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MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 14 dicembre 1999 n. 346 /STC
Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20 - Concessione
ai laboratori per prove sui materiali da costruzione.
Ai Laboratori Ufficiali
Al Magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Ai Provveditori alle OO.PP.
e p.c.
Al Ministero degli Interni – Gabinetto
Al Ministero di Grazia e Giustizia – Gabinetto
L'art.
20 della legge n. 1086/1971, recante Norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso,
ed a struttura metallica, nell'individuare i laboratori ufficiali
ai sensi della suddetta legge, prevede inoltre che il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare
prove sui materiali da costruzione. Lo stesso articolo precisa che
l'attività dei laboratori, ai fini della sopracitata legge,
è servizio di pubblica utilità.
Le
modalità di presentazione delle istanze, i requisiti richiesti,
nonché le modalità di istruttoria finalizzate al rilascio
delle autorizzazioni, sono attualmente disciplinate dalla circolare
n. 1603/UL del 20 luglio 1989, la quale, peraltro, evidenzia come
in realtà le dette autorizzazioni siano da qualificare come
concessioni di pubblico servizio.
Nel
corso dell'attività autorizzativa è stato svolto un
intenso lavoro di approfondimento e di coordinamento, finalizzato
ad una migliore qualificazione del servizio di certificazione.
Peraltro
il Consiglio superiore, anche sulla base delle istruttorie del servizio
tecnico centrale, nei voti relativi al rilascio ed al rinnovo delle
autorizzazioni di cui all'art. 20 della legge n. 1086/1971, già
da tempo aveva manifestato una particolare sensibilità al
recepimento del nuovo quadro normativo che va delineandosi, soprattutto
in vista dei recenti orientamenti europei in materia di laboratori
prove materiali.
Nell'ambito
del nuovo quadro normativo si è reso pertanto necessario
un aggiornamento della circolare relativa alle concessioni per i
laboratori prove materiali.
Nel
testo, qui allegato, della nuova circolare sono state elencate in
dettaglio le prove, finalizzate al controllo di qualità sui
materiali da costruzione, che ciascun laboratorio deve essere in
grado di eseguire, unitamente alle attrezzature necessarie.
I requisiti
soggettivi ed oggettivi necessari per il rilascio della concessione
sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i casi di
incompatibilità con l'attività del soggetto gestore
del laboratorio.
In
particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori
vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle
costruzioni, è stata introdotta la figura del garante,
il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza
dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto
delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità
del laboratorio stesso. Il garante, di provata esperienza e riconosciuta
autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed è soggetto
al gradimento dell'amministrazione.
Sono
stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio
ed al personale, nonché le caratteristiche di idoneità
dei locali.
Sono
state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative
da seguire nell'attività di prova e certificazione.
In
definitiva, con la circolare allegata si è inteso fornire
agli operatori chiarimenti, indicazioni ed elementi utili ai fini
dell'attività.
Il
Ministro: Micheli
Registrata
alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 35
Allegato
PARTE
I
1. Premesse.
Ai
sensi dell'art. 20, penultimo comma, della legge n. 1086/1971 il
Ministro dei lavori pubblici, mediante apposito decreto, ha la facoltà
di autorizzare laboratori ad emettere certificazioni ufficiali relative
all'esecuzione di prove sui materiali, disciplinate dalla stessa
legge, per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa
tecnica per la sicurezza delle costruzioni.
Così
come evidenziato nella precedente circolare ministeriale 20 luglio
1989 n. 1603/UL, nonostante l'impropria dizione dell'art. 20 della
legge n. 1086/1971 che parla di autorizzazioni, gli atti con cui
si consente a privati di effettuare prove sui materiali rilasciando
certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione,
sono da qualificare in realtà come concessioni di pubblico
servizio (e in tal senso e' esplicito lo stesso art. 20, allorché
definisce servizio di pubblica utilità l'attività
svolta dai soggetti in questione). Invero, tali provvedimenti non
rimuovono un ostacolo legale all'esercizio di un diritto preesistente
bensì, al contrario, conferiscono ex novo ai privati il diritto
di esercitare un'attività di certificazione che, altrimenti,
sarebbe inderogabilmente riservata all'ente pubblico.
Nel
corso degli ultimi anni, dopo la complessa gestione dell'attività
di controllo dei numerosi laboratori autorizzati, da un lato, e
l'esperienza maturata nell'esame di altrettanto numerose istanze
di concessione, dall'altro, è emersa la necessità
di nuove regole in grado di dare una risposta moderna alle mutate
esigenze del settore.
In
particolare si evidenzia:
il
nuovo quadro normativo europeo per i prodotti per le costruzioni;
l'adeguamento
ai nuovi criteri di disciplina delle competizioni per merito, introdotti
dalle direttive comunitarie;
l'opportunità
di allineare i laboratori agli standard europei con una selezione
condotta secondo criteri qualitativi più che quantitativi.
Scopo
della presente circolare è, pertanto, l'adeguamento dei requisiti
- ispirati alle esigenze di cui sopra - richiesti ai laboratori
e l'introduzione di ulteriori requisiti atti a garantire le condizioni
di qualità, integrità, indipendenza.
2.
Campo di applicazione della circolare.
La
presente circolare disciplina le procedure concernenti le istanze
di concessione ad effettuare e certificare, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 1086/1971, le prove relative a:
a)
leganti idraulici;
b)
calcestruzzi;
c)
laterizi;
d)
acciai.
I laboratori
autorizzati debbono essere in grado di effettuare almeno le prove
elencate nella parte II della presente circolare.
Nell'istanza
i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche
ad altre prove sui materiali menzionate nelle norme tecniche emanate
ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1086/1971.
3.
Soggetto gestore:
3.1
- il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta
individuale, una società o un ente pubblico;
3.2
- sono esclusi dalla concessione i titolari di ditte individuali
e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre
figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività
di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività
di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera
di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile,
oggetto di prove ai sensi della presente circolare;
3.3
- nell'ambito delle società è ammessa la presenza,
nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attività
di cui al punto 3.2, nei limiti di una quota complessiva inferiore
ad un terzo, purché il possesso di tale quota non determini
da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo
di fatto della società ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile. Di tale presenza nel capitale sociale deve essere data comunicazione
all'amministrazione mediante dichiarazione del legale rappresentante
ed a cura del laboratorio deve essere individuato un "Garante".
Il Garante, le cui funzioni sono definite al successivo punto F
della parte II, assicura il rispetto delle condizioni di imparzialità,
indipendenza e integrità del laboratorio. Inoltre, nel caso
suddetto, il laboratorio non può effettuare prove riguardanti
materiali di interesse dei soggetti operanti nelle attività
di cui al punto 3.2.
4.
Requisiti richiesti all'atto dell'istanza:
4.1
- le istanze di concessione debbono riferirsi a strutture operanti
da almeno due anni nell'ambito dei controlli sui materiali da costruzione
oggetto della presente circolare. Eventuale altra attività
svolta in campi affini costituisce ulteriore elemento qualificante;
4.2
- il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità,
seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto
essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico
manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle
procedure necessarie;
4.3
- la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata
da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle
dimensioni e caratteristiche del laboratorio, e comunque non inferiore
a quattro addetti a tempo pieno oltre il direttore;
4.4
- circa la qualificazione del direttore, laureato ed abilitato all'esercizio
della professione di ingegnere o architetto, la documentazione relativa
deve riferirsi a studi ed esperienze, ivi compresi eventuali periodi
di attività svolta in laboratori operanti anche in campi
affini;
4.5
- la qualificazione degli sperimentatori è documentata attraverso
i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al
diploma tecnico di secondo grado, nonché dall'attività
svolta nel campo delle prove di laboratorio, e verificata in sede
di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati;
4.6
- i locali adibiti a sede di laboratorio devono avere una superficie
utile non inferiore a 250 mq (esclusi uffici, altri servizi o spazi
destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare)
e consentire una buona funzionalità del laboratorio stesso.
Il
laboratorio deve altresì disporre di adeguati spazi, per
consentire le manovre di carico e scarico di materiali ed attrezzature.
I locali
destinati al laboratorio devono essere in regola con le vigenti
disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza
del lavoro;
4.7
- all'atto dell'istanza il laboratorio deve possedere tutte le attrezzature
necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in elenco nella
parte II;
4.8
- all'atto dell'istanza il laboratorio deve fornire i certificati
di verifica della taratura delle apparecchiature principali (macchina
per prove di compressione e macchina universale), di data non anteriore
a sei mesi, rilasciati da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art.
20, primo comma, della legge n. 1086/1971.
5.
Documentazione da allegare all'istanza.
In
relazione a quanto innanzi precisato, la specifica istanza di concessione
deve contenere la seguente documentazione:
5.1
- domanda in bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante.
Nella domanda deve specificarsi:
a)
il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale,
società di persone);
b)
ubicazione della sede del laboratorio con l'indicazione di ogni
elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria
istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell' individuazione
dell'area operativa, delle strutture già autorizzate e del
grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e certificazione
oggetto della circolare.
A riguardo
il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli elementi forniti
anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri
di prova;
c)
periodo di attività precedente.
All'istanza
di concessione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
5.2
- documentazione relativa alla gestione del laboratorio (v. parte
II);
5.3
- dichiarazione del legale rappresentante contenente l'elenco dei
macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione
della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola,
nonché dell'anno di acquisto e di installazione (v. parte
II);
5.4
- dichiarazione con la quale il proprietario o il legale rappresentante
attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà,
anche se, eventualmente, con riservato dominio;
5.5
- elenco, firmato del legale rappresentante, del personale addetto
con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito
del laboratorio nonché il preciso rapporto di lavoro esistente;
5.6
- documentazione sulla qualificazione del direttore e degli sperimentatori;
5.7
- relazione documentata dell'attività svolta dal laboratorio
nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;
5.8
- pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'ubicazione dei macchinari
ed attrezzature;
5.9
- certificato di agibilità rilasciato dal sindaco, o comunque
copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa
documentazione tecnica;
5.10
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, che i
locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in regola
con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici,
di Igiene e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994
e successive modifiche ed integrazioni);
5.11
- copia della denuncia - alla ISPESL di zona o altro ufficio competente
- di prima installazione dell'impianto di messa a terra (modello
B) ed eventuale ultima verifica biennale;
5.12
- dichiarazione del legale rappresentante circa la proprietà
dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;
5.13
- stampati adottati per l'accettazione e per i diversi tipi di certificazione;
5.14
- tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità
nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non è consentito
praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate
nel tariffario; ciò ai fini di una doverosa trasparenza e
ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale sulle quali il
Servizio tecnico centrale ha facoltà di intervenire fino
alla sospensione o revoca della concessione;
5.15
- orario e calendario impegnativi dei giorni di apertura del laboratorio
al pubblico; l'orario di apertura non può essere inferiore
a 25 ore settimanali distribuite in almeno 5 giorni, con un minimo
di due turni pomeridiani;
5.16
- dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle regole di comportamento,
redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio tecnico
centrale e riportata nella parte II;
5.17
- il manuale di qualità di cui al punto 4.2;
5.18
- certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali
di cui al punto 4.8;
5.19
- attestazione inerente il rispetto della legislazione antimafia
vigente.
Tutte
le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a mezzo atto notorio
o sostitutivo di atto notorio.
6.
Istruttoria e controlli.
La
documentazione sopra richiamata, deve essere trasmessa al servizio
tecnico centrale, che ne cura l'istruttoria, anche mediante sopralluoghi,
per il successivo esame della competente sezione del consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Il
servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi momento i necessari
sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei
requisiti richiesti.
7.
Durata e rinnovo della concessione.
La
concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validità
triennale e può essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza
di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto
5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della
concessione, al servizio tecnico centrale che opererà i controlli
necessari.
La
mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione
entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla
scadenza naturale.
8.
Sospensione e revoca della concessione.
E
prevista la sospensione o la revoca della concessione ove il servizio
tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze rispetto
ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare
quelli riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneità
dei locali, il possesso di tutte le attrezzature previste, il controllo
di taratura delle attrezzature, la correttezza e competenza previste
nell' esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle
eventuali agevolazioni previste.
I provvedimenti
di revoca vengono adottati sentito il parere del consiglio superiore
dei lavori pubblici e sono atti definitivi.
9.
Disposizioni transitorie.
Nella
disciplina della presente circolare rientrano le istanze di nuove
concessioni, comprese quelle pervenute antecedentemente alla data
di pubblicazione della presente circolare e per le quali non vi
sia ancora parere favorevole del Consiglio superiore.
Per
quanto concerne i laboratori già autorizzati valgono le seguenti
regole:
a)
entro due anni i laboratori autorizzati dovranno adeguarsi a tutte
le prescrizioni di cui alla presente circolare;
b)
di quanto prescritto in a) sarà data comunicazione al servizio
tecnico centrale alla scadenza dei due anni;
c)
le istanze di rinnovo seguiranno le loro scadenze naturali;
per
le scadenza ricadenti entro i due anni dalla presente circolare,
è consentito fare riferimento alle prescrizioni di cui alla
precedente circolare n. 1603/UL del 20 luglio 1989.
PARTE
II
A
- Elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione
ufficiale.
1 -
Leganti idraulici:
1.1
- prove fisiche:
1.1.1
- prova di indeformabilità;
1.1.2
- prova di presa;
1.1.3
- determinazione della finezza di macinazione;
1.2
- Prove di resistenza meccanica:
1.2.1
- resistenza su malta plastica.
2 -
Calcestruzzi:
2.1
- misure fisiche:
2.1.1
- peso dell'unità di volume;
2.1.2
- coefficiente di dilatazione lineare;
2.1.3
- prova di Abrahms;
2.2
- prove di resistenza meccanica:
2.2.1
- rottura a compressione di cubi o cilindri;
2.2.2
- rottura a flessione;
2.2.3
- rottura per trazione indiretta (prova brasiliana);
2.2.4
rottura per trazione diretta;
2.3
- prove e misure speciali:
2.3.1
- modulo di elasticità normale a compressione;
2.3.2
- diagramma di deformazione;
2.3.3
- ritiro;
2.4
- prove su inerti per calcestruzzo:
2.4.1
- peso dell'unità di volume;
2.4.2
- analisi granulometrica per via secca;
2.4.3
- durezza Mohs.
3 -
Laterizi:
3.1
- resistenza a compressione in direzione dei fori;
3.2
- resistenza a compressione trasversale ai fori;
3.3
- resistenza a trazione per flessione;
3.4
- modulo di elasticità;
3.4
- determinazione della percentuale di foratura ed area media della
sezione di un foro;
3.5
- coefficiente di dilatazione lineare;
3.6
- prova di punzonamento;
3.7
- prova di dilatazione per umidità.
4 -
Acciai:
4.1
- prove di trazione:
4.1.1
- su spezzoni di tondo liscio, con determinazione:
dell'area
della sezione;
dei
carichi di snervamento e rottura;
dell'allungamento
percentuale a rottura;
4.1.2
- idem come sopra per barre ad aderenza migliorata;
4.1.3
- idem come sopra per reti e tralicci elettrosaldati;
4.1.4
- idem come sopra su provini ricavati da profilati e lamiere;
4.1.5
- su fili da precompresso, con determinazione:
dell'area
della sezione;
dei
limiti 0,1 % e 0,2 %;
dell'allungamento
percentuale a rottura;
4.1.6
- su trefoli da precompresso, con determinazione:
dell'area
della sezione;
del
limite 1 %;
del
carico di rottura;
4.2
- altre prove meccaniche:
4.2.1
- piegamento a 180o a freddo;
4.2.2
- piegamento a 90o con raddrizzamento dopo riscaldamento;
4.2.3
- resistenza al distacco per reti e tralicci elettrosaldati;
4.3
- prove e misure speciali:
4.3.1
- modulo di elasticità normale;
4.3.2
- diagramma di deformazione;
4.3.3
- diagramma di deformazione a deformazione imposta (*);
4.3.4
- numero di piegamenti alterni a rottura;
4.3.5
- resilienza di Charpy a temperatura ambiente;
4.3.6
- resilienza di Charpy a freddo;
4.3.7
- prove di aderenza su barre ad a.m. (beam-test) (*);
4.3.8
- prove a fatica per trazione-compressione su provini, con carico
non inferiore a 200 KN;
4.3.9
- prova di rilassamento a temperatura ordinaria (*).
Le
attrezzature per le prove contrassegnate da asterisco, seppure auspicabili,
non sono da ritenersi obbligatorie.
B
- Attrezzature.
Tutte
quelle necessarie all'esecuzione delle prove di cui sopra e comunque:
Prove
su calcestruzzi e laterizi:
macchina
per prove a compressione con portata non inferiore a 3000 KN; la
macchina dovrà essere conforme alle norme UNI 6686/94 e dotata
di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a
partire da 300 KN;
spianatrice
per rettifica meccanica dei provini;
camera
climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico
della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei
provini;
vasca
termostatica per la maturazione accelerata dei provini;
stufa
per l'essiccazione degli inerti;
serie
unificata di setacci e crivelli;
setacciatore
meccanico o elettromagnetico;
betoniera
da laboratorio;
bilance
per cubi, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;
serie
di casseforme per cubi;
dispositivo
di vibrazione per casseforme;
macchina
per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori
per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;
cella
di carico da 3000 KN per il controllo di taratura della pressa per
calcestruzzi;
carotatrice
per calcestruzzi;
cono
di Abrahms.
Prove
sugli acciai:
macchina
universale con portata non inferiore a 600 KN, completa di attrezzatura
per il tracciamento dei diagrammi sforzi-deformazioni, dotata di
diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire
da 30 KN;
attrezzatura,
indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento
e raddrizzamento delle barre per cemento armato, compresa l'attrezzatura
per l'eventuale riscaldamento dei campioni prima del raddrizzamento;
pendolo
di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa
cella frigorifera;
cella
di carico per il controllo di taratura della macchina universale,
di portata adeguata a quella della universale stessa;
calibri
e bilance di precisione per la determinazione di dimensioni e peso
dei campioni;
tranciatrice
o altra attrezzatura per il taglio dei ferri;
dispositivo
segnaprovette.
Tutte
le attrezzature debbono essere conservate con cura; debbono essere
altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.
Per
ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta
aggiornata una scheda che deve riportare:
a)
il nome dell'attrezzatura;
b)
il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero
di serie;
c)
la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell' attività;
d)
la collocazione abituale;
e)
lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, etc.);
f)
dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g)
la storia di tutti i danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi,
di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni
effettuate;
h)
il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti
operazioni.
C
- Locali.
I locali
nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche
tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle stesse;
devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale legate
a temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni
etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.
Essi
devono possedere la superficie minima prevista al punto 4.6 ed i
macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il rischio
di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente,
nel rispetto delle norme di sicurezza.
Quando
le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi
per il controllo delle condizioni ambientali.
L'accesso
alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono
inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di
persone non addette al laboratorio.
D
- Direttore e personale del laboratorio.
D.1
- Direttore a) i compiti del direttore sono i seguenti:
sovrintendere
al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;
adottare
corrette procedure operative sperimentali;
vigilare
sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che
amministrative, da parte del personale addetto;
assicurare
la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza;
firmare
i certificati ufficiali, di cui alla presente concessione, relativi
alle prove eseguite;
assicurare
una adeguata presenza fisica nel laboratorio.
b)
il direttore deve possedere una specifica conoscenza:
della
meccanica dei materiali e delle strutture;
delle
prove sui materiali;
della
normativa riguardante le prove suddette;
del
funzionamento delle macchine e delle attrezzature.
c)
nei casi in cui il direttore sia impossibilitato temporaneamente,
per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai compiti di cui
al precedente punto a), occorre che di tali compiti siano formalmente
incaricati sostituti provvisti di adeguata competenza, in coerenza
con quanto indicato al precedente punto b);
d)
nei casi in cui siano presenti nel laboratorio altre figure aventi
responsabilità a carattere direttivo (ad esempio responsabile
del laboratorio, vice-direttore, sostituto
etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino
i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore,
indicati nel precedente punto a). La suddivisione delle attività
e delle responsabilità deve essere documentata chiaramente.
Al
direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità
riguardo la corretta esecuzione delle prove nonché la validità
dei risultati ottenuti dalle prove stesse.
E'
responsabile dei criteri e delle procedure interne di lavoro oltre
che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.
Al
direttore del laboratorio è fatto divieto di assumere contestualmente
la direzione di più di un laboratorio, essendo egli tenuto,
fra l'altro, a prestare con continuità la propria attività
professionale nel laboratorio di titolarità.
Per
quanto attiene l'eventuale attività professionale del direttore
del laboratorio, non sussistono in generale elementi di incompatibilità
fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attività
professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo
dei lavori. Qualora il direttore di un laboratorio sia interessato
ad una o più fasi dell' iter realizzativo di una costruzione
(progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio da lui
diretto non dovranno essere svolte prove di alcun tipo riguardanti
quella costruzione.
D.2
- Personale del laboratorio.
Il
personale del laboratorio deve essere costituito da non meno di
quattro addetti a tempo pieno oltre il direttore e dovrà:
assicurare,
ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza
ed in osservanza delle procedure definite nel manuale di garanzia
della qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le
indicazioni del direttore.
In
particolare il personale del laboratorio dovrà:
a)
curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;
b)
curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità
stabilite dal direttore;
c)
eseguire, sotto la guida del direttore, l'elaborazione dei risultati
delle prove;
d)
gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni
esaminati;
e)
avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base
al manuale di qualità.
Il
personale addetto alla sperimentazione (costituito da non meno di
due unità, preferibilmente dotato di diploma universitario
o di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico) dovrà
avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità
di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione
dei dati.
D.3
- Riservatezza e sicurezza.
Tutto
il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del
segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte
durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il
laboratorio di prova deve rispettare le condizioni che garantiscono
il carattere riservato e la sicurezza della sua attività.
D.4
- Imparzialità, indipendenza e integrità.
Il
laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi
pressione commerciale, finanziaria o di altro genere che possa influenzare
la conduzione delle prove.
Deve
essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle
prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.
Il
laboratorio di prova non deve essere coinvolto in attività
che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio
ed integrità nei riguardi delle sue attività di prova.
La remunerazione del personale addetto alle attività di prova
non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai
risultati di queste prove.
E
- Garanzia di qualità.
Il
laboratorio dovrà essere organizzato al fine di operare secondo
gli obbiettivi della garanzia della qualità.
Ogni
laboratorio dovrà dotarsi pertanto di un proprio Manuale
delle procedure operative per la garanzia della qualità
(Manuale della qualità), approvato dal servizio tecnico centrale,
implementato nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo
da un Responsabile della qualità che custodisce
il volume delle non conformità e controlla la corretta applicazione
delle procedure operative.
Ove
la struttura del laboratorio fosse contenuta, il direttore del laboratorio
può assumere la funzione di Responsabile della qualità.
Il
manuale, redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali
ISO 9000, deve almeno contenere:
a)
l'esposizione degli obbiettivi della qualità;
b)
la descrizione del laboratorio con l'indicazione dei diversi ambienti
e la localizzazione dei principali macchinari;
c)
l'organigramma del laboratorio;
d)
l'elenco degli addetti con l'indicazione, per ciascuno, del livello
di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;
e)
le attività operative e funzionali relative alla qualità
in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria
responsabilità;
f)
la descrizione di tutte le prove che il laboratorio svolge;
g)
la descrizione delle procedure esecutive delle prove;
h)
la descrizione delle procedure per la predisposizione del certificato
di prova;
i)
l'elenco di tutte le normative di riferimento;
f)
l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove,
con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di
manutenzione, di controllo e di taratura;
g)
le procedure generali della garanzia della qualità;
h)
le procedure riguardanti le non conformità e le azioni correttive
da intraprendere ;
i)
la procedura per la gestione dei reclami.
Copia
del Manuale delle procedure operative per la garanzia della
qualità è depositato presso il servizio tecnico
centrale, dopo la sua approvazione.
Il
manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente,
da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle
disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni
correttive.
Tali
riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli
di tutte le azioni correttive da intraprendere.
E.1
- Metodi di prova e procedure.
Il
laboratorio di prova deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate
sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature,
sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre
a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.
Tutte
le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati
nelle attività del laboratorio devono essere tenuti aggiornati
secondo quanto stabilito nel Manuale della qualità.
Il
laboratorio deve utilizzare i metodi e le procedure previste nel
Manuale di qualità, ai fini del rilascio del
certificato di prova.
Quando
è necessario impiegare metodi di prova o procedure non normalizzate,
queste devono essere completamente documentate.
Il
laboratorio deve respingere le richieste di prove da eseguire in
difformità a norme e/o secondo procedure che rischiano di
alterare l'obiettività del risultato o che presentano una
scarsa validità.
E.2
- Certificati di prova.
I risultati
della prova di laboratorio formano oggetto del certificato
di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità
i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori
informazioni utili.
Ciascun
certificato di prova deve contenere almeno:
a)
l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato
di prova;
b)
una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo
di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il
numero totale delle pagine;
c)
l'identificazione del richiedente il "certificato di prova";
d)
la descrizione e l'identificazione del campione da provare;
e)
la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della
prova;
f)
l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del
metodo o procedura di prova;
g)
la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
h)
tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica
di prova;
i)
l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate
che siano state utilizzate;
j)
le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso,
di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k)
le eventuali anomalie riscontrate;
l)
una dichiarazione, se necessario, sull'incertezza dei risultati
delle misure;
m)
la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone
che hanno assunto la responsabilità tecnica del rapporto
di prova.
Il
formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun
tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il
più possibile normalizzate.
Correzioni
o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, devono
essere fatte solo per mezzo di un altro documento denominato, per
esempio, emendamento/aggiunta al certificato di prova,
che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto
documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie,
o comunque identificato.
Il
certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni
sui risultati della prova.
E.3
- Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prove.
Al
fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono
essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia
sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure
effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo
numero del verbale di accettazione.
In
tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione
dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere prese precauzioni
per evitare il deterioramento degli stessi. Devono essere osservate
tutte le istruzioni di accompagnamento ai campioni o agli oggetti,
date in proposito.
Devono
essere fissate regole precise riguardanti il ricevimento e la conservazione
dei campioni.
F
- Garante esterno.
Il
garante opererà nei confronti del laboratorio in relazione
alla sola attività di prove e certificazione prevista dalla
concessione e dalle norme tecniche collegate.
Il
garante nominato dal laboratorio interessato, vigilerà sulla
conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che
da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare
il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità,
indipendenza ed integrità.
Il
garante, esperto di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza,
comunque in possesso di laurea in ingegneria o in architettura,
certificherà, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza
dell'operato del laboratorio stesso nel senso sopra indicato.
Pertanto,
nell'ambito della sua funzione il garante potrà svolgere,
con la più ampia libertà, ispezioni e visite di controllo
al laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterrà
necessarie.
L'azione
del garante dovrà, nei modi e nelle forme da esso ritenute
più opportune, essere indirizzata a:
verificare
che siano rigorosamente applicate le procedure operative del Manuale
della qualità, in particolare la gestione delle non
conformità; le procedure gestionali che regolano le varie
fasi dell'attività di certificazione (ricevimento dei campioni,
loro messa a deposito e rintracciabilità, esecuzione delle
prove, certificazione);
verificare
l'attività dei tecnici, al fine di assicurare che gli addetti
alla esecuzione delle prove operino con imparzialità senza
interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo
interno od esterno al laboratorio. Allo scopo il Garante vigilerà
anche su eventuali provvedimenti disciplinari e/o amministrativi,
ovvero, più in generale, sul trattamento del personale stesso,
in relazione a possibili condizionamenti;
eseguire
controlli sulla corretta attuazione delle prescrizioni del Manuale
di garanzia della qualità.
Il
Garante sarà tenuto a segnalare per iscritto al servizio
tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione
irregolare riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta
tale da doversi segnalare. Una volta l'anno il Garante è
tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una relazione
sull'attività svolta e sui controlli effettuati che contenga
nelle conclusioni il proprio parere sull'esistenza delle condizioni
di imparzialità, indipendenza ed integrità.
I compiti
del Garante non debbono interferire con la sfera delle attribuzioni
e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati dalla
presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti
al consiglio superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e
di controllo attribuiti al servizio tecnico centrale.
Il
nominativo del Garante, accompagnato da un dettagliato curriculum,
è proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso
del servizio tecnico centrale, che verificherà anche eventuali
motivi di incompatibilità. Il nome del Garante dovrà
essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e
della sua attività.
G
- Documentazione relativa alla gestione del laboratorio.
- Atto
costitutivo e successive variazioni (per le società).
- Statuto
e successive variazioni (per le società). Al riguardo si
precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste attività
di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché
attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione,
messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria
civile, oggetto di prove ai sensi della presente circolare.
- Certificato
penale reso:
a)
dal titolare, per le ditte individuali;
b)
dal legale rappresentante, per le società;
c)
dal direttore del laboratorio.
- Dichiarazione
di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali)
o dal legale rappresentante (per le società), dal direttore
del laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si
suggerisce il seguente schema:
Il
sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità
fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività
esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato
in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile,
nonché in attività di produzione, rappresentanza,
commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali oggetti
di prove ai sensi della presente circolare; si impegna inoltre a
non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti
o materiali destinati alle opere di ingegneria strutturale, provenienti
da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di
progettista, direttore dei lavori o collaudatore";
- Per
le società, dichiarazione del legale rappresentante circa
la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli amministratori,
di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili,
di cui al punto 3.2 della parte I.
- Dichiarazione
di impegno, resa dal titolare o dal legale rappresentante:
"Il
sottoscritto........................................., in qualità
di titolare della ditta ...................................
(o
legale rappresentante della società) si impegna a:
a)
chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo
nulla-osta per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio
o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede;
ciò
per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza
dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata la concessione;
b)
comunicare tempestivamente al servizio tecnico centrale ogni eventuale
variazione sostanziale dell'assetto proprietario;
c)
conservare per venti giorni i campioni sottoposti a prova che devono
essere rintracciabili ed identificabili;
d)
comunicare le variazioni del prezziario prima della loro entrata
in vigore;
e)
non istituire centri di raccolta nè centri attrezzati per
le prove, fuori della sede autorizzata;
f)
controllare che tutte le richieste di prove siano sottoscritte dal
direttore dei lavori ed indirizzate direttamente al laboratorio,
e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed
il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;
g)
non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le eventuali prove
richieste al laboratorio;
h)
rispettare tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione
circa l'iter amministrativo seguito nell'attività di prove
e certificazione.
L'iter
amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione
deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della
minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico e l'archiviazione
della documentazione di prova e di certificazione.
Al
riguardo si precisa:
verbale
di accettazione: è costituito da un blocco, prenumerato e
bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui
due staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente,
la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere
conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente,
la terza resta nel blocco quale riscontro;
registro:
esso deve essere prenumerato e bollato, redatto secondo il numero
progressivo dei certificati emessi, e contenere gli estremi di tutti
i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione
del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione,
degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove,
degli estremi delle relative fatture;
minuta
di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia
del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero
del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono
riportati, in modo indelebile, la data di prova, i risultati e le
eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore
esecutore della prova;
archivio:
devono essere archiviati per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta,
la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia
del certificato di prova, la copia della fattura.
La
documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno trent'anni,
salvo diversa indicazione.
Gli
stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché
la carta intestata del laboratorio o comunque del soggetto gestore,
devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo
stesso è stato autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge
n. 1086/1971; ciò al fine di evitare che l'utente possa essere
indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove
od attività non soggette alla specifica concessione di che
trattasi.
I moduli
utilizzati per la certificazione devono contenere tutte le indicazioni
relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed alle prove
eseguite; devono altresì riportare il numero progressivo
del certificato ed il corrispondente numero del verbale di accettazione.
Tutti
i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo
in apposito raccoglitore da conservare in archivio.
Eventuali
procedure informatizzate devono rispettare tutti i requisiti sopra
descritti.
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