
a 350
mq per i settori a), b) e c) [esclusi uffici, altri servizi o spazi
destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare,
oltre adeguati spazi per il ricovero delle attrezzature di cui al
settore c)];
4.7
- i locali destinati al laboratorio devono essere in regola con
le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene
e sicurezza del lavoro;
4.8
- all'atto dell'istanza il laboratorio deve possedere le attrezzature
necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in elenco nella
parte II, punto B, per ciascuno dei settori a), b) e c) per i quali
viene richiesta la concessione;
4.9
- all'atto dell'istanza il laboratorio deve fornire i certificati
di verifica della taratura delle principali apparecchiature di misura
di forza o di pressione, effettuate da non più di sei mesi
da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 20, comma 1, della
legge n. 1086/1971.
5.
Documentazione da allegare all'istanza.
In
relazione a quanto innanzi precisato, la specifica istanza di concessione,
deve contenere la seguente documentazione:
5.1
- domanda in bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante,
con firma autenticata. Nella domanda deve specificarsi:
a)
settore/i per i quali si chiede la concessione;
b)
il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale,
società di persone);
c)
ubicazione della sede del laboratorio con l'indicazione di ogni
elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria
istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell'individuazione dell'area
operativa, delle strutture già autorizzate e del grado di
soddisfacimento delle esigenze di prova e certificazione oggetto
della circolare. Al riguardo il servizio tecnico centrale del consiglio
superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito
sugli elementi forniti, anche al fine di evitare non giustificate
concentrazioni di centri di prova;
d)
periodo di attività precedente.
All'istanza
di concessione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
5.2
- documentazione relativa alla gestione del laboratorio (v. parte
II);
5.3
- dichiarazione del legale rappresentante contenente l'elenco dei
macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione
della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola,
nonché dell'anno di acquisto e di installazione (v.
parte
II);
5.4
- dichiarazione con la quale il proprietario o il legale rappresentante
attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà,
anche se, eventualmente, con riservato dominio;
5.5
- elenco, firmato del legale rappresentante, del personale addetto
con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito
del laboratorio nonché il preciso rapporto di lavoro esistente;
5.6
- documentazione sulla qualificazione del direttore e degli sperimentatori;
5.7
- relazione documentata dell'attività svolta dal laboratorio
nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;
5.8
- pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'ubicazione dei macchinari
ed attrezzature;
5.9
- certificato di agibilità rilasciato dal sindaco, o comunque
copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa
documentazione tecnica;
5.10
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, che i
locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in regola
con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici,
di igiene e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994
e successive modifiche ed integrazioni);
5.11
- copia della denuncia - alla ISPESL di zona ovvero ad altro ufficio
competente - di prima installazione dell'impianto di messa a terra
(modello B) ed eventuale ultima verifica biennale;
5.12
- dichiarazione del legale rappresentante circa la proprietà
dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;
5.13
- stampati adottati per l'accettazione e per i diversi tipi di certificazione;
5.14
- tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità
nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non è consentito
praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate
nel tariffario; ciò ai fini di una doverosa trasparenza e
ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale sulle quali il
Servizio tecnico centrale ha facoltà di intervenire fino
alla sospensione o revoca della concessione;
5.15
- orario e calendario impegnativi dei giorni di apertura del laboratorio
al pubblico; l'orario di apertura non può essere inferiore
a 25 ore settimanali distribuite in almeno cinque giorni, con un
minimo di due turni pomeridiani;
5.16
- dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle regole di comportamento,
redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio tecnico
centrale e riportata nella parte II;
5.17
- il manuale di qualità di cui al punto 4.2;
5.18
- certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali
di cui al punto 4.9;
5.19
- attestazione inerente il rispetto della legislazione antimafia
vigente.
Tutte
le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a mezzo atto notorio
o sostitutivo di atto notorio.
6.
Istruttoria e controlli.
La
documentazione sopra richiamata, deve essere trasmessa al consiglio
superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, che ne
cura l'istruttoria, anche mediante sopralluoghi, per il successivo
esame della competente sezione del consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Il
servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi momento i necessari
sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei
requisiti richiesti.
7.
Durata e rinnovo della concessione.
La
concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validità
triennale e può essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza
di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto
5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della
concessione al servizio tecnico centrale che opererà i controlli
necessari.
La
mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione
entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla
scadenza naturale.
8.
Sospensione e revoca della concessione.
E'
prevista la sospensione o la revoca della concessione ove il servizio
tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze rispetto
ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare
quelli riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneità
dei locali, il possesso di tutte le attrezzature previste, il controllo
di taratura delle attrezzature, la correttezza e competenza previste
nell'esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle
eventuali agevolazioni previste.
I provvedimenti
di revoca vengono adottati sentito il parere del consiglio superiore
dei lavori pubblici e sono atti definitivi.
9.
Disposizioni transitorie.
Per
un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di emanazione della
presente circolare, è consentita una deroga temporanea alle
disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.6 e 4.8 come di seguito
indicato:
punto
4.2 disposizione sospesa;
punto
4.3 il numero minimo degli addetti oltre al direttore nei casi previsti
è fissato rispettivamente in due per un settore, tre per
due settori e quattro per tre settori;
punto
4.6 la superficie utile in tutti i casi previsti non può
essere inferiore a 150 mq, purché sia garantita la sicurezza
e la funzionalità del laboratorio;
punto
4.8 l'elenco delle attrezzature minime previste è indicato
nella parte II, lettera B1, della presente circolare.
Alla
scadenza del periodo transitorio i laboratori già autorizzati,
o che presentano istanza, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti
a regime dalla presente circolare.
PARTE
II
A - Elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione
ufficiale.
1 -
Prove di laboratorio sui terreni:
1.1
- prove di riconoscimento e classificazione:
1.1.1
- analisi granulometrica:
1.1.1.a)
- mediante setacci e/o crivelli;
1.1.1.b)
- per sedimentazione;
1.1.2
- misura del peso dell'unità di volume;
1.1.3
- misura del contenuto d'acqua;
1.1.4
- misura del peso specifico dei grani;
1.1.5
- determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg);
1.1.6
- misura del contenuto di sostanze organiche;
1.1.7
- misura del contenuto di solfati;
1.1.8
- misura del contenuto di carbonati;
1.2
- prove di deformabilità e di resistenza meccanica:
1.2.1
- prova di compressione edometrica;
1.2.2
- prova di taglio diretto con eventuale misura della resistenza
residua;
1.2.3
- prova di compressione semplice ovvero ad espansione laterale libera;
1.2.4
- prova di compressione triassiale:
1.2.4.a)
- consolidata drenata;
1.2.4.b)
- consolidata non drenata;
1.2.4.c)
- non consolidata non drenata;
1.2.5
- prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR;
1.3
- prove di permeabilità:
1.3.1
- prova di permeabilità a carico costante;
1.3.2
- prova di permeabilità a carico variabile;
1.4
- altre prove:
1.4.1
- misura della densità relativa delle sabbie;
1.4.2
- prova di compattazione secondo le modalità A.A.S.H.T.O.
standard o modificato;
1.4.3
- prova di rigonfiamento.
2 -
Prove di laboratorio sulle rocce:
2.1
- prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche:
2.1.1
- misura del peso dell'unità di volume;
2.1.2
- misura del peso specifico del solido;
2.1.3
- misura del contenuto d'acqua;
2.1.4
- misura del coefficiente di imbibizione;
2.1.5
- prova di gelività;
2.2
- prove di resistenza meccanica:
2.2.1
- prova a carico concentrato (point load test);
2.2.2
- prova di compressione uniassiale;
2.2.3
- prova di compressione triassiale;
2.2.4
- prova di taglio diretto;
2.2.5
- prova di flessione;
2.2.6
- prova di trazione indiretta;
2.3
- altre prove:
2.3.1
- prova di resistenza all'usura;
2.3.2
- prova di usura per attrito radente;
2.3.3
- prova di resistenza all'abrasione;
2.3.4
- misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche
longitudinali e di taglio;
2.3.5
- misura della rugosità dei giunti (J.R.C.);
2.3.6
- prova Los Angeles;
2.3.7
- prova sclerometrica;
2.3.8
- prova di permeabilità.
3 -
Prove in sito:
3.1
- perforazioni:
3.1.1
- perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione
di nucleo;
3.1.2
- prelievo di campioni indisturbati (a pressione e a rotazione)
e a disturbo limitato;
3.2
- prove di permeabilità:
3.2.1
- rilievi di falda nel sondaggio e installazione di piezometri;
3.2.2
- prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;
3.2.3
- prove di permeabilità in foro nei terreni (prove Lefranc);
3.2.4
- prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon);
3.3
- prove di deformabilità e resistenza meccanica:
3.3.1
- prove penetrometriche statiche:
3.3.1.a)
- prove con punta meccanica;
3.3.1.b)
- prove con punta elettrica;
3.3.2
- prove con piezocono;
3.3.3
- prove penetrometriche dinamiche:
3.3.3.a)
- Standard Penetration Test (S.P.T.);
3.3.3.b)
- continue a punta chiusa (S.C.P.T.);
3.3.4
- prove scissometriche (vane test);
3.3.5
- prove di carico su piastra;
3.3.6
- misura del peso dell'unità di volume:
3.3.6.a)
- volumometro a sabbia;
3.3.6.b)
- volumometro a palloncino (acqua);
3.3.7
- prova per la determinazione dell'indice C.B.R;
3.4.0
- altre prove in sito sulle rocce:
3.4.1
- prova di carico con piastra su roccia (*);
3.4.2
- prova con dilatometro (*);
3.4.3
- prova con martinetto piatto in parete (*);
3.4.4
- prova di taglio diretto in sito (*);
3.4.5
- prova di fratturazione idraulica (*);
3.4.6
- prova di resistenza al punzonamento (point load strength) (*);
3.5.0
- altre prove in sito:
3.5.1
- prove dilatometriche (*);
3.5.2
- prove pressiometriche (*):
3.5.2.a)
- con pressiometro tradizionale;
3.5.2.b)
- con pressiometro autoperforante;
3.5.3
- prova di carico su pali (*).
Le
attrezzature per lo svolgimento delle prove contrassegnate da asterisco,
seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.
B
- Elenco delle attrezzature.
Tutte
quelle necessarie all'esecuzione delle prove di cui sopra e comunque
almeno:
1 -
Prove di laboratorio sui terreni:
1.01
- estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro
non inferiore a 120 mm;
1.02
- serie unificata di setacci e crivelli;
1.03
- setacciatore meccanico;
1.04
- sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;
1.05
- vasca termostatica per l'analisi granulometrica per sedimentazione;
1.06
- agitatori per l'analisi granulometrica e densimetro;
1.07
- recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;
1.08
- termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;
1.09
- attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità
e di plasticità;
1.10
- attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro;
1.11
- miscelatore da laboratorio;
1.12
- volumometro;
1.13
- sei picnometri;
1.14
- due essiccatori;
1.15
- bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione
di 1/100 g per portate fino ad 1 kg ed una con precisione di 1 g
per portate fino a 10 kg;
1.16
- calcimetro;
1.17
- scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer
e torvane);
1.18
- apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;
1.19
- forni da laboratorio di varia capacità (almeno 2);
1.20
- tornietto da laboratorio;
1.21
- sei edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su
un campione di area non inferiore a 20 cm2, completi delle relative
celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali
con sensibilità e precisione non inferiore a 10 um;
1.22
- due apparecchiature per prove di taglio diretto, ognuna completa
di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori
a 36 cm2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la
misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità
e precisione non inferiori a 10 um. Le apparecchiature dovranno
garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su
campioni di 36 cm2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo
di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo.
Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della
resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature
dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non
superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.23
- tre celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per
provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni
di cella di almeno 1 MPa;
1.24
- due celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per
provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere pressioni
di cella di almeno 1 MPa;
1.25
- due presse di portata non inferiore a 50 KN (5 t) che consentano
una velocità di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4
mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.26
- attrezzature per prove di compressione triassiale costituite da:
sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa, autocompensati
per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;
1.27
- pannelli di controllo della pressione;
1.28
- sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni
di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e
0.2 cm3;
1.29
- sistema per la misura del carico verticale con precisione non
inferiore allo 0.2% del carico massimo;
1.30
- sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione
non inferiore a 10 um;
1.31
- banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno tre posti;
1.32
- banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità
a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;
1.33
- compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO
modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;
1.34
- attrezzatura per esecuzione di prove CBR;
1.35
- camera climatizzata per la conservazione dei campioni;
1.36
- attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso
tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura
degli spostamenti (*);
1.37
- martinetto per l'applicazione dei carichi (*);
1.38
- attrezzatura per la misura della densità in sito (*).
Le
attrezzature contrassegnate da asterisco non sono da ritenersi obbligatorie.
2 -
Prove di laboratorio sulle rocce:
2.01
- carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione
variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore
a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;
2.02
- frantoio da laboratorio per rocce;
2.03
- rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle
facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione
di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;
2.04
- sega da taglio per rocce completa di lame di diversa dimensione
e durezza;
2.05
- pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata
non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l'applicazione
del carico;
2.06
- serie unificata di setacci e crivelli;
2.07
- setacciatore meccanico o elettromagnetico;
2.08
- cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa
di cui sopra;
2.09
- calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni
e del peso dei campioni;
2.10
- macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia
e sui giunti;
2.11
- macchina per l'esecuzione del carico puntuale Point Load
Test;
2.12
- strumento per la misura della rugosità dei giunti;
2.13
- strumento per la misura della velocità ultrasonica delle
onde elastiche longitudinali;
2.14
- centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle
prove meccaniche;
2.15
- celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale
su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova differenti,
di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare
pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per
il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori
ed adattatori per i campioni di diversa altezza;
2.16
- set per l'installazione di misuratori di deformazione locale sul
campione, completo di attrezzature per l'installazione dei misuratori
di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;
2.17
- cella frigorifera per le prove di gelività in grado di
contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e
in grado di consentire temperature minime non superiori a-10 oC;
2.18
- vasca termostatica per le prove di gelività in grado di
contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e
in grado di consentire temperature massime non inferiori a 35 oC;
2.19
- permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata,
sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorente per
l'esecuzione della prova;
2.20
- tribometro;
3 -
Prove in sito:
3.01
- due sonde a rotazione complete di pompa per fluido di circolazione
e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione
e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo
semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; le sonde devono
avere capacità di perforazione rispettivamente fino a 30
e 50 m;
3.02
- accessori vari: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer,
torvane ed una dotazione di non meno di 20 fustelle portacampioni;
3.03
- attrezzatura per prova scissometrica;
3.04
- attrezzatura per prova penetrometrica statica con penetrometro
meccanico con capacità di spinta non inferiore a 200 KN;
3.05
- sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica
e con piezocono, con controllo della verticalità;
3.06
- attrezzatura per prove S.P.T.;
3.07
- attrezzatura per prova S.C.P.T.;
3.08
- attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso
tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura
degli spostamenti;
3.09
- martinetto per l'applicazione dei carichi;
3.10
- attrezzatura per la misura della densità in sito;
Tutte
le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere
altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.
Per
perforazioni di profondità superiore, e per eventuale necessità
di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio
può utilizzare anche attrezzature non di proprietà
del laboratorio stesso, rimanendo comunque direttamente responsabile
dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.
Per
ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta
aggiornata una scheda che deve riportare:
a)
il nome dell'attrezzatura;
b)
il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero
di serie;
c)
la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell'attività;
d)
la collocazione abituale;
e)
lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);
f)
i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g)
la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi,
di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni
effettuate;
h)
il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti
operazioni.
B.1
- Elenco delle attrezzature previste in fase transitoria.
1 -
Prove di laboratorio sui terreni:
1.01
- estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro
non inferiore a 120 mm;
1.02
- serie unificata di setacci e crivelli;
1.03
- setacciatore meccanico;
1.04
- sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;
1.05
- vasca termostatica per analisi granulometrica per sedimentazione;
1.06
- agitatori per analisi granulometrica e densimetro;
1.07
- recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;
1.08
- termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;
1.09
- attrezzatura per limiti di liquidità, di plasticità
e di ritiro;
1.10
- miscelatore da laboratorio;
1.11
- volumometro;
1.12
- sei picnometri;
1.13
- due essiccatori;
1.14
- bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione
di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una con precisione di 1 g
per portate fino a 10 kg;
1.15
- calcimetro;
1.16
- scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer
e torvane);
1.17
- apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;
1.18
- forni da laboratorio di varia capacità (almeno 2);
1.19
- tornietto da laboratorio;
1.20
- tre edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su
un campione di area non inferiore a 20 cm2, completi delle relative
celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali
con sensibilità e precisione non inferiore a 10 um;
1.21
- una apparecchiatura per prove di taglio diretto completa di almeno
due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a
36 cm2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura
delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità
e precisione non inferiori a 10 um. Le apparecchiature dovranno
garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su
campioni di 36 cm2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo
di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo.
Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della
resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature
dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non
superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.22
- tre celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per
provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni
di cella di almeno 1 MPa;
1.23
- una pressa di portata non inferiore a 50 KN con una velocità
di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima
non inferiore a 1 mm/min;
1.24
- attrezzature per prove di compressione triassiale costituite da:
sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa, autocompensati
per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;
1.25
- pannelli di controllo della pressione;
1.26
- sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni
di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e
0.2 cm3;
1.27
- sistema per la misura del carico verticale con precisione non
inferiore allo 0.2% del carico massimo;
1.28
- sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione
non inferiore a 10 um;
1.29
- banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno tre posti;
1.30
- banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità
a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;
1.31
- compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO
modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;
1.32
- camera climatizzata per la conservazione dei campioni;
2 -
Prove di laboratorio sulle rocce:
2.01
- carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione
variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore
a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;
2.02
- frantoio da laboratorio per rocce;
2.03
- rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle
facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione
di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;
2.04
- sega da taglio per rocce completa di lame di diversa dimensione
e durezza;
2.05
- pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata
non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l'applicazione
del carico;
2.06
- serie unificata di setacci e crivelli;
2.07
- setacciatore meccanico o elettromagnetico;
2.08
- cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa
di cui sopra;
2.09
- calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni
e del peso dei campioni.
2.10
- macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia
e sui giunti;
2.11
- macchina per l'esecuzione del carico puntuale "Point Load
Test";
2.12
- strumento per la misura della rugosità dei giunti;
2.13
- strumento per la misura della velocità ultrasonica delle
onde elastiche longitudinali;
2.14
- centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle
prove meccaniche;
2.15
- celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale
su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova differenti,
di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare
pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per
il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori
ed adattatori per i campioni di diversa altezza;
2.16
- set per l'installazione di misuratori di deformazione locale sul
campione, completo di attrezzature per l'installazione dei misuratori
di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;
2.17
- permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata,
sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per
l'esecuzione della prova;
3 -
Prove in sito:
3.01
- una sonda a rotazione completa di pompa per fluido di circolazione
e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione
e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo
semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; la sonda deve
avere capacità di perforazione almeno fino a 30 m;
3.02
- accessori quali: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer,
torvane ed una dotazione di fustelle portacampioni per sonda;
3.03
- attrezzatura per prova scissometrica;
3.04
- attrezzatura per prova penetrometrica statica con penetrometro
meccanico con capacità di spinta non inferiore a 200 KN.
3.05
- sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica
e con piezocono, con controllo della verticalità;
3.06
- attrezzatura per prove S.P.T.;
3.07
- attrezzatura per prova continua S.C.P.T.;
3.08
- attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso
tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura
degli spostamenti;
3.09
- martinetto per l'applicazione dei carichi;
3.10
- attrezzatura per la misura della densità in sito;
Tutte
le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere
attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.
Per
perforazioni di profondità superiore, e per eventuale necessità
di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio
può utilizzare anche attrezzature non di proprietà
del laboratorio stesso, rimanendo comunque direttamente responsabile
dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.
Per
ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta
aggiornata una scheda nella quale si deve riportare:
a)
il nome dell'attrezzatura;
b)
il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero
di serie;
c)
la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell'attività;
d)
la collocazione abituale;
e)
lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);
f)
i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g)
la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi,
di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni
effettuate;
h)
il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti
operazioni.
C
- Locali.
I locali
nei quali vengono eseguite le prove dei settori a) e b) di cui al
punto 2 devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta
e razionale esecuzione delle prove; devono essere opportunamente
protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere,
umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere
mantenuti in condizioni adeguate.
Essi
devono possedere la superficie minima prevista al punto 4.6 ed i
macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il rischio
di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente,
nel rispetto delle norme di sicurezza.
Quando
le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi
per il controllo delle condizioni ambientali.
L'accesso
alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono
inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di
persone non addette al laboratorio.
D
- Direttore e personale del laboratorio.
La
corretta esecuzione delle prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce, non sempre disciplinata dalle norme, richiede esperienza
e qualificazione professionale del direttore del laboratorio e del
personale.
D.1.
Direttore:
a)
i compiti del direttore sono i seguenti:
sovrintendere
al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;
adottare
le corrette procedure operative sperimentali;
vigilare
sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che
amministrative, da parte del personale addetto;
assicurare
la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza;
firmare
i certificati ufficiali, di cui alla presente concessione, relativi
alle prove eseguite;
assicurare
una adeguata presenza fisica nel laboratorio;
b)
il direttore deve possedere una specifica conoscenza:
dei
principi di geotecnica;
delle
procedure sperimentali;
della
normativa nazionale ed internazionale riguardante le prove suddette;
del
funzionamento delle macchine e delle attrezzature;
c)
nei casi in cui il direttore sia impossibilitato temporaneamente,
per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai compiti specificati
al precedente punto a), occorre che di tali compiti siano formalmente
incaricati sostituti di adeguata competenza, in coerenza con quanto
indicato al precedente punto b);
d)
nei casi in cui siano presenti nel laboratorio altre figure aventi
responsabilità a carattere direttivo (ad esempio "responsabile"
del laboratorio, "vice-direttore", "sostituto"
etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino
i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore,
indicati nel precedente punto a). La suddivisione delle attività
e delle responsabilità deve essere definita chiaramente.
Al
direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità
riguardo la corretta esecuzione delle prove nonché la validità
dei risultati ottenuti dalle prove stesse.
E'
responsabile dei criteri e delle procedure interne di lavoro oltre
che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.
Al
direttore del laboratorio è fatto divieto di assumere contestualmente
la direzione di più di un laboratorio, essendo egli tenuto,
fra l'altro, a prestare con continuità la propria attività
professionale nel laboratorio di titolarità.
Per
quanto attiene l'eventuale attività professionale del direttore
del laboratorio, non sussistono in generale elementi di incompatibilità
fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attività
professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo
dei lavori. Qualora il direttore di un laboratorio sia interessato
ad una o più fasi della realizzazione di un'opera di ingegneria
civile (progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio
da lui diretto non dovranno essere svolte prove di alcun tipo relative
a quella stessa opera.
D.2.
Personale del laboratorio.
Il
personale del laboratorio di cui al punto 4.3 dovrà assicurare,
ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza,
ed in osservanza alle procedure definite nel manuale di garanzia
della qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le
indicazioni del direttore. In particolare il personale del laboratorio,
dovrà:
a)
curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;
b)
curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità
stabilite dal direttore;
c)
eseguire, sotto la guida del direttore, l'elaborazione dei risultati
delle prove;
d)
gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni
esaminati.
e)
avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base
al manuale della qualità.
Il
personale addetto alla sperimentazione (preferibilmente dotato di
diploma universitario o di diploma di scuola superiore ad indirizzo
tecnico) deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova
e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e
dei sistemi di acquisizione dei dati.
D.3.
Riservatezza e sicurezza.
Tutto
il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del
segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte
durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il
laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano
il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.
D.4.
Imparzialità, indipendenza e integrità.
Il
laboratorio e il suo personale devono essere liberi da qualsiasi
pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa
influenzare la conduzione delle prove.
Deve
essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle
prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.
Il
laboratorio di prova non deve essere coinvolto in attività
che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio
ed imparzialità nei riguardi delle sue attività di
prova. La remunerazione del personale addetto alle attività
di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né
dai risultati di queste prove.
E
- Garanzia di qualità.
Il
laboratorio deve essere organizzato al fine di operare secondo gli
obbiettivi della garanzia della qualità. Ogni laboratorio
deve dotarsi pertanto di un proprio Manuale delle procedure
operative per la garanzia della qualità (Manuale della
qualità), approvato dal servizio tecnico centrale, implementato
nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un Responsabile
della qualità che custodisce il volume delle non conformità
e controlla la corretta applicazione delle procedure operative.
Ove
la struttura del laboratorio fosse contenuta, il direttore del laboratorio
può assumere la funzione di Responsabile della qualità.
Il
manuale, redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali
ISO 9000, deve almeno contenere:
a)
l'esposizione degli obbiettivi della qualità;
b)
la descrizione del laboratorio con l'indicazione dei diversi ambienti
e la localizzazione dei principali macchinari;
c)
l'organigramma del laboratorio;
d)
l'elenco degli addetti con l'indicazione, per ciascuno, del livello
di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;
e)
le attività operative e funzionali relative alla qualità
in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria
responsabilità;
f)
la descrizione di tutte le prove che il laboratorio svolge;
g)
la descrizione delle procedure esecutive delle prove;
h)
la descrizione delle procedure per la predisposizione del certificato
di prova;
i)
l'elenco di tutte le normative di riferimento;
j)
l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove,
con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di
manutenzione, di controllo e di taratura;
k)
le procedure generali della garanzia della qualità; le procedure
riguardanti le non conformità e le azioni correttive da intraprendere;
m)
la procedura per la gestione dei reclami.
Copia
del Manuale delle procedure operative per la garanzia della
qualità è depositato presso il servizio tecnico
centrale, dopo la sua approvazione.
Il
manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente,
da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle
disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni
correttive.
Tali
riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli
di tutte le azioni correttive da intraprendere.
E.1.
Metodi di prova e procedure.
Il
laboratorio di prova deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate
sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature,
sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre
a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.
Tutte
le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati
nelle attività del laboratorio devono essere tenuti aggiornati
secondo quanto stabilito nel Manuale della qualità.
Il
laboratorio deve utilizzare i metodi e le procedure previste nel
Manuale di qualità, ai fini del rilascio del
certificato di prova.
Quando
è necessario impiegare metodi di prova o procedure non normalizzate,
queste devono essere completamente documentate.
Il
laboratorio deve respingere le richieste di prove da eseguire in
difformità a norme e/o secondo procedure che rischiano di
alterare l'obiettività del risultato o che presentano una
scarsa validità.
E.2.
Certificati di prova.
I risultati
della prova di laboratorio formano oggetto del certificato
di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità
i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori
informazioni utili.
Per
le prove in sito, al rapporto di prova va allegata una corografia
in scala opportuna in cui siano indicate l'ubicazione della zona
di indagine ed una planimetria in scala opportuna con l'indicazione
planoaltimetrica dei punti di indagine.
Ciascun
certificato di prova deve contenere almeno:
a)
l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato
di prova;
b)
una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo
di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il
numero totale delle pagine;
c)
l'identificazione del richiedente il certificato di prova;
d)
la descrizione e l'identificazione del campione da provare;
e)
la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della
prova;
f)
l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del
metodo o della procedura di prova;
g)
la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
h)
tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica
di prova;
i)
l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate
che siano state utilizzate;
j)
le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso,
di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k)
le eventuali anomalie riscontrate;
l)
una dichiarazione, se necessario, sull'incertezza dei risultati
delle misure:
m)
la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone
che hanno assunto la responsabilità tecnica del rapporto
di prova.
Inoltre,
specificatamente per le prove in sito:
a)
l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (corografia e planimetria
di dettaglio);
b)
l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del
metodo o della procedura di prova;
c)
l'attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo
di rivestimento;
d)
per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo
e le caratteristiche dell'attrezzatura;
e)
la descrizione, se necessario della procedura di campionamento;
f)
il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione,
il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti,
i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondità
e la data di prelievo;
g)
il rilievo della falda nel corso della perforazione.
Il
formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun
tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il
più possibile normalizzate.
Correzioni
o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, devono
essere fatte solo per mezzo di un altro documento denominato, per
esempio, emendamento/aggiunta al certificato di prova,
che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto
documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie,
o comunque identificato.
Il
certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni
sui risultati della prova.
E.3.
Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prove.
Al
fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono
essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia
sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure
effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo
numero del verbale di accettazione.
Per
ogni campione deve essere definita la provenienza, la data di prelievo
e la classe di qualità del campione secondo quanto indicato
dalle Raccomandazioni per la programmazione e lo svolgimento
delle indagini geotecniche A.G.I./1977. Un attento sistema
di identificazione delle parti del campione deve essere effettuato
dopo l'apertura del campione, nonché durante e dopo lo svolgimento
delle prove. La parte del campione non utilizzata deve essere conservata
per almeno 6 mesi dopo l'emissione dei certificati di prova e per
sessanta giorni i campioni sottoposti a prova di laboratorio, che
devono essere rintracciabili ed identificabili.
In
tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione
dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere prese delle
precauzioni per evitare il deterioramento degli stessi.
Devono
essere osservate tutte le istruzioni di accompagnamento ai campioni
o agli oggetti, date in proposito.
Devono
essere fissate regole precise riguardanti il ricevimento, la conservazione
ulteriore dei campioni o degli oggetti.
F
- Garante esterno.
Il
Garante opererà nei confronti del laboratorio in relazione
alla sola attività di prove e certificazione prevista dalla
concessione e dalle norme tecniche collegate.
Il
Garante nominato dal laboratorio interessato, vigilerà sulla
conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che
da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare
il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità,
indipendenza ed integrità.
Il
Garante, esperto di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza,
comunque in possesso di laurea in discipline tecniche, certificherà,
attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato
del laboratorio stesso nel senso sopra indicato.
Pertanto,
nell'ambito della sua funzione il Garante potrà svolgere,
con la più ampia libertà, ispezioni e visite di controllo
al laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterrà
necessarie.
L'azione
del Garante dovrà, nei modi e nelle forme da esso ritenute
più opportune, essere indirizzata a:
verificare
che siano rigorosamente applicate le procedure operative del Manuale
della qualità, in particolare la gestione delle non
conformità; le procedure gestionali che regolano le varie
fasi dell'attività di certificazione (ricevimento dei campioni,
loro messa a deposito e rintracciabilità, esecuzione delle
prove, certificazione);
verificare
l'attività dei tecnici, al fine di assicurare che gli addetti
alla esecuzione delle prove operino con imparzialità senza
interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo
interno od esterno al laboratorio. Allo scopo il Garante vigilerà
anche su eventuali provvedimenti disciplinari e/o amministrativi,
ovvero, più in generale, sul trattamento del personale stesso,
in relazione a possibili condizionamenti;
eseguire
controlli sulla corretta attuazione delle prescrizioni del Manuale
di garanzia della qualità.
Il
Garante sarà tenuto a segnalare per iscritto al Servizio
tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione
irregolare riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta
tale da doversi segnalare. Una volta l'anno il Garante è
tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una relazione
sull'attività svolta e sui controlli effettuati che contenga
nelle conclusioni il proprio parere sull'esistenza delle condizioni
di imparzialità, indipendenza ed integrità.
I compiti
del Garante non debbono interferire con la sfera delle attribuzioni
e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati dalla
presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti
al consiglio superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e
di controllo attribuiti al servizio tecnico centrale.
Il
nominativo del Garante, accompagnato da un dettagliato curriculum,
è proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso
del servizio tecnico centrale, che verificherà anche eventuali
motivi di incompatibilità. Il nome del Garante dovrà
essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e
della sua attività.
G
- Documentazione relativa alla gestione del laboratorio:
- Atto
costitutivo e successive variazioni (per le società).
- Statuto
e successive variazioni (per le società). Al riguardo si
precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste attività
di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché
attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione,
messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria
civile.
- Certificato
penale reso:
a)
dal titolare, per le ditte individuali;
b)
dal legale rappresentante, per le società;
c)
dal direttore del laboratorio.
- Dichiarazione
di compatibilità resa dal titolare (ditte individuali) o
dal legale rappresentante (società), dal direttore del laboratorio
e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il seguente
schema:
Il
sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità
fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività
esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato
in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile;
si
impegna altresì a non utilizzare le strutture del laboratorio
per prove geotecniche sui terreni e/o sulle rocce e/o in sito, riguardanti
realizzazioni di ingegneria civile, rispetto alle quali operi in
qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.
- Per
le società, dichiarazione del legale rappresentante circa
la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli amministratori,
di soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto 3.2
della parte I.
- Dichiarazione
di impegno, resa dal titolare o dal legale rappresentante:
"Il
sottoscritto..........., in qualità di titolare della ditta....
.................... (o legale rappresentante della società........................)
si impegna a:
a)
chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo
nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per
eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori
e per eventuale cambio di sede;
ciò
per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza
dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata la concessione;
b)
comunicare tempestivamente al servizio tecnico centrale ogni eventuale
variazione sostanziale dell'assetto societario;
c)
conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e per
sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di
laboratorio;
d)
comunicare le variazioni del prezziario prima della loro entrata
in vigore;
e)
non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per
le prove, fuori della sede autorizzata;
f)
controllare che tutte le richieste di prove siano sottoscritte dal
direttore dei lavori o dal progettista o da altra figura che abbia
titolo in proposito; che dette richieste siano indirizzate direttamente
al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli
interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali
intermediari;
g)
non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le eventuali prove
richieste al laboratorio;
h)
rispettare tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione
circa l'iter amministrativo seguito nell'attività di prove
e certificazione.
L'iter
amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione
deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della
minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione
della documentazione di prova e di certificazione, un registro giornaliero
delle eventuali attività in sito.
Al
riguardo si precisa:
verbale
di accettazione: è costituito da un blocco, prenumerato e
bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui
due staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente,
la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere
conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente,
la terza resta nel blocco quale riscontro;
registro:
esso deve essere prenumerato e bollato, redatto secondo il numero
progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti
i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione
del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione,
degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove,
degli estremi delle relative fatture;
minuta
di prova: e' un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del
verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del
verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati
la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed e'
firmata dallo sperimentatore esecutore della prova;
archivio;
devono essere archiviati per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta,
la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia
del certificato di prova, la copia della fattura.
La
documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno trent'anni,
salvo diversa indicazione.
Gli
stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché
la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore,
devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo
stesso è stato autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/1993; ciò al fine
di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione
si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla
specifica concessione di che trattasi.
I moduli
utilizzati per la certificazione devono contenere tutte le indicazioni
relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed alle prove
eseguite; devono altresì riportare il numero progressivo
del certificato ed il corrispondente numero del verbale di accettazione.
Tutti
i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo
in apposito raccoglitore da conservare in archivio.
Eventuali
procedure informatizzate devono rispettare tutti i requisiti sopra
descritti.
H
- Riferimenti normativi.
Le
prove oggetto della presente circolare devono essere eseguite in
ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:
regio
decreto n. 2232 del 16 novembre 1939 Norme per l'accettazione
delle pietre naturali da costruzione;
regio
decreto n. 2234 del 16 novembre 1939 Norme per l'accettazione
dei materiali per pavimentazioni;
A.G.I.
(1977) Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione
delle indagini geotecniche;
A.G.I.
(1994) Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio;
CNR
UNI 10008/64 Prove sui materiali stradali. Umidità
di una terra;
CNR
UNI 10009/64 Prove sui materiali stradali. Prova C.B.R.;
CNR
UNI 10010/64 Prove sulle terre. Peso specifico di una terra;
CNR
UNI 10013/64 Prove sulle terre. Peso specifico dei grani;
CNR
UNI 10014/64 Prove sulle terre. Determinazione dei limiti
di consistenza (o di Atterberg) di una terra;
I.S.R.M.
(1974) Determinazione della resistenza a taglio in laboratorio
ed in situ;
I.S.R.M.
(1975) Indagini tecniche in sito;
I.S.R.M.
(1978) Determinazione della resilienza dell'abrasività
e della resistenza all'abrasione delle rocce (IJRMMS, 15,
89-97);
I.S.R.M.
(1978) Determinazione della resistenza a trazione dei materiali
rocciosi (IJRMMS, 15, 99-103);
I.S.R.M.
(1978) Descrizione quantitativa delle discontinuità
negli ammassi rocciosi (IJRMMS, 15, 319-368) - in traduzione
italiana sulla R.I.G. 2/1993;
I.S.R.M.
(1979) Determinazione della resistenza a compressione uniassiale
e della deformabilità dei materiali rocciosi (IJRMMS,
16, 135-140) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 3/1993;
I.S.R.M.
(1979) Determinazione di: contenuto d'acqua, porosità,
densità, imbibizione e proprietà relative, rigonfiamento,
indici di durevolezza (IJRMMS, 16, 141-156);
I.S.R.M.
(1979) Determinazione della deformabilità in situ della
roccia con prove di carico su piastra in superficie ed in foro
(IJRMMS, 16, 195-214) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 4/1993;
I.S.R.M.
(1981) Descrizione geotecnica degli ammassi rocciosi
(IJRMMS, 18, 85-110);
I.S.R.M.
(1983) Determinazione della resistenza di materiali rocciosi
in prove di compressione triassiale (IJRMMS, 20, 283-290);
I.S.R.M.
(1985) Determinazione della resistenza a carico puntuale (Point
Load Test) (IJRMMS, 22, 51-60) - in traduzione italiana sulla
R.I.G. 1/94;
I.S.R.M.
(1988) Determinazione della tenacità della roccia
(IJRMMS, 25, 71-96) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 3/93;
I.S.R.M.
(1989) Prove di laboratorio su rocce argillitiche rigonfianti
(IJRMMS, 26, 415-426);
I.S.R.M.
(1989) Prelievo di grandi campioni e prove triassiali su rocce
fratturate (IJRMMS, 26, 427-434).
Per
tutte le prove non comprese nei riferimenti normativi predetti potrà
farsi riferimento ad altre normative tecniche ed in particolare
ai seguenti riferimenti normativi:
U.K.
(Gran Bretagna) - B.S. 1377 - B.S. 5930;
U.S.A.
- A.S.T.M.
Per
le prove per le quali non è disponibile una normativa italiana
o straniera di riferimento nel certificato di prova si deve esporre
il processo decisionale che ha portato all'adozione della particolare
procedura di prova e l'eventuale letteratura scientifica di riferimento.
Indice
delle sigle relative alla normativa.
A.G.I.
= Associazione geotecnica Italiana;
I.S.R.M.
= International Society of Rock Mechanics;
IJRMMS
= International Journal of Rock Mechanics & Mining Science &
Geomechanical Abstract - Pergamon Press;
R.I.G.
= Rivista Italiana di Geotecnica - Napoli;
B.S.
= British Standard;
A.S.T.M.
= American Society of Testing Materials.
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